(Pubblicata nel suppl. straord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 28 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Disposizioni in materia di Comunita' montane. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e 23 luglio 2007, n. 24 in adeguamento alle disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 1. Dopo l'art. 17, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 e' inserito il seguente: «17-bis (Commissario straordinario). - 1. Al fine di procedere all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge e al raggiungimento degli obiettivi della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la regione puo', con decreto del Presidente della Giunta regionale, disporre lo scioglimento del Consiglio delle Comunita' montane istituite ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, cosi' come sostituito dall'art. 6 della presente legge e la nomina del Commissario straordinario delle stesse, con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto medesimo. 2. Il Commissario straordinario subentra nei compiti del Presidente, della Giunta e del Consiglio della Comunita' montana, resta in carica fino al 30 giugno 2008 e, comunque, fino all'approvazione degli atti e alla conclusione degli adempimenti previsti dall'art. 23, comma 2. Per gli atti di interesse della Comunita' montana, eccedenti l'ordinaria amministrazione, e' necessaria l'autorizzazione della Giunta regionale. 3. Il decreto di cui al comma 1 e' emanato previa deliberazione della Giunta regionale, dopo l'acquisizione del parere del Consiglio delle Autonomie locali. Il decreto, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, e' notificato ai componenti degli Organi disciolti e al Revisore dei conti, ed e' comunicato al Consiglio regionale, al Consiglio delle Autonomie locali e al Prefetto nella cui Provincia ricadono tutti o la maggioranza dei Comuni costituenti la Comunita' montana. 4. Il Commissario straordinario si avvale, per la sua attivita' e lo svolgimento dei compiti affidati nell'atto di nomina, di tutto il personale in servizio presso la Comunita' montana. 5. Il controllo amministrativo-contabile sull'attivita' del Commissario straordinario e' assicurato dal Revisore dei conti della Comunita' montana in carica alla data di nomina del Commissario. 6. Il compenso spettante al Commissario straordinario grava sul bilancio della Comunita' montana commissariata e e' stabilito nel decreto di cui al comma 1 in misura non superiore a quanto previsto al comma 8 del presente articolo. 7. Con l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente articolo, sono disapplicate, limitatamente alla fattispecie in esse disciplinata, le norme contenute nell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.». 2. All'art. 23 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Fino alla costituzione delle Comunita' montane ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, cosi' come sostituito dall'art. 6 della presente legge e all'approvazione dei relativi bilanci, le spese di carattere pluriennale possono essere effettuate previa autorizzazione della Giunta regionale.». 3. All'art. 23, comma 6, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, dopo le parole: «forme incentivanti», sono soppresse le parole: «la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.» e sono aggiunte le parole: «la mobilita' e/o la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e in coerenza con la contrattazione collettiva nazionale. Per le medesime finalita' la Regione puo' disporre incentivazioni a vantaggio degli Enti locali che procedono all'assunzione mediante mobilita' del personale di cui al presente comma. Le Comunita' montane, nei limiti dei piani di mobilita' di cui al primo capoverso del presente comma, sono autorizzate ad adeguare, previa procedura selettiva, i rapporti di lavoro del personale con contratto di diritto privato a tempo indeterminato, al fine di dare attuazione ai piani di mobilita' suddetti. 4. Dopo l'art. 23, della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, e' aggiunto il seguente: «Art. 23-bis (Norma finanziaria). - 1. Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 6 e 9, dell'art. 23, e' autorizzata per l'anno 2008, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 con imputazione alla UPB 02.1.001 denominata «Relazioni istituzionali». 2. Per gli anni 2009 e successivi l'entita' della spesa sara' annualmente determinata con la legge finanziaria regionale a norma dell'art. 27 comma 3, lettera c), della legge regionale di contabilita' 28 febbraio 2000, n. 13.». 5. All'art. 24, comma 1, della legge regionale n. 23 luglio 2007, n. 24 e' aggiunta la seguente lettera: «i-bis) la legge regionale n. 25 gennaio 2002, n. 1.». 6. Il comma 1, dell'art. 14, della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 e' sostituito dal seguente: «1. La Giunta e' composta dal Presidente e da un numero di membri previsti nello Statuto, in misura non superiore a tre.». 7. Il comma 3, dell'art. 14 della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, come sostituito dall'art. 11 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, e' soppresso. 8. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui all'art. 2, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'importo dell'indennita' prevista per il Presidente della Comunita' montana all'art. 16, comma 1, della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18, come sostituito dall'art. 12 della legge regionale 23 luglio 2007, n. 24, e' ridotto del dieci per cento.