(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 2008) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37; Visti i regolamenti regionali 31 ottobre 1984, n. 5, 3 aprile 1986, n. 5 e 19 aprile 1990, n. 2; Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 36-8647 del 21 aprile 2008. Emana il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto dall'art. 9, comma 3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), detta norme di coordinamento in materia di pesca e disciplina: a) le licenze e i permessi temporanei di pesca, le procedure e i requisiti per il rilascio degli stessi, nonche' le categorie di soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza; b) gli attrezzi di pesca, le modalita' d'uso, i periodi di pesca delle diverse specie, le misure minime; c) i casi, le specie ittiche, i luoghi e le modalita' di utilizzo del tesserino regionale catture, quantitativo di pescato; d) l'importazione di idrofauna, i controlli sanitari, il trasporto e gli allevamenti; e) l'attivita' di acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo; f) l'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia; g) le disposizioni integrative e attuative dell'esercizio della pesca. 2. L'esercizio della pesca nelle acque interne della Regione Piemonte e' disciplinato: a) dalla legge regionale n. 37/2006; b) dal presente regolamento; c) dalla convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera; d) dai regolamenti provinciali ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 37/2006; e) dai provvedimenti regionali e provinciali in attuazione della legge regionale n. 37/2006.