(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 130 del 28 luglio 2008) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1. Partecipazione alle societa' fieristiche regionali 1. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare alle societa' Bologna Fiere S.p.A., RiminiFiera S.p.A., Fiere di Parma S.p.A. e Piacenza EXPO S.p.A., ai sensi di quanto disposto dall'art. 64, comma 3, dello Statuto regionale ed in coerenza con le previsioni di cui all'art. 8, comma 3, lettere a), b), c) e comma 4 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale). 2. La partecipazione della Regione alle societa' di cui al comma 1 e' finalizzata, anche mediante accordi con gli enti locali soci delle societa' fieristiche sopra indicate nell'ambito delle decisioni societarie, a: a) affermare, anche in rapporto alle politiche e alle azioni per la promozione dell'internazionalizzazione del commercio con l'estero dei ministeri competenti e della Regione, il ruolo delle grandi societa' fieristiche dell'Emilia-Romagna anche attraverso intese di cooperazione fra le societa' fieristiche regionali ed in relazione con altri importanti centri fieristici del paese; b) favorire la cooperazione e l'integrazione delle strategie sul piano commerciale e di organizzazione degli eventi con la valorizzazione delle specializzazioni delle diverse societa' fieristiche; c) individuare tutte le scelte e le opportunita' di miglioramento operativo, attraverso integrazione di attivita' e servizi per il perseguimento di economie di scala e di scopo; d) promuovere iniziative comuni per lo sviluppo sui mercati esteri della promozione commerciale e delle nuove iniziative fieristiche in tali mercati; e) valutare tutte le opportunita' di ulteriori integrazioni societarie; f) sostenere progetti e societa' delle societa' fieristiche dell'Emilia-Romagna che rispondano ai requisiti della legge regionale n. 12/2000, art. 7, comma 1, utili a favorire la valorizzazione e la promozione comune all'estero delle manifestazioni di eccellenza internazionale. 3. La partecipazione della Regione alla Societa' BolognaFiere S.p.A. e' autorizzata fino ad un importo massimo di Euro 11.000.000,00. 4. La partecipazione della Regione alla Societa' Rimini-Fiera S.p.A. e' autorizzata fino ad un importo massimo di Euro 9.000.000,00. 5. La partecipazione della Regione alla Societa' Fiere di Parma S.p.A. e' autorizzata fino ad un importo massimo di Euro 3.000.000,00. 6. Per la partecipazione alla Societa' Piacenza Expo S.p.A. la Regione e' autorizzata all'acquisizione delle quote di partecipazione nella stessa societa' detenute da Ervet S.p.A. per un importo di Euro 161.000,00. 7. Il Presidente della Regione e' autorizzato a compiere tutti gli atti necessari, a norma di legge, al fine di perfezionare le partecipazioni di cui ai commi 1 e 2. 8. I diritti conseguenti alla qualita' di socio della Regione Emilia-Romagna saranno esercitati dal Presidente della Regione o da un suo delegato allo scopo. 9. Il contenuto di eventuali patti parasociali ed ogni modifica agli statuti delle societa', che potranno intervenire successivamente alla partecipazione della Regione, devono essere previamente comunicati alla Giunta della Regione Emilia-Romagna, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 64 dello Statuto.