(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del
                           22 maggio 2008)
                LA PRESIDENTEE DELLA GIUNTA REGIONALE
   Visto  l'art.  121 della Costituzione (come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);
   Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;
   Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61;
   Visti i regolamenti regionali 18 ottobre 2002, n. 9/R e 29 ottobre
2007, n. 10/R;
   Vista  la  deliberazione  della Giunta regionale n. 27/8798 del 19
maggio 2008.
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
Integrazione  dell'art.  3 del regolamento regionale 29 ottobre 2007,
                               n. 10/R

   1.  Dopo  il  comma  5  dell'art.  3  del regolamento regionale 29
ottobre 2007, n. 10/R, e' aggiunto, infine, il seguente:
   «5-bis. Sono esonerate dall'obbligo di comunicazione:
    a)  le  aziende  ricadenti  in zona vulnerabile da nitrati. e che
producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto zootecnico al campo
per anno inferiore o uguale a 1.000 kg;
    b)  le aziende non ricadenti in zona vulnerabile da nitrati e che
producono e/o utilizzano un quantitativo di azoto zootecnico al campo
per anno inferiore o uguale a 3.000 kg».