(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del
                           19 giugno 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

                        Principi e finalita'



   1.  La Regione, secondo i principi enunciati nell'articolo 9 della
Costituzione,  nella  Convenzione  europea  del  paesaggio, firmata a
Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio
2006,  n.  14, nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge
6  luglio  2002,  n.  137)  e  negli  articoli  6  e 8 dello Statuto,
riconosce  il  paesaggio  quale componente essenziale del contesto di
vita della popolazione e ne preserva i valori culturali e naturali.
   2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione promuove ed attua
politiche  volte  alla  valorizzazione,  alla  pianificazione ed alla
riqualificazione  del  paesaggio,  nonche'  concorre alla sua tutela.
Verifica  inoltre l'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio delle
attivita'  di  governo.  La Giunta regionale, in sede di adozione dei
provvedimenti,  riconosce e dichiara espressamente di avere svolto la
verifica di incidenza.