(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del
                           24 aprile 2008)
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
   Visto  l'art.  121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
   Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
   Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7;
   Visto  il  regolamento  regionale  20 settembre 2000, n. 7/R, come
modificato da regolamento regionale 22 aprile 2002, n. 2/R;
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta regionale n. 9-8620 del 21
aprile 2008.
                                Emana
   il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Sostituzione dell'art. 3 del regolamento regionale 20 settembre 2000,
                               n. 7/R

   1.  L'art.  3 del regolamento regionale 20 settembre 2000, n. 7/R,
come modificato dall'art. 1 del regolamento regionale 22 aprile 2002,
n. 2/R, e' sostituito dal seguente:
   «Art.  3  (Casse  economali  periferiche).  - 1. Sono istituite ed
operano le seguenti Casse economali periferiche:
a) sede distaccata di Roma della Presidenza della Giunta regionale;
b)  sede  distaccata  di  Bruxelles  della  Presidenza  della  Giunta
regionale;
c)  struttura  di  cooperazione del Segretariato Tecnico Congiunto di
Mentone  in  Francia, per il Programma comunitario. Interreg Italia -
Francia.».