(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del
                           29 maggio 2008)
                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
   Visto  l'art.  121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999. n. 1);
   Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte:
   Vista la legge regionale n. 21 dicembre 2007, n. 25;
   Vista  la  deliberazione  della giunta regionale n. 58-8868 del 26
maggio 2008
                                Emana
il seguente regolamento:
   Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 2 della legge
regionale  21  dicembre  2007,  n.  25  (fondo di solidarieta' per le
vittime degli incidenti sul lavoro)».
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

   1.  Il  presente  regolamento, in attuazione dell'art. 2, comma 2,
della  legge  regionale 21 dicembre 2007, n. 25, definisce i criteri,
le  modalita'  ed  i termini per l'erogazione di contributi in favore
dei superstiti delle vittime di incidenti mortali sul lavoro avvenuti
in  Piemonte  a decorrere dal 1° gennaio 2007, compresi quelli che si
verifichino  durante le trasferte o nel corso di attivita' lavorative
svolte al di fuori del territorio regionale.
   2.   Le  vittime  devono  risultare,  al  momento  dell'incidente,
residenti o domiciliate in Piemonte.