(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 28 del
                           10 luglio 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifiche  all'art.  2  della  legge  regionale 22 gennaio 1976, n. 7
«Attivita' della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della
     Resistenza e dei principi della Costituzione repubblicana».

   1.  Dopo  l'art.  2 della legge regionale n. 7/1976 e' inserito il
seguente:
   «Art.  2-bis  (Istituti  storici  della  Resistenza del Piemonte e
Archivio  nazionale  cinematografico  della  Resistenza).  -  1.  Sul
territorio  della Regione Piemonte operano gli istituti storici della
Resistenza di cui all'art. 1 della legge regionale 22 aprile 1980, n.
28  (Concessione  di  contributi  annui  agli  istituti storici della
Resistenza in Piemonte e all'Archivio nazionale cinematografico della
Resistenza  in  Torino)  e l'Archivio nazionale cinematografico della
Resistenza.
   2.  Gli  istituti storici della Resistenza, dotati di personalita'
giuridica,  autonomia gestionale e patrimoniale, svolgono le seguenti
funzioni:
    a)  studio  e  raccolta di materiale documentario e bibliografico
inerente  la  storia  contemporanea,  con  specifico riferimento alle
vicende del territorio;
    b) svolgimento, nell'ambito delle sue molteplici attivita', di un
ruolo  di  formazione  e di educazione etico-civile basato sui valori
espressi dalla Resistenza e recepiti dalla Costituzione repubblicana;
    c)  promozione  di ricerche in campo storico, socio-antropologico
ed economico;
    d)  adempimento  di  ogni  altra funzione ad essi demandata dalle
leggi regionali.
   3. Gli istituti di Asti, di Alessandria, di Cuneo e di Novara sono
consorzi obbligatori tra le province, i comuni e le comunita' montane
territorialmente  interessati,  ai  sensi  dell'art.  31  del decreto
legislativo   18  agosto  2000,  n.  267  (Testo  unico  delle  leggi
sull'ordinamento degli enti locali).
   4.  I  soggetti  pubblici,  le  associazioni  e  le fondazioni che
perseguono obiettivi culturali e sociali compatibili con le attivita'
di  cui  al  comma  2  possono  entrare  a  far  parte  dei  consorzi
obbligatori  con  le  modalita'  stabilite negli statuti dei consorzi
stessi.».
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
    Torino, 2 luglio 2008
                               BRESSO
   (Omissis).