(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 28 del 31 agosto 2007) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge detta norme generali per l'esercizio delle funzioni di polizia locale degli enti locali e disciplina interventi regionali per favorire la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza del territorio regionale. 2. La Regione, nel rispetto della competenza statale in materia di ordine pubblico, concorre alla prevenzione delle attivita' illecite, alla sicurezza del territorio ed all'ordinata convivenza civile. Promuove l'esercizio coordinato delle funzioni di polizia locale, favorisce la cooperazione fra le Forze di polizia ad ordinamento statale, regionale e locale, sostiene l'azione degli enti locali e delle associazioni di volontariato. 3. La polizia locale e le associazioni di volontariato partecipano alle attivita' di protezione civile secondo le competenze stabilite per la Regione e gli enti locali dal Capo VII del Titolo III della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali).