(Pubblicato nel suppl. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 29 aprile 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il presidente della provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta; Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Visto l'art. 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5; Visto l'art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5; Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 709 di data 28 marzo 2008 concernente l'approvazione del «Regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e la composizione ed il funzionamento dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani (art. 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 e art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5)»; Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Questo regolamento, in attuazione dell'art. 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale», disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE); in particolare il regolamento definisce: a) l'individuazione e la messa a disposizione da parte della provincia del personale; b) l'individuazione e l'assegnazione dei beni immobili, delle risorse strumentali e finanziarie necessarie per il funzionamento; c) i tempi e le modalita' di soppressione dell'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativi, istituito dall'art. 11-bis della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29 (norme in materia di autonomia delle scuole, organi collegiali e diritto allo studio). 2. Questo regolamento disciplina altresi' la composizione e il funzionamento dell'osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani, di seguito denominato «osservatorio», come istituito dall'art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina del servizio civile provinciale e modificazioni della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino”).
Avvertenza Le note di seguito riportate non incidono sul valore e sull'efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti. Note alle premesse - L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», come modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: «Art. 53. - Il presidente della provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.». - L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», dispone: «Art. 54. - Alla giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta' regolamentare delle province; 3) l'attivita' amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonche' il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per i servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facolta' di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo piu' rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorche' siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva». Nota all'art. 1 - L'art. 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, dispone: «Art. 42 (Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE). - 1. L'IPRASE ha il compito di promuovere e realizzare la ricerca, la sperimentazione, la documentazione, lo studio e l'approfondimento delle tematiche educative e formative, ivi compreso quello relativo alla condizione giovanile, a sostegno dell'attivita' del sistema educativo provinciale, anche per promuovere l'innovazione e l'autonomia scolastica. L'IPRASE fornisce supporto alle istituzioni scolastiche e formative, al comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo nonche' alla provincia; collabora con il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione e formazione per realizzare le attivita' di formazione degli operatori della scuola, anche in riferimento al personale insegnante delle istituzioni scolastiche e formative con sedi nei comuni ladini, mocheni e cimbro. Nello svolgimento dei propri compiti l'IPRASE collabora con l'Universita' statale degli studi di Trento, con altre universita', con istituti di ricerca e di documentazione facenti capo al Ministero della pubblica istruzione e con istituti di ricerca educativa operanti in Italia e all'estero. 2. Sono organi dell'IPRASE: a) il direttore; b) il comitato tecnico-scientifico; c) il revisore dei conti. 3. Con regolamento sono disciplinati l'ordinamento e il funzionamento dell'IPRASE, secondo quanto previsto dall'art. 33 della legge provinciale n. 3 del 2006. Il regolamento disciplina in particolare: a) l'individuazione e la messa a disposizione da parte della provincia del personale; b) l'individuazione e l'assegnazione dei beni immobili, delle risorse strumentali e finanziarie necessarie per il funzionamento; c) i tempi e le modalita' di soppressione dell'Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativa (IPRASE), istituito dall'art. 11-bis della legge provinciale n. 29 del 1990. 4. Fino all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3, l'IPRASE svolge le funzioni previste da quest'articolo secondo quanto previsto dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore di questa legge. Il direttore dell'IPRASE in carica alla data di entrata in vigore di questa legge continua a svolgere le funzioni di direttore dell'istituto previsto dal comma 1 fino alla scadenza dell'incarico.». - L'art. 11-bis della legge provinciale 9 novembre 1990, n. 29, dispone: «Art. 11-bis (Istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativa). - 1. E' istituito, quale ente di diritto pubblico, l'istituto provinciale per la ricerca, l'aggiornamento e la sperimentazione educativa (IPRASE), di seguito denominato istituto, con sede in Trento. L'istituto svolge attivita' di studio, di ricerca e documentazione nell'ambito pedagogico, didattico e formativo a sostegno dell'innovazione e dell'autonomia scolastica, con lo scopo in particolare di supportare le attivita' delle istituzioni scolastiche autonome, delle reti e dei consorzi di scuole, nonche' del comitato provinciale di valutazione del sistema scolastico e formativo e delle strutture della provincia competenti in materia. Su richiesta delle istituzioni scolastiche autonome, delle reti e consorzi di scuole, ovvero della giunta provinciale, l'istituto svolge anche, in via sussidiaria, attivita' di formazione del personale delle istituzioni scolastiche nonche' di quello degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e della formazione professionale, per attivita' che abbiano valenza provinciale o che non siano realizzate dalle scuole medesime. Nello svolgimento dei propri compiti l'istituto collabora con l'Universita' degli studi di Trento, con le altre universita', con istituti di ricerca e di documentazione facenti capo al Ministero della pubblica istruzione e con istituti di ricerca educativa operanti in Italia e all'estero. 2. Sono organi dell'istituto: a) il direttore; b) il comitato scientifico; c) il collegio dei revisori dei conti. 3. Il direttore e' nominato dalla giunta provinciale tra persone in possesso del diploma di laurea e di comprovata esperienza professionale, almeno quinquennale, nei settori dell'istruzione, della ricerca educativa e della gestione di strutture pubbliche. Qualora il direttore dell'istituto sia nominato tra personale dipendente dalla provincia o dai suoi enti funzionali, egli e' posto in aspettativa senza assegni presso l'ente di provenienza per il periodo di durata dell'incarico. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina e' regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile per una sola volta alla scadenza. A conclusione dell'incarico quinquennale, la giunta provinciale esprime una valutazione sulle attivita' svolte e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il trattamento economico del direttore e' stabilito dalla giunta provinciale con riferimento a quello previsto dalla contrattazione collettiva per il personale con qualifica dirigenziale. Il direttore individua tra il personale dell'istituto il proprio sostituto in caso di assenza o impedimento. 4. Il direttore rappresenta l'ente, provvede alla sua amministrazione, nonche' alla gestione del personale, sulla base delle direttive emanate dalla giunta provinciale; adotta, sentito il comitato scientifico, il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'ente nel rispetto dei principi di cui alla legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (revisione dell'ordinamento del personale della provincia autonoma di Trento) e il bilancio dell'ente entro i termini stabiliti dalla giunta provinciale. 5. Il comitato scientifico e' nominato dalla giunta provinciale ed e' composto da sei esperti nei settori di competenza dell'istituto, di cui due designati dal consiglio provinciale dell'istruzione al di fuori dei propri componenti. Il presidente del comitato e' nominato dalla giunta provinciale tra gli esperti espressi dalla medesima giunta provinciale. 6. Spetta al comitato scientifico: a) adottare i programmi di attivita' da sottoporre all'approvazione della giunta provinciale; b) approvare progetti di ricerca, studio, formazione e aggiornamento del personale della scuola attuativi dei programmi previsti dalla lettera a), ivi compresi quelli richiesti all'istituto ai sensi del comma 1; c) formulare proposte alla giunta provinciale nelle materie di competenza dell'istituto ed esprimere pareti eventualmente richiesti dal direttore dell'istituto, dalla giunta provinciale e dalle istituzioni scolastiche. 7. La gestione finanziaria dell'istituto e' soggetta al riscontro di un collegio dei revisori, composto da tre revisori iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (attuazione della direttiva n. 84/253/CEE relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), di cui uno su indicazione delle minoranze consiliari. I membri del collegio sono nominati dalla giunta provinciale e restano in carica per la durata della legislatura provinciale. Ai membri del collegio spetta un'indennita' di carica, il trattamento economico di missione e il rimborso delle spese di viaggio secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge provinciale 28 agosto 1989, n. 6, relativo all'indennita' di carica. 8. Il collegio dei revisori dei conti ha l'obbligo di esaminare il conto consuntivo dell'istituto, riferendone in una relazione allegata al rendiconto. Compie tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione. 9. In armonia con gli obiettivi della programmazione provinciale la giunta provinciale puo' impartire direttive all'istituto per l'elaborazione dei programmi di attivita', per l'individuazione degli obiettivi da assumere come prioritari e per il coordinamento con le attivita' svolte da altri enti con analoghe finalita', nonche' per la gestione finanziaria dell'ente. 10. Sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale, che provvede entro trenta giorni dal loro ricevimento, i seguenti atti: a) i programmi di attivita', il bilancio preventivo e le sue variazioni, il conto consuntivo; b) il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'ente, la dotazione organica, le relative modificazioni nonche' gli altri regolamenti concernenti la disciplina dell'attivita' dell'istituto. Ai fini di informazione sull'attivita' e sui risultati ottenuti, l'istituto trasmette annualmente alla giunta provinciale una relazione sull'attivita' svolta in ciascun esercizio finanziario e le informazioni di volta in volta richieste. 12. In caso di riscontrata impossibilita' di funzionamento degli organi dell'istituto, di gravi irregolarita' nella gestione, la giunta provinciale puo' disporre la revoca degli organi prima della loro scadenza. 13. Per il funzionamento e per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'istituto si avvale di personale proprio, di personale amministrativo provinciale posto dalla giunta provinciale alle dipendenze funzionali dell'ente, nonche' del personale docente e dirigente scolastico utilizzato ai sensi dell'art. 49, comma 7, della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3; si avvale altresi' di beni mobili e immobili messi a disposizione a titolo gratuito dalla giunta provinciale che ne stabilisce altresi' limiti e modalita' di utilizzo. La giunta provinciale puo' altresi' autorizzare l'assunzione a carico dei competenti stanziamenti del bilancio della provincia delle spese per la fornitura dei beni e dei servizi che vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere di generalita'. 14. All'istituto si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di contabilita' e di bilancio della provincia. 15. La giunta provinciale e' autorizzata ad assegnare annualmente all'istituto i fondi necessari per il funzionamento dell'istituto, sulla base del programma annuale di attivita', tenuto conto delle entrate derivanti dalle attivita' dell'istituto medesimo.». - L'art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5, dispone: «Art. 11 (Osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani). - 1. Presso l'istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa (IPRASE) e' istituito un osservatorio permanente sulla condizione dell'infanzia e dei giovani. 2. L'osservatorio provvede in particolare a: a) elaborare, con cadenza biennale, un rapporto sulla condizione dell'infanzia e dei giovani; b) studiare, approfondire e analizzare la condizione dell'infanzia e dei giovani, al fine di favorire una lettura dinamica e fruibile dei processi riguardanti la condizione dell'infanzia e dei giovani in provincia; c) concorrere alla verifica del grado di realizzazione delle politiche per l'infanzia e per i giovani; d) realizzare e gestire servizi informativi e banche dati sulla condizione e sulle politiche per l'infanzia e per i giovani, utilizzando anche i dati acquisiti da altri soggetti che operano in materia, da mettere a disposizione degli organismi pubblici e privati e dell'associazionismo, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. 3. Il regolamento previsto dall'art. 42 della legge provinciale n. 5 del 2006 definisce la composizione e il funzionamento dell'osservatorio.».