(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  delle  Regione Toscana n. 27
                         dell'8 agosto 2008)

                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

   Visto  l'art.  121  della  Costituzione,  quarto comma, cosi' come
modificato  dall'art.  1 della legge costituzionale 22 novembre 1999,
n. 1;
   Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, e 66, comma 3, dello statuto;
   Visto  il  proprio decreto 1° agosto 2006, n. 40/R «Regolamento di
attuazione  del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e
del  Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
e  del  regolamento  (CE)  n.  853/2004  del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  29  aprile  2004  che  stabilisce norme specifiche in
materia di igiene per gli alimenti di origine animale»;
   Vista  la  preliminare  decisione della giunta regionale 19 maggio
2008,  n.  20  adottata  previa  acquisizione dei pareri del comitato
tecnico della programmazione, delle competenti strutture regionali di
cui  all'art.  29  della  legge  regionale n. 44/2003, e trasmessa al
Presidente  del  consiglio  regionale,  ai fini dell'acquisizione del
parere previsto dall'art. 42, comma 2, dello statuto regionale;
   Dato  atto che il consiglio delle autonomie locali e la 2ª e la 4ª
commissione    consiliare    hanno    espresso   parere   favorevole,
rispettivamente nella seduta del 3 e del 26 giugno 2008;
   Vista  la  deliberazione della giunta regionale 28 luglio 2008, n.
594  che  approva le modifiche al decreto del Presidente della giunta
regionale  1°  agosto  2006,  n.  40/R «Regolamento di attuazione del
regolamento  (CE)  n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29  aprile  2004  sull'igiene  dei  prodotti  alimentari  e  del
regolamento  (CE)  n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29  aprile  2004  che  stabilisce norme specifiche in materia di
igiene per gli alimenti di origine animale»;
                                Emana

il seguente regolamento:

                               Art. 1.

Modifica   dell'art.  7  del  decreto  del  Presidente  della  giunta
                       regionale n. 40/R/2006



   1.  Il comma 7 dell'art. 7 del decreto del Presidente della giunta
regionale 1° agosto 2006, n. 40/R/2006 (regolamento di attuazione del
regolamento  (CE)  n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29  aprile  2004  sull'igiene  dei  prodotti  alimentari  e  del
regolamento  (CE)  n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29  aprile  2004  che  stabilisce norme specifiche in materia di
igiene  per  gli  alimenti  di  origine  animale)  e'  sostituito dal
seguente:
   «7.  I titolari di stabilimenti che intendono effettuare modifiche
strutturali  e/o  impiantistiche,  variare  la tipologia produttiva o
avviare un'attivita' diversa da quella riconosciuta, devono inoltrare
al   comune   una  domanda  di  aggiornamento  del  provvedimento  di
riconoscimento, per la quale si procede come indicato ai commi da 2 a
6  ed  all'allegato  A  della deliberazione della giunta regionale n.
371/2002  (approvazione  dello  schema  di  protocollo  d'intesa  tra
Regione  Toscana ed A.N.C.I. Federsanita' relativo alle procedure per
il  rilascio  di  autorizzazioni  e/o  riconoscimenti  comunitari  di
competenza dei comuni.)».
   2.  Dopo  il  comma 7 dell'art. 7 del decreto del Presidente della
giunta regionale n. 40/R/2006 e' inserito il seguente:
   «7-bis.  In  caso  di variazione della titolarita' o della ragione
sociale,  senza  che  venga  apportata alcuna delle modifiche o delle
variazioni  indicate  al comma 7, i titolari comunicano la variazione
intervenuta   al  comune  competente,  che,  effettuata  la  voltura,
provvede ad inviarla alla Regione ed all'Azienda USL.».