(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n.19 del 9 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento regionale: Art. 1. Istituzione dell'anagrafe canina regionale 1. E' istituita l'anagrafe canina informatizzata regionale, di seguito denominata anagrafe, presso la quale devono essere correttamente identificati e iscritti tutti i cani presenti sul territorio della Regione. 2. Si considera correttamente identificato un cane dotato di microchip leggibile e conforme alle norme International Standard Organization (ISO), oppure munito di tatuaggio leggibile, applicato anteriormente al 1 gennaio 2004. 3. L'applicazione di microchip, preventivamente registrati nell'apposita sezione dell'anagrafe, denominata anagrafe a priori, puo' essere effettuata solo da veterinari dell'azienda sanitaria locale (ASL) o da veterinari liberi professionisti accreditati. L'iscrizione in anagrafe di cani identificati con microchip non presenti nell'anagrafe a priori puo' essere effettuata solo da veterinari dell'ASL e da veterinari liberi professionisti accreditati. 4. Nell'anagrafe devono essere registrate le seguenti informazioni: a) codice identificativo del cane; b) segnalamento del cane; c) codice fiscale e dati anagrafici del proprietario e del detentore del cane; d) luogo di detenzione; e) ogni variazione relativa alle informazioni di cui sopra. 5. I cani temporaneamente presenti sul territorio regionale, appartenenti a persone non residenti in Lombardia, se non regolarmente iscritti nell'anagrafe, devono comunque essere dotati di identificativo leggibile e risultare iscritti presso l'anagrafe canina di altra regione o provincia autonoma o di altro Stato.