(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
    della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 13 agosto 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Visto  l'art.  1,  commi  90,  91  e  92  della legge regionale 28
dicembre  2007, n. 30, ai sensi del quale l'Amministrazione regionale
e'  autorizzata a concedere agli enti locali contributi per abbattere
i  tassi  di  interesse  sui  mutui contratti con la Cassa depositi e
prestiti  per  la  realizzazione  delle  opere pubbliche inserite nei
programmi  di  cui  all'art.  3,  commi  37,  40  e  41  della  legge
regionale 26 febbraio 2001, n. 4;
   Considerato che, ai sensi del sopra citato art. 1, comma 90, della
legge  regionale n. 30/2007, l'abbattimento del tasso di interesse e'
totale  per i mutui contratti con un tasso uguale o inferiore al 5,75
per  cento e, pertanto, qualora il tasso sia superiore, il contributo
spettante e' comunque pari al tasso del 5,75 per cento;
   Considerato  che  il comma 37 dell'art. 3 della legge regionale n.
4/2001  prevede  la  realizzazione di programmi di opere pubbliche da
parte  di  comuni e province, tramite il finanziamento da parte della
Cassa depositi e prestiti;
   Viste  le  deliberazioni n. 2477/2001, n. 2709/2002, n. 1410/2003,
n.  2705/2004  e  successive  modificazioni,  con le quali sono stati
approvati  i programmi delle opere pubbliche di cui all'art. 3, commi
37, 40 e 41 della legge regionale n. 4/2001;
   Fatto  presente  che,  per  alcune  opere  inserite  nei programmi
approvati  con  le  deliberazioni giuntali sopra richiamate, gli enti
locali  non  hanno  ancora  stipulato  il relativo mutuo e, pertanto,
rientrano  nelle  fattispecie  finanziabili  ai sensi della normativa
prevista  ai  commi  90, 91 e 92 dell'art. 1 della legge regionale n.
30/2007;
   Ritenuto  di assegnare il contributo, in via prioritaria, a favore
degli  enti  locali per le opere pubbliche inserite nelle graduatorie
dei  programmi  adottate  dalla Giunta regionale con deliberazioni n.
1410/2003 e n. 2705/2004, e successive modificazioni ed integrazioni,
che  non  hanno formato oggetto di convenzione esecutiva con la Cassa
depositi  e  prestiti ed in assenza delle quali gli enti medesimi non
hanno potuto contrarre i mutui;
   Considerato  peraltro,  che  la citata normativa di cui all'art. 1
della  legge  regionale  n.  30/2007  non  disciplina  i criteri e le
modalita' di riparto;
   Ritenuto  quindi,  di  dover  procedere, con apposito regolamento,
all'individuazione  dei  criteri  e delle modalita' di erogazione del
contributo di cui sopra, conformemente a quanto previsto dall'art. 30
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;
   Vista  la  deliberazione  della Giunta regionale 3 luglio 2008, n.
1331  con  la  quale  la Giunta medesima ha approvato «Regolamento di
definizione  delle  modalita'  di  concessione  agli  enti locali dei
contributi   per  l'abbattimento  dei  tassi  di  interesse  previsti
dall'art.  1,  commi  da  90  a 92, della legge regionale 28 dicembre
2007, n. 30», nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;
   Viste  le  leggi regionali n. 31 e n. 32, entrambe del 28 dicembre
2007;
   Visto lo Statuto speciale di autonomia;
                              Decreta:

   1.  E'  emanato  il «Regolamento di definizione delle modalita' di
concessione  agli  enti  locali dei contributi per l'abbattimento dei
tassi  di  interesse  previsti  dall'art.  1, commi da 90 a 92, della
legge  regionale  28  dicembre 2007, n. 30», nel testo allegato quale
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarlo e farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino ufficiale
della Regione.
                                TONDO