(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 16 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche agli articoli 1, 2, 3, 8, 12 della legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34 «Istituzione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri.». 1. I commi 4 e 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 34/2007 sono sostituiti dai seguenti: «4. Sono altresi' individuati i territori ricadenti nei Comuni di cui al comma 2, con l'eccezione del comune di Cosio d'Arroscia, indicati in via provvisoria nella cartografia di cui al medesimo comma 2, qualificati come paesaggio protetto ai sensi del comma 1-bis dell'art. 3 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette), come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge regionale 19 marzo 2002, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio). 5. Il Piano del Parco, di cui all'art. 6, nel disciplinare i rapporti e le interazioni del Parco naturale con gli ambiti ad esso esterni, individua la perimetrazione definitiva dei territori qualificati paesaggio protetto di cui al comma 4, e detta la relativa disciplina sulla base di quanto previsto dall'art. 8.». 2. All'art. 2 comma 1 lettere a), b), c) della legge regionale n. 34/2007 la parola «tutelare» e' sostituita dalla parola «conservare». 3. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 34/2007 e' sostituito dal seguente: «2. La gestione del Parco naturale regionale delle Alpi Liguri e' affidata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 12/1995, all'Ente Parco delle Alpi Liguri. Il medesimo Ente Parco esercita le funzioni previste nell'art. 8 in riferimento ai territori qualificati paesaggio protetto.». 4. All'art. 8 comma 1 della legge regionale n. 34/2007 dopo la lettera c), e' inserita la seguente: «c-bis) resta ferma l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di beni paesaggistici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche.». 5. All'art. 8 comma 2 lettera a) della legge regionale n. 34/2007 la parola «tutela» e' sostituita dalla parola «conservazione». 6. All'art. 12 comma 1 della legge regionale n. 34/2007 le parole «ivi compresi i» sono sostituite dalle parole «e nei». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 3 aprile 2008 BURLANDO (Omissis)