(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del
                           23 maggio 2008)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  all'art.  9  della  legge  regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo  unico  della  normativa  della  Regione Toscana in materia di
educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e
                              lavoro).

   1. Il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 26 luglio 2002, n.
32  (Testo  unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione,  istruzione,  orientamento,  formazione  professionale  e
lavoro), e' sostituito dal seguente:
   «5.  I  benefici di cui al comma 3 non possono essere cumulati con
altre  erogazioni finanziarie a qualsiasi titolo attribuite, salvo il
caso  di  erogazioni  concesse  da  istituzioni nazionali o straniere
volte   a   integrare,   con  soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di
formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di erogazione di
provvidenze  da parte dell'Azienda di cui all'art. 10 individuate dal
regolamento regionale di cui all'art. 32, comma 3.».
   2.  Il  comma  6  dell'art.  9 della legge regionale n. 32/2002 e'
sostituito dal seguente:
   «6.  Il  servizio  abitativo  dell'Azienda  di  cui  all'art.  10,
utilizzato  per  i  propri  fini  istituzionali  e  per  quelli delle
Universita',   non   costituisce  esercizio  di  struttura  ricettiva
alberghiera ed extra-alberghiera.».