(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 7 del 25 giugno 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche all'art. 21 della legge regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari) in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona. 1 . Dopo il comma 4-bis dell'art. 21 della legge regionale n. 2/2006 sono aggiunti i seguenti commi: «4-ter. Nell'ambito di processi di riequilibrio strutturale e di risanamento, le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (A.S.P.) possono costituire, previa approvazione di un piano di fattibilita' idoneo a dimostrare le economie di gestione, societa' per lo svolgimento delle proprie attivita' nonche' per la gestione, valorizzazione ed eventuale dismissione del patrimonio non strumentale alle attivita' istituzionali della Azienda Pubblica. La Giunta regionale da' comunicazione del suddetto Piano alla competente Commissione consiliare. 4-quater. In caso di dismissione del patrimonio ai sensi del comma 4-ter, trovano comunque applicazione le disposizioni regionali relative alla vendita del patrimonio delle A.S.P e possono trovare applicazione gli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 15 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2007)].».