(Pubblicato  nel  Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 6 del
                          27 febbraio 2008)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

   Visto  l'art.  121  della  Costituzione,  quarto comma, cosi' come
modificato  dall'art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
   Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello statuto;
   Vista  la  legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina del
servizio  sanitario regionale), ed in particolare l'art. 98, comma 3,
il   quale   stabilisce   che   la  giunta  regionale,  con  apposito
regolamento,  disciplini  l'organizzazione  ed il funzionamento della
commissione  regionale  di  bioetica  compresa  la partecipazione dei
componenti  ed  esperti  di settore della commissione ad attivita' di
rappresentanza;
   Vista  la  preliminare decisione della giunta regionale 29 ottobre
2007,
   n. 21 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico
della  programmazione,  delle  competenti  strutture regionali di cui
all'art.  29  della  legge  regionale  n.  44/2003,  e  trasmessa  al
Presidente  del  consiglio  regionale,  ai fini dell'acquisizione del
parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale;
   Dato atto che la commissione consiliare competente non ha espresso
il parere entro il termine previsto dallo statuto;
   Vista  la deliberazione della giunta regionale 4 febbraio 2008, n.
70 che approva il regolamento di disciplina dell'organizzazione e del
funzionamento della commissione regionale di Bioetica (CRB);
                                Emana

   il seguente regolamento:
                               Art. 1.



   1.  Il  presente  regolamento  disciplina  l'organizzazione  ed il
funzionamento  della commissione regionale di Bioetica (CRB) compresa
la   partecipazione  dei  componenti  ed  esperti  di  settore  della
commissione  ad  attivita' di rappresentanza, in attuazione dell'art.
98, comma 3 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina
del servizio sanitario regionale).