(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 29 maggio 2008) LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999. n. 1); Visti gli articoli 27 e 51 dello statuto della Regione Piemonte: Vista la legge regionale n. 21 dicembre 2007, n. 25; Vista la deliberazione della giunta regionale n. 58-8868 del 26 maggio 2008 Emana il seguente regolamento: Regolamento regionale recante: «Attuazione dell'art. 2 della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25 (fondo di solidarieta' per le vittime degli incidenti sul lavoro)». Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 21 dicembre 2007, n. 25, definisce i criteri, le modalita' ed i termini per l'erogazione di contributi in favore dei superstiti delle vittime di incidenti mortali sul lavoro avvenuti in Piemonte a decorrere dal 1° gennaio 2007, compresi quelli che si verifichino durante le trasferte o nel corso di attivita' lavorative svolte al di fuori del territorio regionale. 2. Le vittime devono risultare, al momento dell'incidente, residenti o domiciliate in Piemonte.