(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 23/I/II del 3 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive modificazioni concernente «Provvidenze per il riscatto di lavoro all'estero ai fini pensionistici». 1. All'art. 1 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, come modificato dall'art. 7 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1, il comma 2 e' soppresso. 2. Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 14/1976, e' inserito il seguente: «Art. 1-bis(Limiti dell'intervento regionale). - 1. Il contributo a carico della Regione spetta entro i limiti necessari per il raggiungimento dei requisiti contributivi minimi richiesti per ottenere la pensione di anzianita' o di vecchiaia.». 3. Al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 14/1976, come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 21 agosto 1986, n. 6 e modificato dall'art. 7 della legge regionale n. 1/2005, le parole «novanta per cento» sono sostituite dalle parole «settantacinque per cento». 4. Al comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/1976. come sostituito dall'art. 3 della legge regionale n. 6/1986 e modificato dall'art. 7 della legge regionale n. 1/2005, le parole «novanta per cento» sono sostituite dalle parole «settantacinque per cento». 5. Al comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/1976, come modificato dall'art. 7 della legge regionale n. 1/2005, le parole «novanta per cento» sono sostituite dalle parole «settantacinque per cento».