(Pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Regione Toscana n. 27 dell'8 agosto 2008) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Visto l'art. 121 della Costituzione, quarto comma, cosi' come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto; Visto il proprio decreto 1° agosto 2006, n. 40/R «Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale»; Vista la preliminare decisione della giunta regionale 19 maggio 2008, n. 20 adottata previa acquisizione dei pareri del comitato tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di cui all'art. 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del consiglio regionale, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale; Dato atto che il consiglio delle autonomie locali e la 2ª e la 4ª commissione consiliare hanno espresso parere favorevole, rispettivamente nella seduta del 3 e del 26 giugno 2008; Vista la deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2008, n. 594 che approva le modifiche al decreto del Presidente della giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R «Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale»; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Modifica dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 40/R/2006 1. Il comma 7 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale 1° agosto 2006, n. 40/R/2006 (regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale) e' sostituito dal seguente: «7. I titolari di stabilimenti che intendono effettuare modifiche strutturali e/o impiantistiche, variare la tipologia produttiva o avviare un'attivita' diversa da quella riconosciuta, devono inoltrare al comune una domanda di aggiornamento del provvedimento di riconoscimento, per la quale si procede come indicato ai commi da 2 a 6 ed all'allegato A della deliberazione della giunta regionale n. 371/2002 (approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra Regione Toscana ed A.N.C.I. Federsanita' relativo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni e/o riconoscimenti comunitari di competenza dei comuni.)». 2. Dopo il comma 7 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta regionale n. 40/R/2006 e' inserito il seguente: «7-bis. In caso di variazione della titolarita' o della ragione sociale, senza che venga apportata alcuna delle modifiche o delle variazioni indicate al comma 7, i titolari comunicano la variazione intervenuta al comune competente, che, effettuata la voltura, provvede ad inviarla alla Regione ed all'Azienda USL.».