(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 27 novembre 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La Regione, considerando il diritto alla casa bene primario per tutta la comunita', promuove una serie coordinata di interventi di interesse generale e di carattere sociale, tesi a: a) incrementare e riqualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica; b) favorire il recupero o la costruzione di immobili da locare a canone convenzionato; c) agevolare l'acquisizione della prima abitazione, con priorita' per gli alloggi ricompresi in edifici esistenti, eventualmente da recuperare; d) promuovere il recupero di centri e nuclei abitati di interesse storico e ambientale; e) incentivare gli interventi finalizzati al risparmio energetico e all'uso di materiali da costruzione tipici del contesto ambientale; f) sostenere finanziariamente i meno abbienti che abitano in locazione alloggi di proprieta' pubblica o privata; g) risolvere, anche con interventi straordinari, gravi e imprevedibili emergenze abitative presenti nei comuni o espresse da particolari categorie sociali; h) attivare iniziative di informazione e di studio sui fenomeni abitativi nella Regione; i) attivare iniziative con i comuni sul cui territorio sono ubicati alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) per giungere ad intese finalizzate alla riduzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al patrimonio dell'azienda regionale per l'edilizia residenziale-Agence regionale pour le logement (ARER), istituita ai sensi della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30. 2. Le politiche abitative regionali devono integrarsi con le iniziative promosse dai comuni, singolarmente o in forma associata, in materia edilizia e di riqualificazione urbana e concorrono, prioritariamente, al recupero del patrimonio edilizio esistente, in particolare nei centri storici. 3. Gli interventi edilizi posti in essere in attuazione della presente legge perseguono obiettivi di qualita' e di vivibilita' dell'ambiente interno ed esterno all'abitazione, coerentemente con le finalita' di contenimento dei costi di costruzione e di individuazione di soluzioni di architettura ecocompatibile e di risparmio energetico. 4. Al perseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, oltre alla Regione, concorrono, ciascuno nel proprio ambito di competenza, i seguenti soggetti: a) l'ARER; b) i comuni, singolarmente o in forma associata; c) le cooperative edilizie; d) le imprese di costruzione; e) i privati, singoli o associati; f) gli altri enti pubblici interessati; g) l'unione piccoli proprietari immobiliari (UPPI) e gli altri sindacati di categoria.