(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 17 del
                           28 aprile 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.

   1.  Alla  legge  regionale  28 marzo 2007, n. 4, recante «Norme in
materia   di  gestione,  trasformazione,  riutilizzo  dei  rifiuti  e
bonifica dei siti inquinati», sono apportate le seguenti modifiche:
    a)  all'art.  2, comma 1, lettera c) le parole «ovvero alle forme
associative  tra  questi realizzati, come disciplinate dalla presente
legge» sono soppresse;
    b)  all'art.  7,  comma  1,  lettera  a),  le  parole  «autorita'
d'ambito»  sono  soppresse;  alla  lettera  s)  le  parole  «e  delle
autorita'  d'ambito di cui all'art. 16» sono soppresse; i commi 2 e 3
sono sostituiti dai seguenti:
    «2.  Al fine di adeguare la struttura organizzativa della regione
ai  nuovi  compiti in materia di rifiuti e' istituita l'Area generale
di  coordinamento denominata «Programmazione e gestione dei rifiuti».
Nell'ambito  di  detta  Area generale di coordinamento sono istituiti
tre  settori:  programmazione  gestione,  monitoraggio informazione e
valutazione.
    3.  La  Giunta  regionale,  entro  trenta  giorni dall'entrata in
vigore   della   presente   legge,   definisce  l'organizzazione,  le
competenze  e  le  modalita'  di  funzionamento dei settori di cui al
comma 2, mediante modifica o accorpamento delle strutture esistenti».
    c) l'art. 8 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  8  -  1.  Sono  di competenza delle province, nel rispetto
della normativa statale vigente:
     a)  l'organizzazione,  l'affidamento e il controllo del servizio
di gestione integrata dei rifiuti;
     b)  le  funzioni  amministrative concernenti la programmazione e
organizzazione   del   recupero  e  dello  smaltimento  dei  rifiuti,
l'adozione del piano d'ambito e del programma degli interventi di cui
al decreto legislativo n. 152/2006, art. 203;
     c)  il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e il
conseguente monitoraggio;
     d)   il   controllo   periodico  sulle  attivita'  di  gestione,
intermediazione  e  commercio dei rifiuti ivi compreso l'accertamento
delle  violazioni della presente legge e delle disposizioni di cui al
decreto legislativo n.152/2006, parte quarta;
     e)  la  verifica  e  il  controllo  dei  requisiti  previsti per
l'applicazione  delle procedure semplificate ai sensi della normativa
vigente;
     f)  l'individuazione, entro novanta giorni dall'approvazione del
piano  regionale  di  cui all'art. 10, delle zone idonee e non idonee
alla  localizzazione  degli  impianti  di  smaltimento e recupero dei
rifiuti  sulla  base  delle  previsioni  del  piano  territoriale  di
coordinamento  provinciale  -  PTCP  - di cui alla legge regionale 22
dicembre  2004,  n.  16,  ove adottato, e dei criteri stabiliti dalla
regione,  sentiti  i comuni, nonche' l'individuazione, entro sessanta
giorni  dalla  entrata  in  vigore della presente legge, di almeno un
sito per la realizzazione di impianti di discarica;
     g)  l'esercizio  del potere sostitutivo, nel caso di inerzia dei
comuni,  per  l'espletamento  delle  funzioni  e delle attivita' loro
conferite dalla presente legge;
     h) la promozione a livello provinciale delle attivita' conferite
ai comuni ai sensi dell'art. 4.
    2.  Ai  fini  dell'esercizio  delle proprie funzioni, le province
possono  avvalersi  di  organismi  pubblici, ivi inclusa l'ARPAC, con
specifiche  esperienze  e competenze tecniche in materia, con i quali
stipulano apposite convenzioni.
    3.  Nell'ambito  delle  competenze di cui al comma 1, le province
sottopongono  ad  adeguati  controlli periodici gli stabilimenti e le
imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti curando, in particolare,
che  siano  effettuati  adeguati  controlli periodici sulle attivita'
sottoposte  alle procedure semplificate di cui al decreto legislativo
n.  152/2006,  articoli 214, 215 e 216, e che i controlli concernenti
la raccolta e il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo
luogo, l'origine e la destinazione dei rifiuti.»;
    d)  all'art.  9, comma 2, le parole «19, comma 1» sono sostituite
dalle parole «16, comma 3»;
    e)  all'art.  10,  al comma 1 le parole «in coerenza con il piano
territoriale  regionale  di  cui alla legge regionale n.16/2004, art.
13»  sono  abrogate;  alla  fine del comma 1 sono aggiunte le parole:
«valutando  prioritariamente  i  territori  provinciali  quali ambiti
territoriali  ottimali»; al comma 2, lettera a) le parole «produttivi
compatibili»   sono   sostituite   con   le  parole  «industriali  ed
artigianali»; al comma 2, lettera h) le parole da «prevedendo che nei
comuni»  fino  alla fine del periodo sono sostituite con le seguenti:
«prevedendo  che nei comuni e gia' sede di un impianto di smaltimento
dei  rifiuti  non  siano  ubicati  impianti o siti di smaltimento dei
rifiuti  odi stoccaggio salvo autonome delibere dei comuni stessi nel
rispetto   dei   criteri  generali  di  cui  al  decreto  legislativo
n.152/2006,  art.  199,  comma  3,  lettera  h).  Tale divieto non si
applica  ai  siti di compostaggio»; al comma 2, sopprimere la lettera
p);
    f) all'art. 12 e' aggiunto il seguente comma:
    «4.  In  attesa  del Piano regionale delle bonifiche e, comunque,
entro  quarantacinque  giorni  dall'entrata  in vigore della presente
legge, la Regione adotta ed attua:
     a)   un  piano  straordinario  e  prioritario  per  individuare,
attraverso  nuove  tecnologie,  discariche  abusive,  con particolare
riferimento ai rifiuti pericolosi ed industriali;
     b)  un piano per l'immediata bonifica dei siti inquinati tra cui
quelli  del litorale Domitio-Flegreo, dell'Agro Aversano e di Acerra,
dell'Agro Nolano-Mariglianese, quelli allocati nel comune di Napoli -
municipalita'  di  Pianura,  e  nei  comuni  di  Giugliano, Qualiano,
Villaricca,  Caserta,  S.  Maria la Fossa, Villa Literno e nella zona
Regi Lagni, nonche' negli altri comuni sedi di discariche odi siti di
compostaggio  di rifiuti. Tale intervento ha compimento nell'arco del
triennio  2008-2011,  utilizzando,  a  tal fine e in via prioritaria,
ogni risorsa finanziaria nazionale, comunitaria e regionale destinata
a tale finalita';
     c)  accordi  di  programma  con le amministrazioni locali per il
monitoraggio,  la  bonifica  e  messa in sicurezza dei siti inquinati
identificati  dai commissari straordinari del Governo per l'emergenza
rifiuti».
    g)  all'art.  13, commi 1 e 2, le parole «le autorita' di ambito»
sono soppresse;
    h) l'art. 15 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 15 (Articolazione in ambiti territoriali ottimali). - 1. La
gestione   integrata  dei  rifiuti  avviene  in  ambiti  territoriali
ottimali  -  ATO - nel rispetto del principio dell'autosufficienza di
ogni ATO e della minore movimentazione possibile dei rifiuti.
    2. Il PRGR provvede alla delimitazione di ogni singolo ambito sul
territorio  regionale,  nel  rispetto dei criteri, dei limiti e delle
procedure  di  cui al decreto legislativo n. 152/2006, articoli 199 e
200,  valutando prioritariamente i territori provinciali quali ambiti
territoriali ottimali.
    3.  Il  PRGR,  al  fine  di  ottimizzare  il servizio di gestione
integrata  dei  rifiuti,  puo'  modificare,  su  richiesta degli enti
locali   interessati,   le   circoscrizioni   degli   ATO  prevedendo
l'unificazione  di piu' ATO contigui ovvero il passaggio di un comune
o  di  un gruppo di comuni contermini da un ambito ad altro contiguo.
All'interno  di  ogni  ATO  non  possono  essere  istituite ulteriori
ripartizioni amministrative.
    4.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente legge ogni
singolo  ambito  territoriale  ottimale coincide con il territorio di
ciascuna provincia»;
    i) l'art. 16 e' sostituito dal seguente:
    «Art. 16 (Disciplina ed organizzazione della gestione dei rifiuti
urbani).  - 1. Per ogni ATO le funzioni in materia di organizzazione,
affidamento  e  controllo  del  servizio  di  gestione  integrata dei
rifiuti sono attribuite alle province.
    2. Se il PRGR delimita ambiti territoriali ottimali di dimensioni
piu'  ampie  del  territorio  provinciale,  le relative funzioni sono
disciplinate da appositi accordi tra le province interessate.
    3.  La  provincia  adotta  il piano d'ambito e il programma degli
interventi di cui al decreto legislativo n. 152/2006, art. 203, entro
sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore della presente legge, e li
trasmette alla regione.
    4. L'adozione del piano d'ambito e del programma degli interventi
e'  condizione  per  la  concessione di eventuali contributi da parte
della regione.
    5.  Il piano d'ambito deve prevedere l'istituzione nei comuni con
popolazione superiore a cinquemila abitanti di una stazione ecologica
attrezzata  per  il  deposito temporaneo delle frazioni differenziate
dei rifiuti solidi urbani.
    6. Il piano d'ambito puo' prevedere le stesse disposizioni di cui
al  comma  5  nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  cinquemila
abitanti.
    7.  Il piano d'ambito prevede il divieto per le utenze domestiche
di  conferire  i  rifiuti  in  modo indifferenziato, individuando gli
interventi  da  esplicare  in  materia  di  formazione, informazione,
vigilanza e sanzioni per i cittadini»;
    l) gli articoli 17, 18 e 19 sono abrogati;
    m) l'art. 20 e' sostituito dal seguente:
    «Art.  20 (Affidamento del servizio). - 1. La provincia affida il
servizio  di  gestione  integrata  dei  rifiuti  nel  rispetto  della
normativa  comunitaria,  nazionale e regionale sull'evidenza pubblica
mediante  la  costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale
pubblico.
    2.  Alla  provincia  e'  trasferito  l'esercizio delle competenze
degli  enti  locali  consorziati in materia di gestione integrata dei
rifiuti.
    3. La regione trasferisce alle province la titolarita' dei propri
beni, attrezzature ed impianti inerenti il ciclo dei rifiuti.
    4.  La  provincia, sentiti i comuni, nel rispetto della normativa
vigente,  adotta  apposito  regolamento  per  la  applicazione  delle
tariffe  e  le  modalita'  di  riscossione  a  carico  dei  cittadini
prevedendo:
     a)  le  misure  di  perequazione a vantaggio delle fasce sociali
piu' deboli e dei territori a basso reddito pro-capite;
     b)  le  misure  di  incentivazione  e  premialita',  compresa la
compensazione  economica,  per  l'attuazione  di  forme  di  raccolta
virtuose che dipendono dalla partecipazione attiva dei cittadini;
     c)  la  riduzione  delle tariffe per gli abitanti dei comuni che
raggiungono i massimi obiettivi nella raccolta differenziata»;
    n)   all'art.   24,   comma   1,  le  parole  «alla  costituzione
dell'autorita'  d'ambito  di  cui agli articoli 16, 17, 18 e 19» sono
sostituite  dalle  parole «alla disciplina e organizzazione del ciclo
integrato dei rifiuti di cui all'art. 16»;
    o)  all'art.  25,  comma  1,  le parole «autorita' d'ambito» sono
sostituite  dalla  parola  «province»;  il  comma 3 e' sostituito dal
seguente:
    «3.  Le  province  trasmettono  annualmente  alla  regione i dati
relativi   alla   percentuale  di  raccolta  differenziata  raggiunta
nell'anno precedente»;
    p) all'art. 27 dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
    «4.  La  Regione,  nell'ambito  della  contrattazione  negoziale,
favorisce  accordi per incentivare iniziative industriali finalizzate
al riciclo di materie».
    q)  all'art.  32,  comma  1  le  parole «autorita' d'ambito» sono
sostituite dalla parola «province».
    r) dopo l'art. 32 inserire il seguente:
    «Art.  32-bis  - 1. Alla data di entrata in vigore della presente
legge  i  consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti cessano
di  svolgere  le  proprie  funzioni,  trasferite  alle  province, che
subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi».