(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del
                           16 aprile 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                 ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge regionale:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'

   1.   La  presente  legge  disciplina,  nel  rispetto  della  legge
costituzionale  18  ottobre  2001,  n. 3 (Modifiche al titolo V della
parte  seconda  della  Costituzione)  e  in  conformita'  con  quanto
disposto  dall'art.  6  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento  di  funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle
regioni  ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15
marzo  1997,  n.  59)  e  successive  modifiche  ed  integrazioni, le
attivita' di rilevazione, gestione, elaborazione, analisi, diffusione
ed  archiviazione  dei dati statistici da parte della Regione e degli
enti   ed  organismi  pubblici  o  privati  operanti  sul  territorio
regionale,  al fine di realizzare l'unita' di indirizzo e di favorire
il  coordinamento metodologico nell'ambito dei processi di produzione
statistica.
   2. Spetta alla presente legge:
    a)  favorire  l'omogeneita'  organizzativa e la razionalizzazione
dei   flussi   informativi,  concorrendo  all'attivita'  del  Sistema
statistico  nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989,
n.   322   (Norme   sul   Sistema   statistico   nazionale   e  sulla
riorganizzazione  dell'Istituto  nazionale  di  statistica  ai  sensi
dell'art.  24  della  legge  23 agosto 1988, n. 400) nel rispetto del
decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n. 196 (Codice in materia di
protezione  dei  dati  personali)  e  loro  successive  modifiche  ed
integrazioni  e tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione
della    Commissione    europea   del   25   maggio   2005   relativa
all'indipendenza,   all'integrita'   e   alla  responsabilita'  delle
autorita'   statistiche   nazionali   e   dell'autorita'   statistica
comunitaria;
    b) stabilire le modalita' atte a garantire, attraverso il Sistema
statistico    regionale,   la   disponibilita'   delle   informazioni
statistiche  ufficiali  necessarie  al processo di programmazione, di
controllo e di valutazione delle politiche regionali;
    c)  promuovere l'informativa e la fruizione ai cittadini dei dati
statistici.
   3.  Nell'ambito  delle  finalita'  di  cui  al comma 1, la Regione
assicura,  all'interno  del  Programma  statistico  regionale, di cui
all'art.  9, che le informazioni statistiche ufficiali siano prodotte
in modo da garantire l'uguale leggibilita' dei dati relativi a uomini
e donne, favorendo la diffusione di una cultura di genere.