(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 18 del 29 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. D e f i n i z i o n e 1. La Regione autonoma Valle d'Aosta/Valle d'Aosta, in virtu' di quanto disposto dai capi I, II, III e IV della legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5 (Organizzazione delle attivita' regionali di protezione civile), istituisce la centrale unica per la gestione delle chiamate di soccorso, di seguito denominata centrale unica, al fine di: a) garantire una pronta risposta alle richieste di soccorso nel territorio regionale; b) assicurare tempestivamente gli interventi atti a fronteggiare ogni situazione che si presenti in modo improvviso e con caratteristiche tali da poter provocare conseguenze critiche; c) ottimizzare l'integrazione fra i soggetti che operano sul territorio regionale nelle attivita' di soccorso a qualsiasi titolo secondo i principi di efficacia, di efficienza e di economicita', in relazione ai compiti istituzionali a ciascuno attribuiti; d) assicurare la corretta gestione di tutte le informazioni relative a qualsiasi tipo di emergenza.