(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 22 maggio 2008) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello statuto; Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), modificata con legge regionale 27 dicembre 2004, n. 76 (Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2001, n. 36); Visto il proprio decreto 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»); Vista la preliminare decisione della giunta regionale 17 marzo 2008, n. 6, adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al presidente del consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2 dello statuto regionale; Acquisito il parere favorevole della I commissione consiliare espresso nella seduta del 16 aprile 2008; Vista la deliberazione della giunta regionale 5 maggio 2008, n. 343, che approva le modifiche al decreto del presidente della giunta regionale n. 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»); Emana il seguente regolamento: Art. 1. Sostituzione dell'art. 8 del decreto del presidente della giunta regionale n. 61/R/2001 1. L'art. 8 del decreto del presidente della giunta regionale 19 dicembre 2001, 61/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 «Ordinamento contabile della Regione Toscana»), e' sostituito dal seguente: «Art. 8 (Atti di accertamento). - 1. Ai sensi dell' art. 25, commi 2 e 3, della legge regionale n. 36/2001, l'accertamento dell'entrata viene disposto con atto dirigenziale, recante tutti gli elementi necessari per l'esatta identificazione del debitore, delle cause e della scadenza del credito. 2. In ragione della particolare natura delle entrate, l'accertamento avviene mediante comunicazione: a) in tutte le ipotesi in cui l'atto di accertamento non precostituisce titolo all'entrata ed ha natura puramente esecutiva. Rientrano, in particolare, in tale fattispecie: 1) le entrate tributarie e da sanzioni; 2) le entrate da trasferimento; 3) le entrate derivanti da rapporti disciplinati da norme, contratti o convenzioni in essere, da liquidazioni giudiziarie delle spese legali, da conteggio di interessi su giacenze, da prelevamenti operati sui conti correnti postali, da versamenti spontanei del debitore, e da versamenti di indennita' di occupazione; b) in tutti i casi di entrate extratributarie di importo inferiore a € 25.000,00, ad eccezione delle procedure di revoca o recupero di finanziamenti. 3. Al di fuori dai casi di cui al comma 2, l'accertamento avviene con decreto dirigenziale. 4. Le entrate sono accertate sull'esercizio in cui si prevede che diventino liquide ed esigibili. 5. Le entrate destinate a diventare liquide ed esigibili in anni successivi sono accertate sui relativi esercizi. A tale fine, le scritture contabili articolano il bilancio pluriennale in capitoli. 6. Gli accertamenti di entrata e relative variazioni, contenuti in decreti non perfezionati entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono stati adottati, non producono effetti e devono essere disposti nuovamente sull'esercizio in corso.».