(Pubblicata  nel  suppl.  n.  1 al Bollettino ufficiale della Regione
         Trentino-Alto Adige n. 15/I-II dell'8 aprile 2008)


                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE

                            Ha approvato


                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

                              Promulga


la seguente legge:

                               Art. 1.

Modifiche  della  legge  provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, recante
                 «Consiglio scolastico provinciale»



   1.  Il  titolo  della  legge  provinciale 12 dicembre 1996, n. 24,
«Consiglio scolastico provinciale», e' cosi' sostituito:
   «Consiglio  scolastico  provinciale  e  disposizioni in materia di
assunzione del personale insegnante».
   2.  La  lettera m) del comma 2 dell'art. 3 della legge provinciale
12 dicembre 1996, n. 24, e' cosi' sostituita:
   «m) un docente delle scuole paritarie; ».
   3.  Dopo  la  lettera  m) del comma 2 dell'art. 3 sono aggiunte le
seguenti lettere n) e o):
   «n)  un  rappresentante della facolta' di scienze della formazione
della Libera Universita' di Bolzano;
   o) un rappresentante dei convitti dell'Alto Adige.».
   4.  Il  comma  3  dell'art.  3 della legge provinciale 12 dicembre
1996, n. 24, e' cosi' sostituito:
   «3.  La  composizione  dell'assemblea plenaria deve adeguarsi alla
consistenza  dei tre gruppi linguistici esistenti in provincia, quale
risulta  dall'ultimo  censimento  ufficiale  della popolazione, fatto
salvo  quanto  disposto  dall'art.  19,  comma  13,  del  decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. La rappresentanza
dei tre gruppi linguistici nelle singole categorie e' stabilita nella
deliberazione  della  Giunta provinciale con la quale sono indette le
elezioni,  fatta  salva  la  seguente  rappresentanza  per  il gruppo
linguistico  ladino:  un  rappresentante  degli  insegnanti di scuola
primaria,  un rappresentante degli insegnanti di scuola secondaria di
primo  grado, un rappresentante degli insegnanti di scuola secondaria
di  secondo  grado,  un  rappresentante  dei dirigenti scolastici, un
rappresentante dei genitori e un rappresentante degli alunni.».
   5.  Il  comma  1  dell'art.  4 della legge provinciale 12 dicembre
1996, n. 24, e' cosi' sostituito:
   «1.  Le elezioni del Consiglio scolastico provinciale sono indette
dalla   Giunta   provinciale.  Con  regolamento  di  esecuzione  sono
disciplinate le relative modalita'.».
   6.  La  lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della legge provinciale
12 dicembre 1996, n. 24, e' cosi' sostituita:
   «c)  le  modalita'  ed  i  termini  per la designazione dei propri
rappresentanti  da  parte delle categorie di cui all'art. 3, comma 2,
lettere da i) a o).»
   7.  Il  comma  11  dell'art. 6 della legge provinciale 12 dicembre
1996, n. 24, e' cosi' sostituito:
   «11.  La  composizione  della  giunta  esecutiva  si  adegua  alla
consistenza   dei   gruppi   linguistici,   garantendo   comunque  la
rappresentanza  dei  tre  gruppi  linguistici,  ed e' stabilita nella
deliberazione della Giunta provinciale di cui all'art. 3, comma 3».
   8.  Dopo  il  comma  7  dell'art.  11  della  legge provinciale 12
dicembre 1996, n. 24, e successive modifiche, e' aggiunto il seguente
comma:
   «8. In coda alle graduatorie generali di merito del corso-concorso
di cui al comma 6 sono inseriti i candidati in possesso dei requisiti
richiesti,  che  non  hanno superato la prova scritta od orale finale
del   predetto   corso-concorso,  ma  che  risultano  inseriti  nelle
graduatorie  generali  di  merito  valide  ai fini dell'ammissione al
corso  di  formazione.  I predetti candidati sono graduati in base al
punteggio loro attribuito nella citata graduatoria di merito. Anche a
tali  candidati  si  applica  quanto previsto dall'ultimo periodo del
comma 7».
   9.  L'art.  12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, e'
cosi' sostituito:
   «Art.  12 (Graduatorie provinciali del personale docente). - 1. La
Provincia  autonoma di Bolzano istituisce graduatorie provinciali del
personale   docente   per   la  stipulazione  di  contratti  a  tempo
indeterminato  e a tempo determinato nelle scuole a carattere statale
della provincia di Bolzano.
   2.  L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola primaria
e  secondaria  ha  luogo,  per  il  50 per cento dei posti a tal fine
annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per
il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie di cui al comma
1.
   3.  Fatto  salvo  l'accesso  ai  ruoli su posti vacanti secondo le
percentuali stabilite con deliberazione della Giunta provinciale, per
la copertura dei rimanenti posti vacanti e per quelli disponibili per
la  durata  dell'anno  scolastico,  e'  istituita,  nei  limiti delle
dotazioni  organiche  complessive  fissate  con  legge,  la dotazione
organica  provinciale  aggiuntiva.  I  criteri  e  le  modalita'  per
l'istituzione  di  tale  dotazione  sono  stabiliti con deliberazione
della  Giunta provinciale. In detta dotazione sono inseriti i docenti
di  cui  al  comma  2  nonche'  quelli  di  religione  iscritti nelle
previgenti graduatorie provinciali, approvate con deliberazione della
Giunta  provinciale,  che danno titolo di precedenza nel conferimento
degli incarichi, e che abbiano prestato servizio nel medesimo posto o
nella  medesima  classe di concorso per almeno dieci anni scolastici.
In  detta  dotazione  possono  essere  riservati  dei  posti  per  il
trasferimento  dei  docenti  che  siano  titolari  in scuole di altre
province  e  che svolgano il proprio servizio in provincia di Bolzano
da  almeno  cinque anni. Ai docenti inseriti nella dotazione organica
provinciale  aggiuntiva  non  viene  attribuita  la  sede di servizio
definitiva;  essi  vengono  invece utilizzati secondo le disposizioni
contrattuali   in  materia  di  mobilita'.  Ai  predetti  docenti  e'
conferito  un incarico a tempo indeterminato con sviluppo di carriera
secondo le vigenti disposizioni. Alla maggiore spesa si fa fronte con
gli  stanziamenti  ordinari  iscritti  in bilancio nei corrispondenti
capitoli   relativi   al  pagamento  delle  competenze  spettanti  al
personale docente.
   4. Ai fini della stipulazione di contratti a tempo determinato, le
istituzioni scolastiche compilano le graduatorie di istituto».
   10.  Dopo  l'art.  12 della legge provinciale 12 dicembre 1996, n.
24,  sono  inseriti  i  seguenti aricoli. 12-bis, 12-ter, 12-quater e
12-quinquies:
   «Art.  12-bis (Formazione delle graduatorie). - 1. La formazione e
l'utilizzo  delle  graduatorie  provinciali  sono  disciplinate dalla
Giunta provinciale che si attiene ai seguenti principi e criteri:
    a)   il   punteggio   dei   docenti  inseriti  nelle  graduatorie
provinciali e' aggiornato annualmente;
    b)   nella   prima  e  nella  seconda  fascia  delle  graduatorie
provinciali  sono  inseriti, a domanda, i docenti gia' inseriti nelle
corrispondenti   prima   e   seconda   fascia  delle  graduatorie  ad
esaurimento della provincia di Bolzano con il punteggio gia' maturato
nelle  medesime  graduatorie.  Per  l'aggiornamento  del punteggio si
utilizzano  i criteri applicati in sede di compilazione della prima e
seconda   fascia  delle  graduatorie  ad  esaurimento  per  gli  anni
scolastici   2007-2008   e   2008-2009.   Nella  terza  fascia  delle
graduatorie  provinciali  sono  inseriti,  a  domanda, i docenti gia'
inclusi  nella  terza fascia delle graduatorie ad esaurimento nonche'
coloro  che all'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento
avevano  titolo  all'inserimento.  Il  punteggio  in  terza fascia e'
calcolato  secondo  la tabella provinciale di valutazione dei titoli,
determinata   dalla   Giunta  provinciale  che  disciplina  anche  la
transizione al nuovo sistema delle graduatorie provinciali;
    c) hanno titolo ad essere inseriti con riserva nella terza fascia
delle  graduatorie  provinciali  i  docenti  che  il  1° gennaio 2007
frequentavano  i  corsi  abilitanti  speciali  indetti ai sensi della
legge   4   giugno  2004,  n.  143,  i  corsi  presso  le  scuole  di
specializzazione   all'insegnamento   secondario,  i  corsi  biennali
accademici  di  secondo  livello  ad  indirizzo didattico, i corsi di
didattica  della  musica  presso  i  Conservatori di musica oppure il
corso  di  laurea  in  scienza della formazione primaria. La predetta
riserva  si  intende  sciolta  con  il  conseguimento  del  titolo di
abilitazione.  Lo  scioglimento produce effetti a decorrere dall'anno
scolastico successivo;
    d)  ferma  restando  la  disciplina  della  mobilita',  non  sono
consentiti   l'inserimento   e   il  mantenimento  nelle  graduatorie
provinciali dei docenti gia' assunti nello stesso grado con contratto
a  tempo  indeterminato  presso  istituzioni scolastiche amministrate
dalla stessa Intendenza scolastica;
    e)  le  graduatorie  di  istituto  sono  articolate per fasce, in
relazione alle abilitazioni ed ai titoli, e hanno validita' annuale.
   Art.  12-ter  (Tabella  di  valutazione dei titoli). - 1. Ciascuna
graduatoria   e'  formata  sulla  base  dei  punteggi  attribuiti  in
relazione  ai  titoli posseduti e ai servizi prestati in attivita' di
insegnamento.   La   Giunta   provinciale  determina  la  tabella  di
valutazione, tenendo conto dei criteri di cui ai commi seguenti.
   2. I servizi di insegnamento prestati presso le scuole statali o a
carattere   statale,   presso   le   scuole  paritarie  o  legalmente
riconosciute,  presso  le  scuole  di  formazione professionale delle
Regioni  e  delle Province autonome, presso le scuole dell'infanzia e
le  universita',  ivi inclusi i servizi svolti nelle scuole dei Paesi
dell'Unione   europea,   riconducibili  alle  medesime  tipologie  di
insegnamento,  vengono  valutati  con  un  punteggio  differenziato a
seconda che si tratti di servizio specifico o non specifico.
   3.  Al fine di favorire la continuita' didattica, sono individuate
le  classi  di  concorso,  le  tipologie  di  insegnamento  e le sedi
scolastiche  per  le  quali  e'  riconosciuta  una  maggiorazione del
punteggio  del  servizio  nelle  graduatorie  provinciali.  La Giunta
provinciale,  tenuto conto delle esigenze delle scuole dei tre gruppi
linguistici,  puo' stabilire, sentite le organizzazioni sindacali, le
modalita'  di  proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato. I
docenti  provenienti da altre province, che chiedono il trasferimento
nelle  graduatorie  della  Provincia  di Bolzano, vengono inseriti in
coda alle stesse.
   4. I servizi prestati presso le scuole di formazione professionale
delle   Regioni   e   delle   Province  autonome,  presso  le  scuole
dell'infanzia e le universita' vengono valutati se prestati a partire
dal 1° settembre 2008.
   5.   Per   l'abilitazione   conseguita   presso   le   Scuole   di
specializzazione  per  l'insegnamento  secondario (SSIS), per i corsi
biennali  accademici di secondo livello ad indirizzo didattico, per i
corsi di didattica della musica presso i conservatori di musica e per
la  laurea  in  scienze  della  formazione  primaria e' attribuito un
punteggio aggiuntivo.
   6. Sono valutati anche gli ulteriori titoli ritenuti funzionali al
perseguimento   degli   obiettivi  stabiliti  dal  sistema  educativo
provinciale di istruzione e formazione.
   7.   La   tabella  di  valutazione  dei  titoli  si  applica  alle
graduatorie provinciali e alle graduatorie di istituto.
   8. Il punteggio attribuito sulla base della tabella di valutazione
provinciale  e' valido esclusivamente per le graduatone provinciali e
di istituto della provincia di Bolzano.
   Art.  12-quater (Programma di collocamento e scambio di docenti) -
1.  Ai partecipanti al programma di collocamento e scambio di docenti
«Lehren  und  Lernen in Südtirol» e' riservato ogni anno, in tutte le
classi  di  concorso,  fino al dieci per cento dei posti di supplenza
interi e disponibili per tutto l'anno scolastico. Tale riserva spetta
una  sola  volta  ad  ogni  partecipante.  Il  competente  Intendente
scolastico  quantifica  l'esatto ammontare dei posti da riservare per
ciascuna classe di concorso, tenendo conto delle domande presentate.
   Art.  12-quinquies  (Mobilita'  del  personale  docente).  -  1. I
docenti  che  hanno  assolto  la propria formazione nell'ambito della
formazione  professionale e che sono in possesso di tutti i requisiti
richiesti  per  l'inquadramento  nel profilo professionale di docente
laureato/laureata  possono  accedere,  senza ulteriori condizioni, ai
ruoli  del  personale  docente  nelle scuole a carattere statale, nel
rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 12.
   2.  I  docenti  delle  scuole  a carattere statale in possesso del
titolo  di  studio  e  dell'abilitazione  richiesti,  rispettivamente
incaricati  a  tempo  indeterminato,  hanno  accesso, senza ulteriori
condizioni,   ai   ruoli   del   personale   docente   delle   scuole
professionali,  nel  rispetto  delle  norme  vigenti  in  materia  di
personale provinciale.»