(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 17 del 28 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. 1. Alla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, recante «Norme in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 2, comma 1, lettera c) le parole «ovvero alle forme associative tra questi realizzati, come disciplinate dalla presente legge» sono soppresse; b) all'art. 7, comma 1, lettera a), le parole «autorita' d'ambito» sono soppresse; alla lettera s) le parole «e delle autorita' d'ambito di cui all'art. 16» sono soppresse; i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Al fine di adeguare la struttura organizzativa della regione ai nuovi compiti in materia di rifiuti e' istituita l'Area generale di coordinamento denominata «Programmazione e gestione dei rifiuti». Nell'ambito di detta Area generale di coordinamento sono istituiti tre settori: programmazione gestione, monitoraggio informazione e valutazione. 3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione, le competenze e le modalita' di funzionamento dei settori di cui al comma 2, mediante modifica o accorpamento delle strutture esistenti». c) l'art. 8 e' sostituito dal seguente: «Art. 8 - 1. Sono di competenza delle province, nel rispetto della normativa statale vigente: a) l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti; b) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, l'adozione del piano d'ambito e del programma degli interventi di cui al decreto legislativo n. 152/2006, art. 203; c) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il conseguente monitoraggio; d) il controllo periodico sulle attivita' di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti ivi compreso l'accertamento delle violazioni della presente legge e delle disposizioni di cui al decreto legislativo n.152/2006, parte quarta; e) la verifica e il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione delle procedure semplificate ai sensi della normativa vigente; f) l'individuazione, entro novanta giorni dall'approvazione del piano regionale di cui all'art. 10, delle zone idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti sulla base delle previsioni del piano territoriale di coordinamento provinciale - PTCP - di cui alla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16, ove adottato, e dei criteri stabiliti dalla regione, sentiti i comuni, nonche' l'individuazione, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, di almeno un sito per la realizzazione di impianti di discarica; g) l'esercizio del potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei comuni, per l'espletamento delle funzioni e delle attivita' loro conferite dalla presente legge; h) la promozione a livello provinciale delle attivita' conferite ai comuni ai sensi dell'art. 4. 2. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, le province possono avvalersi di organismi pubblici, ivi inclusa l'ARPAC, con specifiche esperienze e competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite convenzioni. 3. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti curando, in particolare, che siano effettuati adeguati controlli periodici sulle attivita' sottoposte alle procedure semplificate di cui al decreto legislativo n. 152/2006, articoli 214, 215 e 216, e che i controlli concernenti la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.»; d) all'art. 9, comma 2, le parole «19, comma 1» sono sostituite dalle parole «16, comma 3»; e) all'art. 10, al comma 1 le parole «in coerenza con il piano territoriale regionale di cui alla legge regionale n.16/2004, art. 13» sono abrogate; alla fine del comma 1 sono aggiunte le parole: «valutando prioritariamente i territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali»; al comma 2, lettera a) le parole «produttivi compatibili» sono sostituite con le parole «industriali ed artigianali»; al comma 2, lettera h) le parole da «prevedendo che nei comuni» fino alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti: «prevedendo che nei comuni e gia' sede di un impianto di smaltimento dei rifiuti non siano ubicati impianti o siti di smaltimento dei rifiuti odi stoccaggio salvo autonome delibere dei comuni stessi nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto legislativo n.152/2006, art. 199, comma 3, lettera h). Tale divieto non si applica ai siti di compostaggio»; al comma 2, sopprimere la lettera p); f) all'art. 12 e' aggiunto il seguente comma: «4. In attesa del Piano regionale delle bonifiche e, comunque, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta ed attua: a) un piano straordinario e prioritario per individuare, attraverso nuove tecnologie, discariche abusive, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi ed industriali; b) un piano per l'immediata bonifica dei siti inquinati tra cui quelli del litorale Domitio-Flegreo, dell'Agro Aversano e di Acerra, dell'Agro Nolano-Mariglianese, quelli allocati nel comune di Napoli - municipalita' di Pianura, e nei comuni di Giugliano, Qualiano, Villaricca, Caserta, S. Maria la Fossa, Villa Literno e nella zona Regi Lagni, nonche' negli altri comuni sedi di discariche odi siti di compostaggio di rifiuti. Tale intervento ha compimento nell'arco del triennio 2008-2011, utilizzando, a tal fine e in via prioritaria, ogni risorsa finanziaria nazionale, comunitaria e regionale destinata a tale finalita'; c) accordi di programma con le amministrazioni locali per il monitoraggio, la bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati identificati dai commissari straordinari del Governo per l'emergenza rifiuti». g) all'art. 13, commi 1 e 2, le parole «le autorita' di ambito» sono soppresse; h) l'art. 15 e' sostituito dal seguente: «Art. 15 (Articolazione in ambiti territoriali ottimali). - 1. La gestione integrata dei rifiuti avviene in ambiti territoriali ottimali - ATO - nel rispetto del principio dell'autosufficienza di ogni ATO e della minore movimentazione possibile dei rifiuti. 2. Il PRGR provvede alla delimitazione di ogni singolo ambito sul territorio regionale, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure di cui al decreto legislativo n. 152/2006, articoli 199 e 200, valutando prioritariamente i territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali. 3. Il PRGR, al fine di ottimizzare il servizio di gestione integrata dei rifiuti, puo' modificare, su richiesta degli enti locali interessati, le circoscrizioni degli ATO prevedendo l'unificazione di piu' ATO contigui ovvero il passaggio di un comune o di un gruppo di comuni contermini da un ambito ad altro contiguo. All'interno di ogni ATO non possono essere istituite ulteriori ripartizioni amministrative. 4. In sede di prima applicazione della presente legge ogni singolo ambito territoriale ottimale coincide con il territorio di ciascuna provincia»; i) l'art. 16 e' sostituito dal seguente: «Art. 16 (Disciplina ed organizzazione della gestione dei rifiuti urbani). - 1. Per ogni ATO le funzioni in materia di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti sono attribuite alle province. 2. Se il PRGR delimita ambiti territoriali ottimali di dimensioni piu' ampie del territorio provinciale, le relative funzioni sono disciplinate da appositi accordi tra le province interessate. 3. La provincia adotta il piano d'ambito e il programma degli interventi di cui al decreto legislativo n. 152/2006, art. 203, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e li trasmette alla regione. 4. L'adozione del piano d'ambito e del programma degli interventi e' condizione per la concessione di eventuali contributi da parte della regione. 5. Il piano d'ambito deve prevedere l'istituzione nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti di una stazione ecologica attrezzata per il deposito temporaneo delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi urbani. 6. Il piano d'ambito puo' prevedere le stesse disposizioni di cui al comma 5 nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti. 7. Il piano d'ambito prevede il divieto per le utenze domestiche di conferire i rifiuti in modo indifferenziato, individuando gli interventi da esplicare in materia di formazione, informazione, vigilanza e sanzioni per i cittadini»; l) gli articoli 17, 18 e 19 sono abrogati; m) l'art. 20 e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Affidamento del servizio). - 1. La provincia affida il servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'evidenza pubblica mediante la costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico. 2. Alla provincia e' trasferito l'esercizio delle competenze degli enti locali consorziati in materia di gestione integrata dei rifiuti. 3. La regione trasferisce alle province la titolarita' dei propri beni, attrezzature ed impianti inerenti il ciclo dei rifiuti. 4. La provincia, sentiti i comuni, nel rispetto della normativa vigente, adotta apposito regolamento per la applicazione delle tariffe e le modalita' di riscossione a carico dei cittadini prevedendo: a) le misure di perequazione a vantaggio delle fasce sociali piu' deboli e dei territori a basso reddito pro-capite; b) le misure di incentivazione e premialita', compresa la compensazione economica, per l'attuazione di forme di raccolta virtuose che dipendono dalla partecipazione attiva dei cittadini; c) la riduzione delle tariffe per gli abitanti dei comuni che raggiungono i massimi obiettivi nella raccolta differenziata»; n) all'art. 24, comma 1, le parole «alla costituzione dell'autorita' d'ambito di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19» sono sostituite dalle parole «alla disciplina e organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti di cui all'art. 16»; o) all'art. 25, comma 1, le parole «autorita' d'ambito» sono sostituite dalla parola «province»; il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le province trasmettono annualmente alla regione i dati relativi alla percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno precedente»; p) all'art. 27 dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «4. La Regione, nell'ambito della contrattazione negoziale, favorisce accordi per incentivare iniziative industriali finalizzate al riciclo di materie». q) all'art. 32, comma 1 le parole «autorita' d'ambito» sono sostituite dalla parola «province». r) dopo l'art. 32 inserire il seguente: «Art. 32-bis - 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge i consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessano di svolgere le proprie funzioni, trasferite alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi».