(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 14 del 22 maggio 2008) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto; Vista la legge regionale n. 29 dicembre 2003, n. 67 (ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita); Visti: il regolamento regionale emanato con proprio decreto 30 giugno 2004, n. 34/R «Disposizioni per l'attuazione della legge regionale n. 29 dicembre 2003, n. 67. (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita). Interventi finanziari della Regione per attivita' di soccorso»; il regolamento regionale emanato proprio decreto 3 marzo 2006, n. 7/R «Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attivita' di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 15 della legge regionale n. 29 dicembre 2003, n. 67 (ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita)»; Ritenuto necessario procedere all'abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 34/R/2004 nonche' alla modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 7/R/2006; Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 3 marzo 2008, n. 3 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2 dello statuto regionale; Acquisiti i pareri favorevoli della commissione consiliare competente espresso nella seduta del 17 aprile 2008 e del consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 18 aprile 2008; Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 maggio 2008, n. 351, che approva il regolamento di disciplina degli interventi finanziari regionali in attuazione della legge regionale n. 29 dicembre 2003, n. 67 (ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita) -Abrogazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 giugno 2004, n. 34/R concernente «Disposizioni per l'attuazione della legge regionale n. 29 dicembre 2003, n. 67 (ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita). Interventi finanziari della Regione per attivita' di soccorso» - Modifiche al decreto del presidente della giunta regionale 3 marzo 2006, n. 7/R concernente «Regolamento sulle organizzazioni di volontariato che svolgono attivita' di protezione civile, in attuazione degli articoli 13 e 1 5 della legge regionale n. 29 dicembre 2003, n. 67 (ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita)»; Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale n. 29 dicembre 2003, n. 67 (ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attivita), disciplina gli interventi finanziari regionali previsti dalla medesima legge in caso di emergenza: a) favore degli enti locali; b) a favore della popolazione.