(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del
                           22 maggio 2008)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

   Visto  l'art.  121  della  Costituzione,  quarto comma, cosi' come
modificato  dall'art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
   Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello statuto;
   Vista  la  legge  regionale  6  agosto  2001,  n.  36 (Ordinamento
contabile  della  Regione Toscana), modificata con legge regionale 27
dicembre  2004,  n. 76 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001,
n. 36);
   Visto il proprio decreto 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di
attuazione  della  legge  regionale 6 agosto 2001, n. 36 «Ordinamento
contabile della Regione Toscana»);
   Vista  la  preliminare  decisione  della giunta regionale 17 marzo
2008,  n.  6,  adottata  previa  acquisizione dei pareri del comitato
tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di
cui  all'art.  29  della  legge  regionale n. 44/2003, e trasmessa al
presidente  del  consiglio  regionale,  ai fini dell'acquisizione del
parere previsto dall'art. 42, comma 2 dello statuto regionale;
   Acquisito  il  parere  favorevole  della I  commissione consiliare
espresso nella seduta del 16 aprile 2008;
   Vista  la  deliberazione  della giunta regionale 5 maggio 2008, n.
343,  che approva le modifiche al decreto del presidente della giunta
regionale  n.  19  dicembre  2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione
della  legge  regionale  6  agosto 2001, n. 36 «Ordinamento contabile
della Regione Toscana»);
                                Emana

il seguente regolamento:
                               Art. 1.

Sostituzione  dell'art.  8  del  decreto  del presidente della giunta
                       regionale n. 61/R/2001



   1.  L'art.  8 del decreto del presidente della giunta regionale 19
dicembre  2001, 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale
6  agosto 2001, n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»),
e' sostituito dal seguente:
   «Art. 8 (Atti di accertamento). - 1. Ai sensi dell' art. 25, commi
2  e 3, della legge regionale n. 36/2001, l'accertamento dell'entrata
viene  disposto  con  atto  dirigenziale,  recante tutti gli elementi
necessari  per  l'esatta  identificazione del debitore, delle cause e
della scadenza del credito.
   2.   In   ragione   della   particolare   natura   delle  entrate,
l'accertamento avviene mediante comunicazione:
    a)  in  tutte  le  ipotesi  in  cui  l'atto  di  accertamento non
precostituisce  titolo  all'entrata ed ha natura puramente esecutiva.
Rientrano, in particolare, in tale fattispecie:
     1) le entrate tributarie e da sanzioni;
     2) le entrate da trasferimento;
     3)  le  entrate  derivanti  da  rapporti  disciplinati da norme,
contratti  o convenzioni in essere, da liquidazioni giudiziarie delle
spese  legali, da conteggio di interessi su giacenze, da prelevamenti
operati  sui  conti  correnti  postali,  da  versamenti spontanei del
debitore, e da versamenti di indennita' di occupazione;
    b)  in  tutti  i  casi  di  entrate  extratributarie  di  importo
inferiore  a € 25.000,00, ad eccezione delle procedure di revoca
o recupero di finanziamenti.
   3.  Al di fuori dai casi di cui al comma 2, l'accertamento avviene
con decreto dirigenziale.
   4.  Le entrate sono accertate sull'esercizio in cui si prevede che
diventino liquide ed esigibili.
   5.  Le  entrate destinate a diventare liquide ed esigibili in anni
successivi  sono  accertate  sui  relativi  esercizi. A tale fine, le
scritture contabili articolano il bilancio pluriennale in capitoli.
   6. Gli accertamenti di entrata e relative variazioni, contenuti in
decreti  non  perfezionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a
quello  in  cui  sono  stati adottati, non producono effetti e devono
essere disposti nuovamente sull'esercizio in corso.».