(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 31 del 1° agosto 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva n. 79/409/CEE 1. Nel corso della stagione venatoria i prelievi in deroga di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), e c), della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, da attuarsi nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3 e 4, e nell'art. 9 della legge dell'11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonche' nell'art. 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11 (norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e nell'art. 9 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa), vengono attuati nella Regione Lombardia, in conformita' alla legge 3 ottobre 2002, n. 221 (integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE), con la presente legge.