(Pubblicato  nel  suppl.  n.  1 al Bollettino ufficiale della Regione
         Trentino-Alto Adige n. 18/I-II del 29 aprile 2008)


                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

   Visto  l'art.  53,  del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto   Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  presidente  della
provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla
giunta;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  numero  1, del medesimo decreto del
Presidente  della  Repubblica, secondo il quale la giunta provinciale
e' competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi
approvate dal consiglio provinciale;
   Visto l'art. 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5;
   Visto l'art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5;
   Vista  la deliberazione della giunta provinciale n. 709 di data 28
marzo  2008  concernente  l'approvazione del «Regolamento concernente
l'ordinamento  ed  il  funzionamento dell'Istituto provinciale per la
ricerca  e la sperimentazione educativa (IPRASE) e la composizione ed
il   funzionamento   dell'osservatorio  permanente  sulla  condizione
dell'infanzia e dei giovani (art. 42 della legge provinciale 7 agosto
2006,  n.  5  e  art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n.
5)»;

                                Emana

il seguente regolamento:

                               Art. 1.

                            O g g e t t o


   1.  Questo  regolamento,  in  attuazione  dell'art. 42 della legge
provinciale  7  agosto  2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e
formazione  del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale»,
disciplina l'ordinamento e il funzionamento dell'Istituto provinciale
per   la   ricerca   e  la  sperimentazione  educativa  (IPRASE);  in
particolare il regolamento definisce:
    a)  l'individuazione  e  la  messa  a disposizione da parte della
provincia del personale;
    b)  l'individuazione  e  l'assegnazione  dei beni immobili, delle
risorse strumentali e finanziarie necessarie per il funzionamento;
    c)   i   tempi  e  le  modalita'  di  soppressione  dell'Istituto
provinciale  per  la  ricerca,  l'aggiornamento  e la sperimentazione
educativi,  istituito  dall'art.  11-bis  della  legge  provinciale 9
novembre  1990,  n.  29  (norme in materia di autonomia delle scuole,
organi collegiali e diritto allo studio).
   2.  Questo  regolamento  disciplina  altresi' la composizione e il
funzionamento    dell'osservatorio    permanente   sulla   condizione
dell'infanzia  e  dei  giovani, di seguito denominato «osservatorio»,
come istituito dall'art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007,
n. 5 (Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili,
disciplina  del  servizio  civile  provinciale  e modificazioni della
legge  provinciale  7  agosto  2006, n. 5 “Sistema educativo di
istruzione e formazione del Trentino”).
 
          Avvertenza
             Le  note  di seguito riportate non incidono sul valore e
          sull'efficacia   del  regolamento  annotato  e  degli  atti
          trascritti.
          Note alle premesse
             -  L'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica
          31  agosto  1972,  n.  670, recante «Approvazione del testo
          unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti lo statuto
          speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige»,  come  modificato
          dall'art.  4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n.
          2, dispone:
             «Art. 53. - Il presidente della provincia emana, con suo
          decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta.».
             -  L'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica
          31  agosto  1972,  n.  670, recante «Approvazione del testo
          unico  delle  leggi  costituzionali  concernenti lo statuto
          speciale per il Trentino-Alto Adige», dispone:
             «Art. 54. - Alla giunta provinciale spetta:
              1)  la  deliberazione  dei regolamenti per l'esecuzione
          delle leggi approvate dal consiglio provinciale;
              2)  la deliberazione dei regolamenti sulle materie che,
          secondo  l'ordinamento vigente, sono devolute alla potesta'
          regolamentare delle province;
              3) l'attivita' amministrativa riguardante gli affari di
          interesse provinciale;
              4)  l'amministrazione  del  patrimonio della provincia,
          nonche'  il  controllo  sulla  gestione di aziende speciali
          provinciali per i servizi pubblici;
              5)  la  vigilanza  e  la  tutela  sulle amministrazioni
          comunali,   sulle  istituzioni  di  pubblica  assistenza  e
          beneficenza,  sui  consorzi  e  sugli altri enti o istituti
          locali,  compresa la facolta' di sospensione e scioglimento
          dei  loro  organi  in  base alla legge. Nei suddetti casi e
          quando  le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi
          motivo  di  funzionare spetta anche alla giunta provinciale
          la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella
          provincia  di  Bolzano,  nel  gruppo  linguistico che ha la
          maggioranza  degli  amministratori  in seno all'organo piu'
          rappresentativo  dell'ente.  Restano riservati allo Stato i
          provvedimenti  straordinari  di  cui  sopra allorche' siano
          dovuti  a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano
          a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
              6)  le  altre attribuzioni demandate alla provincia dal
          presente  statuto o da altre leggi della Repubblica o della
          regione;
              7)  l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di
          competenza  del  consiglio da sottoporsi per la ratifica al
          consiglio stesso nella sua prima seduta successiva».
          Nota all'art. 1
             - L'art. 42 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5,
          dispone:
             «Art.  42  (Istituto  provinciale  per  la  ricerca e la
          sperimentazione  educativa  (IPRASE).  -  1. L'IPRASE ha il
          compito   di   promuovere   e  realizzare  la  ricerca,  la
          sperimentazione,    la    documentazione,   lo   studio   e
          l'approfondimento  delle  tematiche  educative e formative,
          ivi  compreso  quello relativo alla condizione giovanile, a
          sostegno  dell'attivita' del sistema educativo provinciale,
          anche    per   promuovere   l'innovazione   e   l'autonomia
          scolastica.  L'IPRASE  fornisce  supporto  alle istituzioni
          scolastiche   e   formative,  al  comitato  provinciale  di
          valutazione del sistema scolastico e formativo nonche' alla
          provincia;   collabora   con  il  dipartimento  provinciale
          competente  in  materia  di  istruzione  e  formazione  per
          realizzare le attivita' di formazione degli operatori della
          scuola,  anche in riferimento al personale insegnante delle
          istituzioni  scolastiche  e  formative  con sedi nei comuni
          ladini,  mocheni  e  cimbro.  Nello  svolgimento dei propri
          compiti  l'IPRASE collabora con l'Universita' statale degli
          studi  di  Trento,  con  altre universita', con istituti di
          ricerca e di documentazione facenti capo al Ministero della
          pubblica  istruzione  e  con  istituti di ricerca educativa
          operanti in Italia e all'estero.
             2. Sono organi dell'IPRASE:
              a) il direttore;
              b) il comitato tecnico-scientifico;
              c) il revisore dei conti.
             3.  Con regolamento sono disciplinati l'ordinamento e il
          funzionamento    dell'IPRASE,   secondo   quanto   previsto
          dall'art.  33  della  legge  provinciale  n. 3 del 2006. Il
          regolamento disciplina in particolare:
              a)  l'individuazione e la messa a disposizione da parte
          della provincia del personale;
              b) l'individuazione e l'assegnazione dei beni immobili,
          delle  risorse  strumentali e finanziarie necessarie per il
          funzionamento;
              c) i tempi e le modalita' di soppressione dell'Istituto
          provinciale   per   la   ricerca,   l'aggiornamento   e  la
          sperimentazione  educativa  (IPRASE),  istituito  dall'art.
          11-bis della legge provinciale n. 29 del 1990.
             4.  Fino  all'entrata in vigore del regolamento previsto
          dal  comma  3,  l'IPRASE  svolge  le  funzioni  previste da
          quest'articolo  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
          vigente  alla data di entrata in vigore di questa legge. Il
          direttore  dell'IPRASE  in  carica  alla data di entrata in
          vigore  di  questa legge continua a svolgere le funzioni di
          direttore  dell'istituto  previsto  dal  comma  1 fino alla
          scadenza dell'incarico.».
             - L'art. 11-bis della legge provinciale 9 novembre 1990,
          n. 29, dispone:
             «Art.  11-bis  (Istituto  provinciale  per  la  ricerca,
          l'aggiornamento  e  la  sperimentazione educativa). - 1. E'
          istituito,  quale  ente  di  diritto  pubblico,  l'istituto
          provinciale   per   la   ricerca,   l'aggiornamento   e  la
          sperimentazione  educativa  (IPRASE), di seguito denominato
          istituto,  con  sede in Trento. L'istituto svolge attivita'
          di   studio,   di   ricerca  e  documentazione  nell'ambito
          pedagogico,    didattico    e    formativo    a    sostegno
          dell'innovazione  e dell'autonomia scolastica, con lo scopo
          in particolare di supportare le attivita' delle istituzioni
          scolastiche  autonome, delle reti e dei consorzi di scuole,
          nonche' del comitato provinciale di valutazione del sistema
          scolastico  e  formativo  e delle strutture della provincia
          competenti  in  materia.  Su  richiesta  delle  istituzioni
          scolastiche  autonome,  delle  reti  e  consorzi di scuole,
          ovvero  della  giunta provinciale, l'istituto svolge anche,
          in  via  sussidiaria, attivita' di formazione del personale
          delle istituzioni scolastiche nonche' di quello degli asili
          nido,   delle   scuole  dell'infanzia  e  della  formazione
          professionale,    per   attivita'   che   abbiano   valenza
          provinciale   o  che  non  siano  realizzate  dalle  scuole
          medesime.  Nello  svolgimento dei propri compiti l'istituto
          collabora  con  l'Universita' degli studi di Trento, con le
          altre   universita',   con   istituti   di   ricerca  e  di
          documentazione  facenti  capo  al  Ministero della pubblica
          istruzione  e con istituti di ricerca educativa operanti in
          Italia e all'estero.
             2. Sono organi dell'istituto:
              a) il direttore;
              b) il comitato scientifico;
              c) il collegio dei revisori dei conti.
             3. Il direttore e' nominato dalla giunta provinciale tra
          persone  in  possesso del diploma di laurea e di comprovata
          esperienza  professionale, almeno quinquennale, nei settori
          dell'istruzione,  della  ricerca educativa e della gestione
          di  strutture pubbliche. Qualora il direttore dell'istituto
          sia nominato tra personale dipendente dalla provincia o dai
          suoi  enti  funzionali,  egli e' posto in aspettativa senza
          assegni  presso  l'ente  di  provenienza  per il periodo di
          durata  dell'incarico.  Il  rapporto  di lavoro conseguente
          alla  nomina e' regolato da contratto di diritto privato di
          durata  quinquennale,  rinnovabile  per una sola volta alla
          scadenza.  A  conclusione  dell'incarico  quinquennale,  la
          giunta  provinciale esprime una valutazione sulle attivita'
          svolte  e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il
          trattamento  economico  del  direttore  e'  stabilito dalla
          giunta  provinciale con riferimento a quello previsto dalla
          contrattazione  collettiva  per  il personale con qualifica
          dirigenziale.  Il  direttore  individua  tra  il  personale
          dell'istituto  il  proprio  sostituto  in caso di assenza o
          impedimento.
             4.  Il  direttore  rappresenta l'ente, provvede alla sua
          amministrazione, nonche' alla gestione del personale, sulla
          base  delle  direttive  emanate  dalla  giunta provinciale;
          adotta,  sentito  il  comitato  scientifico, il regolamento
          concernente  l'organizzazione  e il funzionamento dell'ente
          nel  rispetto  dei principi di cui alla legge provinciale 3
          aprile 1997, n. 7 (revisione dell'ordinamento del personale
          della provincia autonoma di Trento) e il bilancio dell'ente
          entro i termini stabiliti dalla giunta provinciale.
             5.  Il  comitato  scientifico  e'  nominato dalla giunta
          provinciale  ed  e'  composto da sei esperti nei settori di
          competenza   dell'istituto,   di   cui  due  designati  dal
          consiglio  provinciale  dell'istruzione  al  di  fuori  dei
          propri  componenti.  Il presidente del comitato e' nominato
          dalla  giunta  provinciale  tra  gli esperti espressi dalla
          medesima giunta provinciale.
             6. Spetta al comitato scientifico:
              a)  adottare  i  programmi  di  attivita' da sottoporre
          all'approvazione della giunta provinciale;
              b)  approvare progetti di ricerca, studio, formazione e
          aggiornamento  del  personale  della  scuola  attuativi dei
          programmi  previsti  dalla  lettera a), ivi compresi quelli
          richiesti all'istituto ai sensi del comma 1;
              c)  formulare  proposte  alla  giunta provinciale nelle
          materie  di  competenza  dell'istituto  ed esprimere pareti
          eventualmente  richiesti dal direttore dell'istituto, dalla
          giunta provinciale e dalle istituzioni scolastiche.
             7.  La gestione finanziaria dell'istituto e' soggetta al
          riscontro  di  un  collegio  dei  revisori, composto da tre
          revisori  iscritti  nel  registro dei revisori contabili di
          cui   al   decreto  legislativo  27  gennaio  1992,  n.  88
          (attuazione   della   direttiva   n.   84/253/CEE  relativa
          all'abilitazione  delle persone incaricate del controllo di
          legge  dei  documenti contabili), di cui uno su indicazione
          delle  minoranze  consiliari.  I  membri  del collegio sono
          nominati  dalla  giunta provinciale e restano in carica per
          la  durata  della  legislatura  provinciale.  Ai membri del
          collegio  spetta  un'indennita'  di  carica, il trattamento
          economico  di missione e il rimborso delle spese di viaggio
          secondo  quanto  previsto dall'art. 2, comma 3, della legge
          provinciale  28  agosto 1989, n. 6, relativo all'indennita'
          di carica.
             8.  Il  collegio  dei revisori dei conti ha l'obbligo di
          esaminare il conto consuntivo dell'istituto, riferendone in
          una  relazione  allegata  al  rendiconto.  Compie  tutte le
          verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione.
             9.  In  armonia  con  gli obiettivi della programmazione
          provinciale  la giunta provinciale puo' impartire direttive
          all'istituto per l'elaborazione dei programmi di attivita',
          per  l'individuazione  degli  obiettivi  da  assumere  come
          prioritari  e  per il coordinamento con le attivita' svolte
          da  altri  enti  con  analoghe  finalita',  nonche'  per la
          gestione finanziaria dell'ente.
             10.   Sono   soggetti   all'approvazione   della  giunta
          provinciale,  che  provvede  entro  trenta  giorni dal loro
          ricevimento, i seguenti atti:
              a)  i  programmi di attivita', il bilancio preventivo e
          le sue variazioni, il conto consuntivo;
              b)  il regolamento di organizzazione e di funzionamento
          dell'ente, la dotazione organica, le relative modificazioni
          nonche'  gli  altri  regolamenti  concernenti la disciplina
          dell'attivita' dell'istituto.
             Ai  fini  di informazione sull'attivita' e sui risultati
          ottenuti,  l'istituto  trasmette  annualmente  alla  giunta
          provinciale  una relazione sull'attivita' svolta in ciascun
          esercizio  finanziario  e le informazioni di volta in volta
          richieste.
             12.   In   caso   di   riscontrata   impossibilita'   di
          funzionamento   degli   organi   dell'istituto,   di  gravi
          irregolarita'  nella  gestione,  la giunta provinciale puo'
          disporre la revoca degli organi prima della loro scadenza.
             13.  Per  il  funzionamento  e  per il perseguimento dei
          propri fini istituzionali l'istituto si avvale di personale
          proprio,  di  personale  amministrativo  provinciale  posto
          dalla   giunta   provinciale   alle  dipendenze  funzionali
          dell'ente,   nonche'  del  personale  docente  e  dirigente
          scolastico utilizzato ai sensi dell'art. 49, comma 7, della
          legge  provinciale  23  febbraio  1998,  n.  3;  si  avvale
          altresi'  di  beni mobili e immobili messi a disposizione a
          titolo  gratuito dalla giunta provinciale che ne stabilisce
          altresi'   limiti   e  modalita'  di  utilizzo.  La  giunta
          provinciale puo' altresi' autorizzare l'assunzione a carico
          dei  competenti  stanziamenti  del bilancio della provincia
          delle  spese  per  la  fornitura dei beni e dei servizi che
          vengono assicurati alle strutture provinciali con carattere
          di generalita'.
             14. All'istituto si applicano, in quanto compatibili, le
          norme  in  materia  di  contabilita'  e  di  bilancio della
          provincia.
             15.  La  giunta  provinciale e' autorizzata ad assegnare
          annualmente   all'istituto   i   fondi   necessari  per  il
          funzionamento   dell'istituto,  sulla  base  del  programma
          annuale  di attivita', tenuto conto delle entrate derivanti
          dalle attivita' dell'istituto medesimo.».
             - L'art. 11 della legge provinciale 14 febbraio 2007, n.
          5, dispone:
             «Art.   11  (Osservatorio  permanente  sulla  condizione
          dell'infanzia  e  dei  giovani).  -  1.  Presso  l'istituto
          provinciale  per  la ricerca e la sperimentazione educativa
          (IPRASE)  e'  istituito  un  osservatorio  permanente sulla
          condizione dell'infanzia e dei giovani.
             2. L'osservatorio provvede in particolare a:
              a)  elaborare,  con cadenza biennale, un rapporto sulla
          condizione dell'infanzia e dei giovani;
              b)  studiare,  approfondire  e analizzare la condizione
          dell'infanzia  e  dei  giovani,  al  fine  di  favorire una
          lettura  dinamica  e  fruibile  dei processi riguardanti la
          condizione dell'infanzia e dei giovani in provincia;
              c)  concorrere alla verifica del grado di realizzazione
          delle politiche per l'infanzia e per i giovani;
              d)  realizzare  e  gestire servizi informativi e banche
          dati  sulla  condizione  e sulle politiche per l'infanzia e
          per  i giovani, utilizzando anche i dati acquisiti da altri
          soggetti  che operano in materia, da mettere a disposizione
          degli  organismi pubblici e privati e dell'associazionismo,
          nel  rispetto  della  normativa  sulla  protezione dei dati
          personali.
             3.  Il  regolamento  previsto  dall'art.  42 della legge
          provinciale  n.  5  del 2006 definisce la composizione e il
          funzionamento dell'osservatorio.».