(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del
                           24 aprile 2008)
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
   Visto  l'art.  121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
   Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
   Vista la legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37;
   Visti  i  regolamenti  regionali  31  ottobre 1984, n. 5, 3 aprile
1986, n. 5 e 19 aprile 1990, n. 2;
   Vista  la  deliberazione  della Giunta regionale n. 36-8647 del 21
aprile 2008.
                                Emana
   il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

   1.  Il  presente  regolamento,  in applicazione di quanto previsto
dall'art.  9,  comma  3 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37
(Norme   per  la  gestione  della  fauna  acquatica,  degli  ambienti
acquatici   e   regolamentazione   della   pesca),   detta  norme  di
coordinamento in materia di pesca e disciplina:
   a)  le  licenze e i permessi temporanei di pesca, le procedure e i
requisiti  per  il  rilascio  degli  stessi,  nonche' le categorie di
soggetti che non sono tenuti all'obbligo della licenza;
   b)  gli  attrezzi di pesca, le modalita' d'uso, i periodi di pesca
delle diverse specie, le misure minime;
   c)  i casi, le specie ittiche, i luoghi e le modalita' di utilizzo
del tesserino regionale catture, quantitativo di pescato;
   d) l'importazione di idrofauna, i controlli sanitari, il trasporto
e gli allevamenti;
   e) l'attivita' di acquacoltura, pescaturismo e ittiturismo;
   f) l'esercizio della piscicoltura agricola nelle zone di risaia;
   g)  le  disposizioni  integrative e attuative dell'esercizio della
pesca.
   2.  L'esercizio  della  pesca  nelle  acque  interne della Regione
Piemonte e' disciplinato:
   a) dalla legge regionale n. 37/2006;
   b) dal presente regolamento;
   c)  dalla  convenzione per la pesca nelle acque italo-svizzere tra
la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera;
   d)  dai  regolamenti  provinciali ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale n. 37/2006;
   e)  dai  provvedimenti regionali e provinciali in attuazione della
legge regionale n. 37/2006.