(Pubblicato  nel  suppl.  n. 2 al Bollettino ufficiale  della Regione
        Trentino-Alto Adige  n. 30/I-II del 22 luglio 2008 )
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 965 del 25
marzo 2008
                                Emana
il seguente regolamento:

                               Art. 1.

   1.  Il comma 3 dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta
provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e' cosi' sostituito:
   «(3)  Per  superficie  di  vendita  di un esercizio commerciale si
intende  l'area  destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata
da  banchi,  scaffalature,  vetrine,  punti cassa, esclusa unicamente
l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici
e  servizi e spazi tra le casse e l'uscita connessi con il disbrigo e
l'asporto  della merce acquistata. Piu' esercizi presenti all'interno
dello  stesso  edificio  possono  usufruire  di  un'unica area casse,
realizzata   in  uno  spazio  comune.  L'area  casse  e'  considerata
superficie  di  vendita  da  attribuire  ai  singoli esercizi in modo
proporzionale  alla  loro  superficie  di  vendita.  Il titolare deve
indicare  su apposita pianta dell'esercizio l'esatta ubicazione delle
casse  e  degli  spazi  di  disbrigo  ed  asporto. Ogni variazione va
immediatamente   segnalata  all'autorita'  competente  in  base  alla
tipologia   dell'esercizio.   La   giunta  provinciale  individua  le
tipologie  di  esercizio  di  commercio  al dettaglio per le quali il
comune puo' autorizzare come superficie di vendita un'area esterna al
locale di vendita.».