(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 23/I/II del 3 giugno 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica secondo il quale la Giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; Visto l'art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 581 di data 14 marzo 2008, concernente l'approvazione del «Regolamento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti stranieri nel sistema educativo provinciale (articolo 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)». Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto e definizioni 1 . Questo regolamento, in attuazione dell'art. 75 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale», disciplina la promozione e il sostegno degli interventi e delle attivita' di inserimento e di integrazione degli studenti stranieri nelle istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento, rivolti in particolare a: a) promuovere l'accoglienza e l'inserimento degli studenti stranieri attraverso l'attuazione di progetti interculturali e l'adozione di modalita' organizzative omogenee e condivise; b) promuovere l'apprendimento e il perfezionamento della lingua italiana da parte degli studenti stranieri; c) favorire e supportare l'apprendimento e il mantenimento della lingua madre; d) adeguare i piani di studio dell'istituzione scolastica e formativa provinciale, nei limiti previsti dalla formativa vigente, tenendo conto dei percorsi personalizzati, anche al fine di valorizzare le esperienze acquisite dagli studenti nel paese di origine; e) realizzare materiali e strumenti didattici idonei a facilitare l'apprendimento e lo sviluppo personale e professionale degli studenti stranieri; f) assicurare il pieno diritto allo studio e la qualita' dei processi di integrazione in ambito scolastico e formativo; g) favorire l'utilizzazione di personale specializzato anche attraverso lo sviluppo di competenze professionali nel settore della facilitazione linguistica e della mediazione interculturale; h) favorire il riconoscimento dei titoli e delle professionalita' gia' acquisite da parte degli studenti stranieri, anche in relazione all'attivazione di iniziative di educazione permanente; i) promuovere azioni volte a realizzare la comunicazione e le relazioni tra la scuola e la famiglia straniera e tra la famiglia straniera e la famiglia italiana, rinforzando lo sviluppo di un approccio interculturale negli studenti, nelle famiglie e negli operatori della scuola, e attivando servizi di consulenza e coordinamento delle iniziative. 2. Nelle istituzioni scolastiche e formative della provincia di Trento: a) la lingua madre dello studente straniero e' considerata lingua prima ed e' indicata con la sigla L1; b) la lingua italiana insegnata agli studenti stranieri e' considerata lingua seconda ed e' indicata con la sigla L2.