(Pubblicata   nel   Bollettino   ufficiale   della  Regione  autonoma
          Trentino-Alto Adige n. 23/I/II del 3 giugno 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  alla  legge  regionale 9 dicembre 1976, n. 14 e successive
modificazioni  concernente  «Provvidenze  per  il  riscatto di lavoro
                 all'estero ai fini pensionistici».

   1.  All'art.  1 della legge regionale 9 dicembre 1976, n. 14, come
modificato  dall'art. 7 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 1,
il comma 2 e' soppresso.
   2.  Dopo l'art. 1 della legge regionale n. 14/1976, e' inserito il
seguente:
   «Art.  1-bis(Limiti dell'intervento regionale). - 1. Il contributo
a  carico  della  Regione  spetta  entro  i  limiti  necessari per il
raggiungimento   dei  requisiti  contributivi  minimi  richiesti  per
ottenere la pensione di anzianita' o di vecchiaia.».
   3.  Al  comma  1  dell'art.  3 della legge regionale 14/1976, come
sostituito  dall'art.  3 della legge regionale 21 agosto 1986, n. 6 e
modificato  dall'art.  7  della  legge regionale n. 1/2005, le parole
«novanta  per cento» sono sostituite dalle parole «settantacinque per
cento».
   4.  Al  comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/1976. come
sostituito  dall'art.  3 della legge regionale n. 6/1986 e modificato
dall'art.  7  della legge regionale n. 1/2005, le parole «novanta per
cento» sono sostituite dalle parole «settantacinque per cento».
   5.  Al  comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 14/1976, come
modificato  dall'art.  7  della  legge regionale n. 1/2005, le parole
«novanta  per cento» sono sostituite dalle parole «settantacinque per
cento».