(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 23/I-II del 3 giugno 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'art. 54, comma, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Vista la deliberazione n. 1073 di data 29 aprile 2008 con la quale la giunta provinciale ha approvato il «Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali (art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5); Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Questo regolamento, in attuazione dell'art. 74 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale», disciplina gli interventi per promuovere il pieno esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione degli studenti con BES e per assicurare l'integrazione e l'inclusione di tali studenti nella scuola, e in particolare definisce: a) le modalita' e le procedure per l'attuazione delle misure e dei servizi, anche individualizzati o personalizzati, idonei a garantire la piena partecipazione alle attivita' educative; b) le modalita' di accertamento delle difficolta' di apprendimento e dei DSA; c) i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche e formative; d) le modalita' di accreditamento e individuazione dei soggetti che erogano i servizi previsti dall'art. 74, comma 2, lettere a), c) e d) della legge provinciale. 2. Oltre agli interventi previsti da questo regolamento, per quanto di rispettiva competenza, la provincia e le istituzioni scolastiche e formative, per l'integrazione e l'inclusione degli studenti con BES, nel rispetto delle disposizioni previste dalla legge provinciale, provvedono in particolare: a) alla fornitura degli altri servizi e all'attivazione degli altri interventi per l'esercizio del diritto allo studio, compreso il trasporto degli studenti con BES; b) all'assegnazione e all'utilizzazione degli operatori delle istituzioni scolastiche e formative; c) all'attivazione di contratti d'opera; d) alla ripartizione e all'utilizzazione del fondo per la qualita' del sistema educativo provinciale; e) all'acquisizione di attrezzature specialistiche.