(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del 27 febbraio 2008) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello statuto; Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario regionale), ed in particolare l'art. 98, comma 3, il quale stabilisce che la giunta regionale, con apposito regolamento, disciplini l'organizzazione ed il funzionamento della commissione regionale di bioetica compresa la partecipazione dei componenti ed esperti di settore della commissione ad attivita' di rappresentanza; Vista la preliminare decisione della giunta regionale 29 ottobre 2007, n. 21 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale; Dato atto che la commissione consiliare competente non ha espresso il parere entro il termine previsto dallo statuto; Vista la deliberazione della giunta regionale 4 febbraio 2008, n. 70 che approva il regolamento di disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della commissione regionale di Bioetica (CRB); Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della commissione regionale di Bioetica (CRB) compresa la partecipazione dei componenti ed esperti di settore della commissione ad attivita' di rappresentanza, in attuazione dell'art. 98, comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del servizio sanitario regionale).