(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 13 del
                           16 giugno 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.



   1.  Al  comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 4 marzo 2005, n.
8, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
   «E' inoltre vietata la bruciatura dei residui vegetali provenienti
da  potatura  o  da  decespugliamenti,  anche  in  cumuli, nonche' di
qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.».
   2.  Al  comma  6  dell'art.  2 della legge regionale n. 8/2005, in
fine,  e' aggiunto il seguente periodo: «La comunicazione deve essere
esibita alle autorita' che effettuano il controllo.».
   3. Al comma 7 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2005, dopo le
parole:  «e dei residui colturali» aggiungere le parole: «dei residui
di potatura o di decespugliamenti.».
   4.  Dopo  il comma 10 dell'art. 2 della legge regionale n. 8/2005,
e' aggiunto il seguente:
   «10-bis.  Al  fine di ridurre il rischio dei danni provocati dagli
incendi,  i  proprietari, nonche' i conduttori a qualsiasi titolo dei
terreni  coltivati  a  colture graminacee, leguminose e foraggere, al
termine  della  raccolta,  sono obbligati ad effettuare una precesa o
capezzagna  o  fascia  parafuoco  lungo il confine del proprio fondo,
immediatamente dopo la trebbiatura.».