(Pubblicata nel 2° suppl. al Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 29 febbraio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la crescita socioeconomica del territorio nel rispetto dei sistemi ambientali, provvede alla programmazione degli interventi volti a favorire l'integrazione dei sistemi di trasporto e lo sviluppo della logistica regionale, anche a sostegno delle attivita' produttive, perseguendo la creazione e la valorizzazione di nuove forme di lavoro qualificato e stabile. 2. La Regione riconosce carattere di strategicita' e di priorita' alle infrastrutture di trasporto delle merci, alle piattaforme logistiche, alle opere ad esse connesse ed alle attivita' al servizio del settore logistico, in considerazione delle possibilita' di sviluppo socioeconomico, nonche' di servizi ai cittadini ed alle imprese che possono derivare dalla presenza sul territorio regionale di reti di comunicazione di interesse europeo, di infrastrutture intermodali di rilevanza internazionale e di servizi innovativi in esse insediati.