(Pubblicata  nel  2°  suppl.  al  Bollettino  ufficiale della Regione
                 Piemonte n. 9 del 29 febbraio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
   la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

   1.  La  Regione, nell'ambito delle proprie competenze, promuove la
crescita  socioeconomica  del  territorio  nel  rispetto  dei sistemi
ambientali,  provvede  alla  programmazione  degli interventi volti a
favorire  l'integrazione dei sistemi di trasporto e lo sviluppo della
logistica  regionale,  anche  a  sostegno delle attivita' produttive,
perseguendo la creazione e la valorizzazione di nuove forme di lavoro
qualificato e stabile.
   2.  La Regione riconosce carattere di strategicita' e di priorita'
alle  infrastrutture  di  trasporto  delle  merci,  alle  piattaforme
logistiche, alle opere ad esse connesse ed alle attivita' al servizio
del  settore  logistico,  in  considerazione  delle  possibilita'  di
sviluppo  socioeconomico,  nonche'  di  servizi  ai cittadini ed alle
imprese  che possono derivare dalla presenza sul territorio regionale
di  reti  di  comunicazione  di  interesse europeo, di infrastrutture
intermodali  di  rilevanza  internazionale e di servizi innovativi in
esse insediati.