(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 3 del 16 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La presente legge disciplina, nel rispetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione) e in conformita' con quanto disposto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche ed integrazioni, le attivita' di rilevazione, gestione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici da parte della Regione e degli enti ed organismi pubblici o privati operanti sul territorio regionale, al fine di realizzare l'unita' di indirizzo e di favorire il coordinamento metodologico nell'ambito dei processi di produzione statistica. 2. Spetta alla presente legge: a) favorire l'omogeneita' organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi, concorrendo all'attivita' del Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e loro successive modifiche ed integrazioni e tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione della Commissione europea del 25 maggio 2005 relativa all'indipendenza, all'integrita' e alla responsabilita' delle autorita' statistiche nazionali e dell'autorita' statistica comunitaria; b) stabilire le modalita' atte a garantire, attraverso il Sistema statistico regionale, la disponibilita' delle informazioni statistiche ufficiali necessarie al processo di programmazione, di controllo e di valutazione delle politiche regionali; c) promuovere l'informativa e la fruizione ai cittadini dei dati statistici. 3. Nell'ambito delle finalita' di cui al comma 1, la Regione assicura, all'interno del Programma statistico regionale, di cui all'art. 9, che le informazioni statistiche ufficiali siano prodotte in modo da garantire l'uguale leggibilita' dei dati relativi a uomini e donne, favorendo la diffusione di una cultura di genere.