(Provincia di Bolzano)
(Pubblicata  nel  suppl.  n.  3 al Bollettino ufficiale della Regione
         Trentino-Alto Adige n. 26/I-II del 24 giugno 2008)

                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                            Ha approvato

         nessuna richiesta di referendum e' stata presentata

                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.

Disposizioni  sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di
                               Bolzano



   1.  L'elezione  del  Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
alla  scadenza  della  legislatura  in  corso avviene in applicazione
della  disciplina contenuta nella legge provinciale 14 marzo 2003, n.
4,  recante «Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia
autonoma  di  Bolzano  per  l'anno  2003»,  nonche'  delle  ulteriori
disposizioni di cui ai successivi commi.
   2.  Dell'andamento  del voto durante la giornata delle votazioni e
dell'esito  degli  scrutini  dei  seggi  elettorali e' data immediata
notizia  al  Ministero  dell'interno  tramite  il  Commissariato  del
Governo,   anche   in  via  telematica,  a  cura  della  Ripartizione
provinciale servizi centrali.
   3.   Con   la  lista  dei  candidati  e'  altresi'  presentata  la
dichiarazione  di  accettazione  della  candidatura,  che deve essere
corredata  del  certificato  di  appartenenza  o di aggregazione a un
gruppo  linguistico, rilasciato ai sensi dell'art. 20-ter del decreto
del  Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive
modifiche,  oppure, per coloro che non hanno reso la dichiarazione di
cui  all'art.  20-ter  del decreto del Presidente della Repubblica 26
luglio  1976,  n.  752,  di  una  dichiarazione  di appartenenza o di
aggregazione al gruppo linguistico ai fini e agli effetti del mandato
elettorale.  Il  contenuto  di  tali  dichiarazioni  e certificati e'
irrevocabile per la durata e ai fini del mandato elettorale.