(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 17 del 23 aprile 2008)
                            IL PRESIDENTE
   Vista  la  legge  27  dicembre  2006, n. 296 - Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e  pluriennale dello Stato (legge
finanziaria  2007)  che all'art. 1, comma 660 cosi' dispone: «Per gli
esercizi  2007,  2008  e  2009,  le  regioni  a statuto speciale e le
province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano concordano, entro il 31
marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze
il  livello  complessivo  delle  spese  correnti e in conto capitale,
nonche'  dei  relativi  pagamenti,  in  coerenza con gli obiettivi di
finanza  pubblica  per  il  periodo 2007-2009; a tal fine entro il 31
gennaio  di  ciascun  anno,  il  presidente  dell'ente  trasmette  la
proposta  di  accordo  al  Ministro dell'economia e delle finanze. In
caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le
regioni  a  statuto  ordinario.  Per  gli  enti locali dei rispettivi
territori provvedono, alle finalita' di cui ai commi da 676 a 695, le
regioni  a  statuto  speciale  e  le province autonome di Trento e di
Bolzano   ai  sensi  delle  competenze  alle  stesse  attribuite  dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro
il  31  marzo  di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei
rispettivi  territori,  le  disposizioni  previste per gli altri enti
locali dai commi da 676 a 695»;
   Visto  inoltre  l'art.  1,  comma  663 medesima legge che prevede:
«Resta  ferma  la facolta' delle regioni e delle province autonome di
Trento  e  di  Bolzano di estendere le regole del patto di stabilita'
interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonche'
per gli enti ad ordinamento regionale o provinciale»;
   Considerato  comunque  che,  le disposizioni contenute nelle leggi
statali  relative  al  patto  di  stabilita'  interno  per  gli  enti
territoriali  costituiscono  principi  fondamentali del coordinamento
della  finanza  pubblica  ai  sensi degli articoli 117, terzo comma e
119, secondo comma, della Costituzione;
   Visto  il  proprio  decreto  n. 064/Pres. del 19 marzo 2007 con il
quale sono stati individuati per l'anno 2007 i criteri e le modalita'
per il concorso delle province e dei comuni con popolazione superiore
a 5.000 abitanti della Regione, alla realizzazione degli obiettivi di
finanza   pubblica  tramite  l'adesione  al  patto  di  stabilita'  e
crescita, avendo riguardo alle peculiarita' degli enti stessi;
   Richiamato l'art. 9, del proprio decreto n. 064/Pres., che dispone
che  per  gli  anni 2008 e 2009 gli obiettivi del rispetto patto sono
determinati con criteri analoghi a quelli dell'anno 2007;
   Visto  l'art. 1, comma 65, della legge regionale 28 dicembre 2007,
n. 30 - Legge strumentale alla manovra di bilancio (legge strumentale
2008),  che  prevede che: «Al fine di consentire stabilita' di regole
per  favorire un equilibrato sviluppo della finanza degli enti locali
nell'ambito  del  concorso  delle  autonomie  locali della Regione al
rispetto  degli  obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione
degli  obiettivi  di  finanza pubblica, le disposizioni contenute nel
proprio  decreto  n.  064/Pres.,  relative  al  patto  di  stabilita'
interno, vengono estese agli anni 2008 e 2009»;
   Visto, altresi', l'art. 1 comma 66, della legge regionale 30/2007,
che   cosi'   dispone:   «L'Amministrazione  regionale,  su  proposta
dell'Assessore  regionale  per  le  autonomie locali, di concerto con
l'Assessore  regionale  alle risorse economiche e finanziarie, previo
parere del Consiglio delle autonomie locali, adotta entro il 31 marzo
2008  un  regolamento  per  apportare  gli  opportuni  adeguamenti  e
aggiornamenti al proprio decreto n. 064/Pres.»;
   Visto,  il  proprio  decreto n. 082/Pres. del 18 marzo 2008 con il
quale  sono  state  introdotte  le modifiche al precedente decreto n.
064/Pres. del 19 marzo 2007;
   Visto  il  comma  2 dell'art. 6 del proprio decreto 064/Pres. come
modificato  dal  successivo  decreto n. 082/Pres. che prevede che gli
enti soggetti al patto di stabilita' debbano inviare i modelli di cui
agli  allegati 2 e 3 con i dati a rendiconto per l'anno 2007 entro il
31 marzo 2008;
   Visto,  in  particolare  il  comma  2-bis  dell'art. 5 del proprio
decreto   n.  064/Pres.  come  aggiunto  dal  successivo  decreto  n.
082/Pres.,  che  prevede che il mancato invio della certificazione di
cui  all'art. 6, comma 2, entro il 31 marzo costituisca inadempimento
del patto;
   Rilevato  che il proprio decreto n. 082/Pres. e' entrato in vigore
il 27 marzo 2008, e dunque in prossimita' della scadenza del 31 marzo
2008  prevista  per  l'invio dei prospetti relativi ai dati dell'anno
2007 da parte degli enti soggetti al patto di stabilita';
   Vista  la deliberazione n. 767 dell'11 aprile 2008 con la quale la
Giunta regionale:
    ha  rilevato  che  la  maggioranza  degli enti locali soggetti al
patto  si  e'  trovata  nella  circostanza di non poter rispettare il
termine perentorio del 31 marzo e che tali enti si troverebbero nella
situazione di inadempienza, come prevista dal comma 2-bis dell'art. 5
del  proprio  decreto  n. 064/Pres., integrato dal successivo decreto
n. 082/Pres.;
    ha  ritenuto  quindi  necessario prevedere che la disposizione di
cui  al  citato  comma  2-bis  dell'art.  5  del  proprio  decreto n.
064/Pres.,  come  integrato  dal  successivo decreto n. 082/Pres. non
trovi  applicazione  nell'anno  2008  con  riferimento all'ipotesi di
mancato  invio  dei  dati  riferibili  all'anno 2007 entro il termine
perentorio del 31 marzo 2008;
    ha  acquisito  sul proposto provvedimento il parere del Consiglio
delle autonomie locali che si e' espresso favorevolmente nella seduta
del 10 aprile 2008;
    ha  infine  approvato  il  Regolamento sopra menzionato nel testo
allegato   quale   parte   integrante   e   sostanziale  al  presente
provvedimento;
   Considerato  che  con  lettera  del 7 febbraio 2008 indirizzata al
Presidente  del  Consiglio regionale sono state rassegnate le proprie
dimissioni  da  Presidente  della  Regione,  le  quali  sono divenute
efficaci  dal  12 febbraio 2008, data della relativa comunicazione al
Consiglio regionale;
   Considerato,  altresi',  che  ai sensi dell'art. 2, comma 3, della
legge regionale 18 giugno 2007, n. 17, da tale momento anche i poteri
del   Presidente   della   Regione  sono  prorogati  per  l'ordinaria
amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente;
   Tenuto  conto  che l'emanazione di un Regolamento, approvato dalla
Giunta  regionale,  costituisce atto dovuto e quindi assumibile anche
nell'attuale fase di ordinaria amministrazione;
   Visti  l'art.  42,  dello  Statuto regionale di autonomia, nonche'
l'art. 14, comma 1, lettera r), della legge regionale 18 giugno 2007,
n. 17;
                              Decreta:
   1.  E'  emanato  il  Regolamento,  nel testo allegato, quale parte
integrante  e  sostanziale  al  presente  provvedimento,  che apporta
modifiche al proprio decreto n. 082/Pres. del 18 marzo 2008 avente ad
oggetto:  «Legge  regionale  n. 30/2007, art. 1 comma 66. Regolamento
per  la  determinazione dei criteri e delle modalita' per il concorso
degli enti locali della Regione, per la realizzazione degli obiettivi
di  finanza pubblica adottati con l'adesione al patto di stabilita' e
crescita  e  per  la  fissazione  dei  termini  e delle modalita' per
l'attivazione   del  connesso  monitoraggio,  ai  sensi  della  legge
regionale  23 gennaio 2007, n. 1, art. 3, commi 48 e 49 approvato con
decreto  del  Presidente  della  Regione  n.  064/2007.  Approvazione
modifiche».
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY