(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n.
                       108 del 30 giugno 2008)

                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

                   Finalita' e indirizzi generali



   1. La Regione adotta misure di riforma organizzativa e funzionale,
al  fine  di  elevare  il  livello di qualita' delle prestazioni e di
ridurre  complessivamente  gli  oneri organizzativi, procedimentali e
finanziari,   nel   contesto   dei   processi  di  riforma  volti  al
rafforzamento   dell'efficacia   delle   politiche  pubbliche  e  con
riferimento agli obiettivi specifici condivisi con Province, Comuni e
Comunita' montane.
   2. La Regione persegue i seguenti obiettivi:
    a)  riordino  territoriale,  rispetto  al  quale attua la riforma
delle  Comunita'  montane,  con  la  revisione  dei rispettivi ambiti
territoriali  e  la  loro  valorizzazione  quali enti di presidio dei
territori  montani  e di esercizio associato delle funzioni comunali,
assimilandole  alle Unioni di comuni; sostiene l'incentivazione delle
Unioni   di  comuni,  quali  livelli  istituzionali  appropriati  per
l'esercizio  associato  delle funzioni e dei servizi e per la stabile
integrazione  delle  politiche comunali; opera la riallocazione delle
funzioni amministrative comunali mediante conferimento alle Comunita'
montane riformate ed alle Unioni;
    b)  appropriata  configurazione dell'assetto delle funzioni tra i
diversi livelli di governo, rispetto alla quale promuove e sostiene:
     1)   il   superamento   delle   criticita'   gestionali   e   la
sovrapposizione dei livelli;
     2)  lo sviluppo della qualita' complessiva delle prestazioni dei
livelli di governo;
     3) l'individuazione di indicatori atti a verificarne l'efficacia
nell'ambito del documento di programmazione economico-finanziaria con
riferimento  alla progressiva acquisizione dell'autonomia finanziaria
e di bilancio;
    c)  razionalizzazione organizzativa, rispetto alla quale promuove
misure per:
     1)  un efficace sistema delle partecipazioni societarie, fondata
sul  principio  dell'interesse pubblico prevalente e con la riduzione
degli oneri organizzativi e finanziari;
     2)   la   semplificazione   del   sistema  degli  enti  pubblici
sub-regionali, con l'obiettivo della riduzione degli oneri finanziari
e  amministrativi  e  con  l'adozione  di misure di eliminazione o di
rifunzionalizzazione organica;
     3)   revisione  dei  meccanismi  procedimentali  e  decisionali,
rispetto  alla  quale  promuove  misure  che  consentano  ai processi
decisionali di svolgersi con efficacia e rapidita' e con la riduzione
generalizzata dei tempi.
   3.  La Giunta regionale, per l'attuazione degli obiettivi previsti
nel  presente  articolo,  e'  autorizzata a concludere accordi con il
Governo  per  armonizzare i rispettivi provvedimenti normativi, anche
ai fini dell'applicazione dell'art. 116, comma 3 della Costituzione.