(Pubblicato  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 16 del
                           28 maggio 2008)
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
   Visto  l'art.  121  della  Costituzione,  quarto comma, cosi' come
modificato  dall'art.  1 della legge Costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
   Visti gli articoli 34, 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;
   Vista  la  legge  regionale  n.  21  luglio  1995, n. 81 «Norme di
attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizioni in materia
di risorse idriche)», come da ultimo modificata dalla legge regionale
n.  2l  maggio  2007,  n. 29 «Norme per l'emergenza idrica per l'anno
2007»;
   Visto  l'art. 8-bis, comma 1, della suddetta legge, che stabilisce
che  la  Regione  promuova  iniziative  per  la riduzione dei consumi
idropotabili,  per il risparmio idrico nonche' per la costituzione di
riserve idriche;
   Visto  altresi'  l'art.  8-bis,  comma  2,  della citata legge che
prevede  che  la  giunta  regionale  emani un regolamento finalizzato
all'adozione, da parte degli utenti del servizio idrico integrato, di
comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di
tutela della risorsa destinata al consumo umano;
   Vista  la  preliminare decisione della giunta regionale 4 febbraio
2008,  n.  3  adottata  previa  acquisizione  dei pareri del comitato
tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di
cui  all'art.  29  della  legge  regionale n. 44/2003, e trasmessa al
Presidente  del  consiglio  regionale,  ai fini dell'acquisizione del
parere previsto dall'art. 42, comma 2 dello Statuto regionale;
   Acquisito  il  parere  favorevole  con  raccomandazione  della  6ª
commissione   consiliare  competente  in  materia  di  territorio  ed
ambiente espresso nella seduta del 21 febbraio 2008;
   Dato   atto  che  non  si  e'  ritenuto  di  dover  accogliere  la
raccomandazione suddetta;
   Acquisito  il  parere  favorevole  del  consiglio  delle autonomie
locali espresso in data 7 marzo 2008;
   Vista  la  deliberazione della giunta regionale 19 maggio 2008, n.
382,  che  approva il regolamento di attuazione dell'art. 8-bis della
legge  regionale  n. 21 luglio 1995, n. 81 «Norme di attuazione della
legge  5  gennaio  1994,  n.  36  (disposizioni in materia di risorse
idriche)».  Disposizioni  per  la  riduzione  e  l'ottimizzazione dei
consumi  di  acqua  erogata  a  terzi dal gestore del servizio idrico
integrato;
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                               Oggetto

   1.  In  attuazione  dell'art.  8-bis  della  legge regionale n. 21
luglio  1995,  n. 81 (norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994,
n.  36  (disposizioni  in  materia  di  risorse  idriche)  da  ultimo
modificata  dalla  della legge regionale n. 21 maggio 2007, n. 29, il
presente regolamento definisce:
    a)  i  comportamenti  miranti  al  conseguimento  di obiettivi di
risparmio  e  di  tutela  della risorsa destinata al consumo umano da
parte  degli  utenti  del  servizio  idrico  integrato  da realizzare
attraverso la riduzione e l'ottimizzazione dei consumi;
    b)  i criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di
privati  per  usi  domestici  diversi  da quello destinato al consumo
umano.
   2.  Per  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di  cui al comma 1,
lettera a) il presente regolamento definisce:
    a) norme generali finalizzate a promuovere comportamenti tendenti
al risparmio;
    b)  obblighi  e divieti finalizzati a limitare usi impropri della
risorsa destinata al consumo umano.