(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 2008) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7; Visto il regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R, come modificato da regolamento regionale 22 aprile 2002, n. 2/R; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 9-8620 del 21 aprile 2008. Emana il seguente regolamento: Art. 1. Sostituzione dell'art. 3 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R 1. L'art. 3 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R, come modificato dall'art. 1 del regolamento regionale 22 aprile 2002, n. 2/R, e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Casse economali periferiche). - 1. Sono istituite ed operano le seguenti Casse economali periferiche: a) sede distaccata di Roma della Presidenza della Giunta regionale; b) sede distaccata di Bruxelles della Presidenza della Giunta regionale; c) struttura di cooperazione del Segretariato Tecnico Congiunto di Mentone in Francia, per il Programma comunitario. Interreg Italia - Francia.».