(Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 22 luglio 2008 ) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 965 del 25 marzo 2008 Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto del presidente della giunta provinciale 30 ottobre 2000, n. 39, e' cosi' sostituito: «(3) Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende l'area destinata alla vendita, ivi compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, punti cassa, esclusa unicamente l'area destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi e spazi tra le casse e l'uscita connessi con il disbrigo e l'asporto della merce acquistata. Piu' esercizi presenti all'interno dello stesso edificio possono usufruire di un'unica area casse, realizzata in uno spazio comune. L'area casse e' considerata superficie di vendita da attribuire ai singoli esercizi in modo proporzionale alla loro superficie di vendita. Il titolare deve indicare su apposita pianta dell'esercizio l'esatta ubicazione delle casse e degli spazi di disbrigo ed asporto. Ogni variazione va immediatamente segnalata all'autorita' competente in base alla tipologia dell'esercizio. La giunta provinciale individua le tipologie di esercizio di commercio al dettaglio per le quali il comune puo' autorizzare come superficie di vendita un'area esterna al locale di vendita.».