(Pubblicata  nel  suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale  della
               Regione Umbria n. 15 del 28 marzo 2008)


                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato



                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1.
Disposizioni   in   materia   di   Comunita'  montane.  Modifiche  ed
integrazioni  alla  legge  regionale  24  settembre  2003, n. 18 e 23
luglio  2007,  n.  24 in adeguamento alle disposizioni della legge 24
                        dicembre 2007, n. 244


   1.  Dopo l'art. 17, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 e'
inserito il seguente:
   «17-bis  (Commissario  straordinario).  -  1. Al fine di procedere
all'attuazione  delle  disposizioni  di  cui alla presente legge e al
raggiungimento  degli obiettivi della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
la  regione  puo', con decreto del Presidente della Giunta regionale,
disporre  lo  scioglimento  del  Consiglio  delle  Comunita'  montane
istituite  ai  sensi  dell'art.  8 della legge regionale 24 settembre
2003, n. 18, cosi' come sostituito dall'art. 6 della presente legge e
la  nomina del Commissario straordinario delle stesse, con decorrenza
dalla data di pubblicazione del decreto medesimo.
   2.   Il   Commissario   straordinario  subentra  nei  compiti  del
Presidente,  della  Giunta  e  del Consiglio della Comunita' montana,
resta   in   carica   fino  al  30  giugno  2008  e,  comunque,  fino
all'approvazione  degli  atti  e  alla  conclusione degli adempimenti
previsti  dall'art.  23,  comma  2.  Per  gli atti di interesse della
Comunita'   montana,   eccedenti   l'ordinaria   amministrazione,  e'
necessaria l'autorizzazione della Giunta regionale.
   3.  Il  decreto  di cui al comma 1 e' emanato previa deliberazione
della  Giunta regionale, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio
delle   Autonomie  locali.  Il  decreto,  pubblicato  nel  Bollettino
Ufficiale  della  Regione,  e'  notificato ai componenti degli Organi
disciolti  e  al  Revisore  dei  conti, ed e' comunicato al Consiglio
regionale,  al  Consiglio  delle Autonomie locali e al Prefetto nella
cui  Provincia ricadono tutti o la maggioranza dei Comuni costituenti
la Comunita' montana.
   4.  Il Commissario straordinario si avvale, per la sua attivita' e
lo  svolgimento dei compiti affidati nell'atto di nomina, di tutto il
personale in servizio presso la Comunita' montana.
   5.   Il   controllo  amministrativo-contabile  sull'attivita'  del
Commissario  straordinario e' assicurato dal Revisore dei conti della
Comunita' montana in carica alla data di nomina del Commissario.
   6.  Il  compenso  spettante al Commissario straordinario grava sul
bilancio  della  Comunita'  montana  commissariata e e' stabilito nel
decreto  di  cui al comma 1 in misura non superiore a quanto previsto
al comma 8 del presente articolo.
   7.  Con  l'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  contenute nel
presente  articolo, sono disapplicate, limitatamente alla fattispecie
in  esse  disciplinata,  le norme contenute nell'art. 141 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».
   2.  All'art.  23 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, dopo
il comma 2 e' inserito il seguente:
   «2-bis.  Fino  alla  costituzione delle Comunita' montane ai sensi
dell'art.  8  della  legge  regionale 24 settembre 2003, n. 18, cosi'
come  sostituito  dall'art. 6 della presente legge e all'approvazione
dei  relativi  bilanci,  le  spese  di  carattere pluriennale possono
essere effettuate previa autorizzazione della Giunta regionale.».
   3.  All'art. 23, comma 6, della legge regionale 23 luglio 2007, n.
24,  dopo  le parole: «forme incentivanti», sono soppresse le parole:
«la  risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.» e sono aggiunte
le  parole: «la mobilita' e/o la risoluzione consensuale del rapporto
di  lavoro  e in coerenza con la contrattazione collettiva nazionale.
Per  le  medesime finalita' la Regione puo' disporre incentivazioni a
vantaggio  degli  Enti  locali  che procedono all'assunzione mediante
mobilita' del personale di cui al presente comma.
   Le  Comunita' montane, nei limiti dei piani di mobilita' di cui al
primo  capoverso  del  presente  comma, sono autorizzate ad adeguare,
previa  procedura  selettiva,  i rapporti di lavoro del personale con
contratto  di  diritto privato a tempo indeterminato, al fine di dare
attuazione ai piani di mobilita' suddetti.
   4. Dopo l'art. 23, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, e'
aggiunto il seguente:
   «Art.  23-bis (Norma finanziaria). - 1. Per il finanziamento degli
interventi  di  cui  ai commi 6 e 9, dell'art. 23, e' autorizzata per
l'anno   2008,  in  termini  di  competenza  e  di  cassa,  la  spesa
complessiva  di  euro  1.000.000,00 con imputazione alla UPB 02.1.001
denominata «Relazioni istituzionali».
   2.  Per  gli  anni  2009  e successivi l'entita' della spesa sara'
annualmente  determinata  con  la legge finanziaria regionale a norma
dell'art.   27   comma  3,  lettera  c),  della  legge  regionale  di
contabilita' 28 febbraio 2000, n. 13.».
   5.  All'art. 24, comma 1, della legge regionale n. 23 luglio 2007,
n. 24 e' aggiunta la seguente lettera:
   «i-bis) la legge regionale n. 25 gennaio 2002, n. 1.».
   6.  Il  comma  1, dell'art. 14, della legge regionale 24 settembre
2003, n. 18 e' sostituito dal seguente:
   «1.  La Giunta e' composta dal Presidente e da un numero di membri
previsti nello Statuto, in misura non superiore a tre.».
   7.  Il  comma  3,  dell'art. 14 della legge regionale 24 settembre
2003,  n.  18,  come sostituito dall'art. 11 della legge regionale 23
luglio 2007, n. 24, e' soppresso.
   8.  Al  fine di concorrere agli obiettivi di cui all'art. 2, comma
17,  della  legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'importo dell'indennita'
prevista per il Presidente della Comunita' montana all'art. 16, comma
1,  della  legge  regionale 24 settembre 2003, n. 18, come sostituito
dall'art.  12 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, e' ridotto
del dieci per cento.