(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 25 del 19 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Principi e finalita' 1. La Regione, secondo i principi enunciati nell'articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e negli articoli 6 e 8 dello Statuto, riconosce il paesaggio quale componente essenziale del contesto di vita della popolazione e ne preserva i valori culturali e naturali. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 la Regione promuove ed attua politiche volte alla valorizzazione, alla pianificazione ed alla riqualificazione del paesaggio, nonche' concorre alla sua tutela. Verifica inoltre l'incidenza diretta o indiretta sul paesaggio delle attivita' di governo. La Giunta regionale, in sede di adozione dei provvedimenti, riconosce e dichiara espressamente di avere svolto la verifica di incidenza.