(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del 4 aprile 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Finalita' 1. Ferme restando le competenze riservate allo Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la Regione disciplina con la presente legge la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea regionali, in applicazione dell'art. 6 della Convenzione di Berna ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503 (Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e fauna selvatiche) e della Convenzione di Rio de Janeiro ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992). 2. Per le finalita' descritte al comma 1 la Regione: a) salvaguarda la piccola fauna e la flora tutelandone le specie, le popolazioni e gli individui, e proteggendone i relativi habitat; b) promuove e sostiene interventi volti alla sopravvivenza delle popolazioni di specie di piccola fauna e di flora autoctona anche mediante specifici programmi di conservazione; c) favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di alterazione ambientale nei terreni agricoli e forestali, nelle praterie, nelle zone umide, negli alvei dei corsi d'acqua, nei bacini lacustri naturali e artificiali ed in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti; d) promuove studi e ricerche sulla piccola fauna e sulla flora spontanea ed incentiva iniziative didattiche e divulgative finalizzate a diffonderne la conoscenza e la tutela, in collaborazione con gli enti gestori di parchi regionali e naturali, riserve naturali, monumenti naturali, Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS), Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS), con le Province, nonche' con gli istituti scientifici e di ricerca legalmente riconosciuti come tali e le stazioni sperimentali regionali appositamente costituite; e) in collaborazione con i settori viabilita' e strade delle province e gli altri enti proprietari e competenti interviene ai fine di ridurre l'impatto delle infrastrutture viarie sugli spostamenti naturali della piccola fauna e sui loro habitat. 3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, la Giunta regionale approva appositi elenchi, che verifica e aggiorna con periodicita' di norma triennale al fine di adeguarli allo stato delle conoscenze, incluse eventuali variazioni tassonomiche, alla normativa internazionale, comunitaria e nazionale, nonche' agli elenchi dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN), riferiti a: a) comunita' e specie di invertebrati da proteggere; b) specie di anfibi e rettili da proteggere in modo rigoroso e specie di anfibi e rettili autoctoni protetti; c) specie di flora spontanea protette in modo rigoroso, specie di flora spontanea con raccolta regolamentata; d) lista nera delle specie alloctone animali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione; e) lista nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione. 4. Gli elenchi e i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione e adeguatamente divulgati.