(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 5 dell'11 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE - L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Caccia programmata 1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria si applica il seguente regime di caccia programmata: A) Periodi di caccia: 1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno la caccia alla selvaggina stanziale e' consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente: nella provincia di Imperia nelle giornate fisse di mercoledi', sabato e domenica, esclusa la Zona Alpi; nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedi' e venerdi'. Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della Provincia ai sensi del punto E. Nelle dette giornate, fisse o a scelta, e' altresi' consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante; 2) dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria e' consentita, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedi' e venerdi', per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle Province, esclusivamente se praticata da appostamento; 3) non sono mai consentite ne' la posta ne' la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. A tal fine la caccia alla beccaccia, e' consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca. L'attivita' venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto; 4) dal 1 dicembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo e' consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante anche con l'impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedi' e del venerdi' e di eventuali ulteriori limitazioni. E' fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati. B) Specie cacciabili e relativi periodi di caccia: nei periodi di tempo di cui al punto A sono cacciabili le seguenti specie: 1) dalla terza domenica di settembre alla seconda domenica di dicembre di ogni anno: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico. Le Province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni degli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C). e dei Comprensori Alpini (C.A.), possono prolungare il periodo di caccia alle specie stanziali fino al 31 dicembre; 2) dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre di ogni anno: allodola, quaglia, tortora, merlo; 3) dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza; 4) dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno: fagiano di monte, (limitatamente ai soggetti maschi); Caccia alla volpe: e' consentita ai singoli cacciatori dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre di ogni anno ed il 31 gennaio dell'anno successivo puo' essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle Province, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in localita' determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia. Caccia alla pernice rossa ed alla starna: per la pernice rossa e la starna le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Caccia al fagiano di monte: le Amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che puo' essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica censita sul territorio e determinano le modalita' di denunzia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo. C) Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica: pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona, e per il camoscio della provincia di Imperia. D) Prelievo venatorio del cinghiale e prelievo degli ungulati in forma selettiva: 1) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale e' consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle Province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi: dal 1 ottobre al 31 dicembre di ogni anno con facolta' delle Province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio); 2) prelievo degli ungulati in forma selettiva: l'approvazione di piani annuali di abbattimento in forma selettiva degli ungulati distinti per sesso e classi di eta' e indicanti i periodi di prelievo e' conferita alle Province nel rispetto delle disposizioni previste dalle norme statali e regionali previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Di tali piani di abbattimento, ogni fine stagione venatoria, dovra' essere trasmessa, agli uffici competenti regionali, dettagliata relazione. E' altresi' conferito alle Province il potere di regolamentare la caccia di selezione agli ungulati in periodi diversi da quelli previsti dalla legge n. 157/1992, ai sensi dell'art. 11-quaterdecies, comma 5, della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 30 settembre 2005, n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria). E) Zona delle Alpi: l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi e' consentito dalla terza domenica di settembre di ogni anno al 31 gennaio dell'anno successivo su conformi disposizioni emanate dalle Province. Sui terreni ricadenti in Zona Alpi coperti in tutto o nella maggior parte dalla neve, l'esercizio venatorio e' consentito esclusivamente per ungulati e tetraonidi secondo le disposizioni del presente calendario. F) Zone di protezione speciale (ZPS): nelle ZPS, non ricomprese all'interno di zone di divieto venatorio, e' consentita l'attivita' venatoria nel rispetto dell'art. 7, comma 1, della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'art. 9 della Direttiva Comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale) e successive modifiche e integrazioni. G) Orario di caccia: la caccia a tutte le specie consentite dal presente calendario e' consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato, con le eccezioni previste per la caccia di selezione agli ungulati che puo' terminare sino ad un'ora dopo il tramonto e per la beccaccia come disposto alla lettera A), punto 3) del presente calendario: dalla terza domenica di settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale); dal 1 ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale); dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validita' dell'ora legale dalle ore 7,00 alle ore 18,30 (ora legale); dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre dalle ore 6,00 alle ore 17,30; dal 1 novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15; dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17,00; dal 1 dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45; dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7,00 alle ore 17,00; dal 1 gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15; dal 16 gennaio al 30 gennaio dalle ore 7,00 alle ore 17,30. H) Caccia con il falco e con l'arco: la caccia con il falco e' consentita esclusivamente per le localita', le specie, i modi ed i giorni nei quali e' consentito il cane da ferma. L'uso dell'arco e' consentito per le localita', i modi ed i giorni nei quali e' consentito l'uso del fucile. I) Allenamento cani: 1) l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia, puo' essere condotto dal 15 agosto alla seconda domenica di settembre, esclusi i giorni di martedi' e venerdi', da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto; 2) l'addestramento cani per la caccia al cinghiale e' regolamentato dalle Province, fermo restando quanto stabilito al punto 1. L) Carniere massimo giornaliero: per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non puo' abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato: 1) Selvaggina stanziale: fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre; fagiano di monte: 1 capo. 2) Selvaggina migratoria: 20 capi complessivamente con il limite di: allodola: 8 capi; colombaccio: 10 capi; beccaccia: 3 capi; beccaccino: 2 capi; germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella: complessivamente 5 capi; alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga: complessivamente 2 capi. E' consentito, oltre a quanto previsto dalla lettera L), il prelievo di 20 capi per specie per la cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia. M) Carniere massimo stagionale: ciascun cacciatore non puo' abbattere, nel corso di un'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato: beccaccia: 20 capi; fagiano: 20 capi; lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi con il limite massimo di 4 capi per specie. 2. E' vietato esercitare l'attivita' venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui all'art. 1 ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti. 3. Il prelievo di specie consentite, all'interno delle strutture private per la caccia (Aziende faunisticovenatorie e aziende agrituristico-venatorie), e' autorizzato nei periodi previsti dal presente calendario e nel rispetto dell'art. 32, commi 6 e 7 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento regionale 2 aprile 1997, n. 1. Nelle aziende faunistico-venatorie, il prelievo della selvaggina stanziale e' consentito fino al raggiungimento dei contingenti di abbattimento stabiliti dai relativi piani autorizzati dalle Province.