(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 28 del
                           31 agosto 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

   la seguente legge:
                               Art. 1.

                         Oggetto e finalita'



   1.  La  presente  legge detta norme generali per l'esercizio delle
funzioni  di polizia locale degli enti locali e disciplina interventi
regionali  per  favorire  la realizzazione di un sistema integrato di
sicurezza del territorio regionale.
   2. La Regione, nel rispetto della competenza statale in materia di
ordine  pubblico, concorre alla prevenzione delle attivita' illecite,
alla  sicurezza  del  territorio  ed  all'ordinata convivenza civile.
Promuove  l'esercizio  coordinato  delle  funzioni di polizia locale,
favorisce  la  cooperazione  fra  le  Forze di polizia ad ordinamento
statale,  regionale  e  locale, sostiene l'azione degli enti locali e
delle associazioni di volontariato.
   3. La polizia locale e le associazioni di volontariato partecipano
alle  attivita'  di protezione civile secondo le competenze stabilite
per  la  Regione  e gli enti locali dal Capo VII del Titolo III della
legge  regionale  12  giugno  2006,  n. 9 (Conferimento di funzioni e
compiti agli enti locali).