(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n.
                      49 del 27 novembre 2007)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Oggetto e finalita'

   1. La Regione, considerando il diritto alla casa bene primario per
tutta  la  comunita',  promuove una serie coordinata di interventi di
interesse generale e di carattere sociale, tesi a:
    a)   incrementare  e  riqualificare  il  patrimonio  di  edilizia
residenziale pubblica;
    b)  favorire il recupero o la costruzione di immobili da locare a
canone convenzionato;
    c) agevolare l'acquisizione della prima abitazione, con priorita'
per  gli  alloggi  ricompresi  in edifici esistenti, eventualmente da
recuperare;
    d) promuovere il recupero di centri e nuclei abitati di interesse
storico e ambientale;
    e) incentivare gli interventi finalizzati al risparmio energetico
e all'uso di materiali da costruzione tipici del contesto ambientale;
    f)  sostenere  finanziariamente  i  meno  abbienti che abitano in
locazione alloggi di proprieta' pubblica o privata;
    g)   risolvere,   anche  con  interventi  straordinari,  gravi  e
imprevedibili  emergenze  abitative presenti nei comuni o espresse da
particolari categorie sociali;
    h)  attivare  iniziative di informazione e di studio sui fenomeni
abitativi nella Regione;
    i)  attivare  iniziative  con  i  comuni  sul cui territorio sono
ubicati  alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) per giungere
ad  intese  finalizzate  alla  riduzione  dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI) relativamente al patrimonio dell'azienda regionale per
l'edilizia  residenziale-Agence  regionale  pour  le logement (ARER),
istituita ai sensi della legge regionale 9 settembre 1999, n. 30.
    2.  Le  politiche  abitative  regionali  devono integrarsi con le
iniziative  promosse  dai comuni, singolarmente o in forma associata,
in  materia  edilizia  e  di  riqualificazione  urbana  e concorrono,
prioritariamente,  al  recupero del patrimonio edilizio esistente, in
particolare nei centri storici.
   3.  Gli  interventi  edilizi  posti  in essere in attuazione della
presente  legge  perseguono  obiettivi  di  qualita' e di vivibilita'
dell'ambiente interno ed esterno all'abitazione, coerentemente con le
finalita'   di   contenimento   dei   costi   di   costruzione  e  di
individuazione  di  soluzioni  di  architettura  ecocompatibile  e di
risparmio energetico.
   4.  Al  perseguimento  delle finalita' di cui alla presente legge,
oltre  alla  Regione,  concorrono,  ciascuno  nel  proprio  ambito di
competenza, i seguenti soggetti:
    a) l'ARER;
    b) i comuni, singolarmente o in forma associata;
    c) le cooperative edilizie;
    d) le imprese di costruzione;
    e) i privati, singoli o associati;
    f) gli altri enti pubblici interessati;
    g)  l'unione  piccoli  proprietari immobiliari (UPPI) e gli altri
sindacati di categoria.