(Pubblicata  nel  suppl.  n.  1 al Bollettino ufficiale della Regione
         Trentino-Alto Adige n. 11/I-II dell'11 marzo 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

   1.   Questa   legge   regola   le   attivita'   artigiane   svolte
professionalmente.
   2.  Le  disposizioni  della  presente  legge non si applicano alle
seguenti attivita':
    a)   attivita'   di   prestazioni   di  servizi  commerciali,  di
intermediazione  della  circolazione di beni e di somministrazione al
pubblico  di alimenti e bevande, salvi i casi in cui queste attivita'
siano necessarie per l'attivita' artigianale;
    b) attivita' artistiche svolte da liberi professionisti;
    c)  ogni attivita' artigianale svolta da persone in situazione di
handicap  all'interno dei centri sociali gestiti dalla Provincia o da
altri enti pubblici;
    d)  attivita'  secondarie  di  imprese  agricole che trasformano,
arricchiscono  o  commercializzano i loro prodotti ai sensi dell'art.
2135 del codice civile;
    e)   produzione  di  oggetti  di  arte  popolare,  qualora  venga
effettuata  quale attivita' secondaria, senza l'impiego di dipendenti
aggiuntivi.  Con  regolamento  di  esecuzione  vengono determinate le
relative attivita'.