(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 23 aprile 2008) IL PRESIDENTE Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 660 cosi' dispone: «Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tal fine entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalita' di cui ai commi da 676 a 695, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali dai commi da 676 a 695»; Visto inoltre l'art. 1, comma 663 medesima legge che prevede: «Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita' interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche' per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale»; Considerato comunque che, le disposizioni contenute nelle leggi statali relative al patto di stabilita' interno per gli enti territoriali costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma e 119, secondo comma, della Costituzione; Visto il proprio decreto n. 064/Pres. del 19 marzo 2007 con il quale sono stati individuati per l'anno 2007 i criteri e le modalita' per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tramite l'adesione al patto di stabilita' e crescita, avendo riguardo alle peculiarita' degli enti stessi; Richiamato l'art. 9, del proprio decreto n. 064/Pres., che dispone che per gli anni 2008 e 2009 gli obiettivi del rispetto patto sono determinati con criteri analoghi a quelli dell'anno 2007; Visto l'art. 1, comma 65, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 - Legge strumentale alla manovra di bilancio (legge strumentale 2008), che prevede che: «Al fine di consentire stabilita' di regole per favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti locali nell'ambito del concorso delle autonomie locali della Regione al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni contenute nel proprio decreto n. 064/Pres., relative al patto di stabilita' interno, vengono estese agli anni 2008 e 2009»; Visto, altresi', l'art. 1 comma 66, della legge regionale 30/2007, che cosi' dispone: «L'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta entro il 31 marzo 2008 un regolamento per apportare gli opportuni adeguamenti e aggiornamenti al proprio decreto n. 064/Pres.»; Visto, il proprio decreto n. 082/Pres. del 18 marzo 2008 con il quale sono state introdotte le modifiche al precedente decreto n. 064/Pres. del 19 marzo 2007; Visto il comma 2 dell'art. 6 del proprio decreto 064/Pres. come modificato dal successivo decreto n. 082/Pres. che prevede che gli enti soggetti al patto di stabilita' debbano inviare i modelli di cui agli allegati 2 e 3 con i dati a rendiconto per l'anno 2007 entro il 31 marzo 2008; Visto, in particolare il comma 2-bis dell'art. 5 del proprio decreto n. 064/Pres. come aggiunto dal successivo decreto n. 082/Pres., che prevede che il mancato invio della certificazione di cui all'art. 6, comma 2, entro il 31 marzo costituisca inadempimento del patto; Rilevato che il proprio decreto n. 082/Pres. e' entrato in vigore il 27 marzo 2008, e dunque in prossimita' della scadenza del 31 marzo 2008 prevista per l'invio dei prospetti relativi ai dati dell'anno 2007 da parte degli enti soggetti al patto di stabilita'; Vista la deliberazione n. 767 dell'11 aprile 2008 con la quale la Giunta regionale: ha rilevato che la maggioranza degli enti locali soggetti al patto si e' trovata nella circostanza di non poter rispettare il termine perentorio del 31 marzo e che tali enti si troverebbero nella situazione di inadempienza, come prevista dal comma 2-bis dell'art. 5 del proprio decreto n. 064/Pres., integrato dal successivo decreto n. 082/Pres.; ha ritenuto quindi necessario prevedere che la disposizione di cui al citato comma 2-bis dell'art. 5 del proprio decreto n. 064/Pres., come integrato dal successivo decreto n. 082/Pres. non trovi applicazione nell'anno 2008 con riferimento all'ipotesi di mancato invio dei dati riferibili all'anno 2007 entro il termine perentorio del 31 marzo 2008; ha acquisito sul proposto provvedimento il parere del Consiglio delle autonomie locali che si e' espresso favorevolmente nella seduta del 10 aprile 2008; ha infine approvato il Regolamento sopra menzionato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento; Considerato che con lettera del 7 febbraio 2008 indirizzata al Presidente del Consiglio regionale sono state rassegnate le proprie dimissioni da Presidente della Regione, le quali sono divenute efficaci dal 12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al Consiglio regionale; Considerato, altresi', che ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, da tale momento anche i poteri del Presidente della Regione sono prorogati per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente; Tenuto conto che l'emanazione di un Regolamento, approvato dalla Giunta regionale, costituisce atto dovuto e quindi assumibile anche nell'attuale fase di ordinaria amministrazione; Visti l'art. 42, dello Statuto regionale di autonomia, nonche' l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Decreta: 1. E' emanato il Regolamento, nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, che apporta modifiche al proprio decreto n. 082/Pres. del 18 marzo 2008 avente ad oggetto: «Legge regionale n. 30/2007, art. 1 comma 66. Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e crescita e per la fissazione dei termini e delle modalita' per l'attivazione del connesso monitoraggio, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49 approvato con decreto del Presidente della Regione n. 064/2007. Approvazione modifiche». 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. ILLY