(Pubblicata nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 11/I-II dell'11 marzo 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Questa legge regola le attivita' artigiane svolte professionalmente. 2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle seguenti attivita': a) attivita' di prestazioni di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione di beni e di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvi i casi in cui queste attivita' siano necessarie per l'attivita' artigianale; b) attivita' artistiche svolte da liberi professionisti; c) ogni attivita' artigianale svolta da persone in situazione di handicap all'interno dei centri sociali gestiti dalla Provincia o da altri enti pubblici; d) attivita' secondarie di imprese agricole che trasformano, arricchiscono o commercializzano i loro prodotti ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; e) produzione di oggetti di arte popolare, qualora venga effettuata quale attivita' secondaria, senza l'impiego di dipendenti aggiuntivi. Con regolamento di esecuzione vengono determinate le relative attivita'.