(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del
                          18 febbraio 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge regionale:
                               Art. 1.

                       Oggetto del testo unico



   1. Il presente testo unico, redatto ai sensi della legge regionale
9  marzo  2006,  n.  7  (riordino  e  semplificazione della normativa
regionale  mediante  testi  unici), riunisce le disposizioni di legge
regionali in materia di terzo settore riguardanti:
    a) le organizzazioni di volontariato;
    b) le associazioni;
    c) le cooperative sociali;
    d) le societa' di mutuo soccorso;
    e) le associazioni familiari;
    f)  l'erogazione  di  contributi  alle  articolazioni regionali e
provinciali  dell'unione  italiana  dei  ciechi  e  degli ipovedenti,
dell'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, della
associazione   nazionale   famiglie  caduti  e  dispersi  in  guerra,
dell'associazione    nazionale    mutilati    ed   invalidi   civili,
dell'associazione   nazionale   mutilati  e  invalidi  del  lavoro  e
dell'unione nazionale mutilati per servizio della regione Lombardia;
    g)  l'erogazione  di  contributo  ordinario  al servizio dei cani
guida per non vedenti.