(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                       18 del 29 aprile 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

                        D e f i n i z i o n e



   1.  La  Regione autonoma Valle d'Aosta/Valle d'Aosta, in virtu' di
quanto  disposto  dai  capi  I, II, III e IV della legge regionale 18
gennaio  2001,  n.  5  (Organizzazione  delle  attivita' regionali di
protezione  civile),  istituisce  la  centrale  unica per la gestione
delle  chiamate di soccorso, di seguito denominata centrale unica, al
fine di:
    a)  garantire  una pronta risposta alle richieste di soccorso nel
territorio regionale;
    b)  assicurare tempestivamente gli interventi atti a fronteggiare
ogni   situazione   che   si   presenti  in  modo  improvviso  e  con
caratteristiche tali da poter provocare conseguenze critiche;
    c)  ottimizzare  l'integrazione  fra  i  soggetti che operano sul
territorio  regionale  nelle attivita' di soccorso a qualsiasi titolo
secondo  i principi di efficacia, di efficienza e di economicita', in
relazione ai compiti istituzionali a ciascuno attribuiti;
    d)  assicurare  la  corretta  gestione  di  tutte le informazioni
relative a qualsiasi tipo di emergenza.