(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 15 del 23 maggio 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifiche all'art. 9 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). 1. Il comma 5 dell'art. 9 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), e' sostituito dal seguente: «5. I benefici di cui al comma 3 non possono essere cumulati con altre erogazioni finanziarie a qualsiasi titolo attribuite, salvo il caso di erogazioni concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti e salvo il caso di erogazione di provvidenze da parte dell'Azienda di cui all'art. 10 individuate dal regolamento regionale di cui all'art. 32, comma 3.». 2. Il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale n. 32/2002 e' sostituito dal seguente: «6. Il servizio abitativo dell'Azienda di cui all'art. 10, utilizzato per i propri fini istituzionali e per quelli delle Universita', non costituisce esercizio di struttura ricettiva alberghiera ed extra-alberghiera.».