(Pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte
                    I n. 7 dell'8 febbraio 2008)

                          REGIONE SICILIANA

                        L'ASSEMBLEA REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

            Risultati differenziali e ricorso al mercato



   1.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  lettera  b),  della legge
regionale  27  aprile  1999,  n.  10, e considerati gli effetti della
presente  legge,  il  saldo  netto  da  finanziare per l'anno 2008 e'
determinato in termini di competenza in 537.954 migliaia di euro.
   2.  Tenuto  conto  degli effetti della presente legge sul bilancio
pluriennale a legislazione vigente, per l'anno 2009 e' determinato un
saldo  netto da finanziare pari a 26.776 migliaia di euro, mentre per
l'anno 2010 e' determinato un saldo netto da finanziare pari a 63.893
migliaia di euro.
   2.  L'Assessorato  regionale  del  bilancio  e  delle  finanze  e'
autorizzato ad effettuare operazioni finanziarie per il finanziamento
di  investimenti  coerenti  con  l'art.  3,  comma 18, della legge 24
dicembre  2003,  n.  350, per un ammontare complessivo pari a 774.720
migliaia  di euro per l'esercizio finanziario 2008 e 241.000 migliaia
di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.
   3.  Per  l'esercizio  finanziario 2008 continuano ad applicarsi le
disposizioni  previste  dall'art.  2 della legge regionale 30 gennaio
2006, n. 1.