(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 7 dell'8 febbraio 2008) REGIONE SICILIANA L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Risultati differenziali e ricorso al mercato 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, e considerati gli effetti della presente legge, il saldo netto da finanziare per l'anno 2008 e' determinato in termini di competenza in 537.954 migliaia di euro. 2. Tenuto conto degli effetti della presente legge sul bilancio pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2009 e' determinato un saldo netto da finanziare pari a 26.776 migliaia di euro, mentre per l'anno 2010 e' determinato un saldo netto da finanziare pari a 63.893 migliaia di euro. 2. L'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento di investimenti coerenti con l'art. 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per un ammontare complessivo pari a 774.720 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2008 e 241.000 migliaia di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. 3. Per l'esercizio finanziario 2008 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'art. 2 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1.