(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       100 del 13 giugno 2008)

                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
                        Autorita' competente

   1.  Nelle  more dell'approvazione di una legge regionale attuativa
della  parte  seconda  del  decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme  in  materia ambientale), nonche' delle disposizioni di cui al
decreto  legislativo  16  gennaio  2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni
correttive  ed  integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152  recante  norme  in  materia  ambientale),  il  presente articolo
individua  l'amministrazione  con  compiti  di  tutela,  protezione e
valorizzazione ambientale, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto
legislativo  n.  152  del  2006,  quale  autorita'  competente per la
valutazione   ambientale  di  piani  e  programmi,  assicurandone  la
terzieta'. Le disposizioni del presente titolo I trovano applicazione
per dodici mesi.
   2.  Per  i  piani  ed  i  programmi approvati dalla Regione, dalle
Autorita'  di  bacino  e dalle province, l'Autorita' competente e' la
Regione.
   3. Al fine di assicurare la terzieta' dell'autorita' competente di
cui  al  comma  2  e'  individuata,  con  deliberazione  della Giunta
regionale,   la   struttura   organizzativa   competente  in  materia
ambientale  ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n.
152  del  2006,  dotata  della  necessaria  autonomia, fermo restando
quanto  previsto  al  comma 5 in merito alle modalita' di espressione
della valutazione ambientale sui piani territoriali ed urbanistici.
   4.  Per  i  piani  ed  i  programmi  approvati  dai Comuni e dalle
Comunita' montane, l'autorita' competente e' la Provincia.
   5.  Per  i  piani  provinciali  e  comunali  soggetti  alla  legge
regionale  7  dicembre  1978,  n. 47 (Tutela ed uso del territorio) e
alla  legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla
tutela e l'uso del territorio), l'autorita' competente e' individuata
rispettivamente  nella  Regione  e nelle Province, in coerenza con le
attribuzioni  loro  spettanti ai sensi della medesima legge in ordine
all'approvazione   dei   piani,   che  coinvolgono  per  le  relative
istruttorie   le   strutture   organizzative  competenti  in  materia
ambientale.  La  Regione  e  le  province si esprimono in merito alla
valutazione  ambientale di detti piani, quale integrazione della fase
preparatoria   e   ai   fini   dell'approvazione,   nell'ambito   dei
provvedimenti di loro competenza previsti dalla legge regionale n. 20
del 2000, dando specifica evidenza a tale valutazione.