(Pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 43 del 22 ottobre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
   la seguente legge:

                               Art. 1.
             Integrazioni alla legge regionale n. 5/2007

   1.  Dopo  l'art.  63  della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5
(Riforma  dell'urbanistica e disciplina dell'attivita' edilizia e del
paesaggio), sono inseriti i seguenti:
   «Art.  63-bis (Norme transitorie per la formazione degli strumenti
urbanistici  generali  comunali  e  loro varianti fino all'entrata in
vigore  del PTR). - 1. Fino all'entrata in vigore del PTR, e comunque
non  oltre  due  anni dall'entrata in vigore della legge regionale 21
ottobre  2008,  n. 12  (Integrazioni e modifiche alla legge regionale
n. 5/2007   "Riforma  dell'urbanistica  e  disciplina  dell'attivita'
edilizia e del paesaggio"), la formazione degli strumenti urbanistici
generali   comunali   e  loro  varianti  (Piani  regolatori  generali
comunali),  che  non rientrano nelle fattispecie di cui all'art. 63 e
all'art.  17 del regolamento emanato con decreto del Presidente della
Regione 20 marzo 2008, n. 86 (Regolamento di attuazione della parte I
urbanistica,  ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5),
e'  soggetta  ai  contenuti  e  alle procedure stabiliti dal presente
articolo.
   2.  Lo  strumento  urbanistico generale considera la totalita' del
territorio comunale e persegue i seguenti obiettivi:
    a) la tutela e l'uso razionale delle risorse naturali, nonche' la
salvaguardia   dei   beni   di   interesse  culturale,  paesistico  e
ambientale;
    b)  un  equilibrato  sviluppo degli insediamenti, con particolare
riguardo   alle   attivita'   economiche  presenti  o  da  sviluppare
nell'ambito del territorio comunale;
    c)  il  soddisfacimento  del  fabbisogno  abitativo  e  di quello
relativo  ai  servizi  e  alle  attrezzature  collettive di interesse
comunale,  da  conseguire  prioritariamente  mediante  interventi  di
recupero e completamento degli spazi urbani e del patrimonio edilizio
esistente;
    d)    l'equilibrio   tra   la   morfologia   del   territorio   e
dell'edificato,  la  capacita'  insediativa  teorica  del  piano e la
struttura dei servizi.
   3. Lo strumento urbanistico generale contiene:
    a)  gli  obiettivi  e  le  strategie,  anche suddivisi per ambiti
territoriali,  che  l'amministrazione comunale intende perseguire con
il  piano  per la definizione degli interventi di attuazione, nonche'
di revisione o aggiornamento del piano medesimo;
    b)  il  recepimento,  con le necessarie verifiche, precisazioni e
integrazioni  delle  direttive e delle prescrizioni dei piani e delle
normative sovraordinate;
    c)   la   definizione   degli  interventi  per  la  tutela  e  la
valorizzazione   delle   risorse   naturali,   ambientali,  agricole,
paesistiche   e   storiche,   con   l'indicazione   dei   vincoli  di
conservazione imposti da normative sovraordinate;
    d)  la  ricognizione  delle  zone  di recupero e gli elementi che
giustifichino,  in  subordine,  l'eventuale  previsione  di  zone  di
espansione  in  relazione  alle  esigenze  insediative previste dallo
strumento urbanistico generale;
    e)  lo  studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva
del territorio al fine di poter valutare la compatibilita' ambientale
delle previsioni di piano;
    f)  l'individuazione delle aree del territorio comunale adibite a
zone  con  caratteristiche  omogenee  in  riferimento  all'uso,  alla
preesistente    edificazione,   alla   densita'   insediativa,   alle
infrastrutture  e  alle  opere  di urbanizzazione; tali elementi sono
definiti  con  riferimento  alle  destinazioni  d'uso  prevalenti e a
quelle  compatibili indicate dallo strumento urbanistico generale per
ciascuna zona;
    g)  la  disciplina  delle  aree  soggette  alla  pianificazione e
gestione  degli  enti  pubblici ai quali le leggi statali e regionali
attribuiscono  specifiche  funzioni di pianificazione territoriale in
relazione ai fini istituzionali degli stessi;
    h)  la  disciplina  delle  aree  destinate  alla realizzazione di
servizi  pubblici  e  attrezzature  di interesse collettivo e sociale
sulla  base  del  decreto  del  presidente  della giunta regionale 20
aprile 1995, n. 126 (Revisione degli standard urbanistici regionali);
    i)  l'individuazione  delle infrastrutture stradali, ferroviarie,
di navigazione, le reti di approvvigionamento idrico ed energetico, i
presidi  igienici  e  i  relativi  impianti,  le reti tecnologiche di
comunicazione.
   4.  Con  lo  strumento  urbanistico  generale possono essere posti
vincoli di inedificabilita' relativamente a:
    a)  protezione  delle  parti  del  territorio e dell'edificato di
interesse ambientale, paesistico e storico-culturale;
    b)   protezione   funzionale  di  infrastrutture  e  impianti  di
interesse pubblico;
    c)   salvaguardia   da  potenziali  situazioni  di  pericolo  per
l'incolumita' di persone e cose.
   5.  Nelle  zone sottoposte a vincolo sono comunque sempre ammessi,
salvo  espliciti  divieti, gli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente.
   6.  Lo  strumento  urbanistico  generale contiene l'individuazione
degli    ambiti   in   cui   l'attuazione   avviene   attraverso   la
predisposizione di piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC)
o di altri strumenti attuativi.
   7.   Lo   strumento  urbanistico  generale  disciplina  l'uso  del
territorio con strumenti grafici, normativi e descrittivi:
    a) sono strumenti grafici:
     1)  la  rappresentazione  dello  stato  di  fatto  dei  luoghi e
dell'edificato  aggiornato,  nonche'  la  perimetrazione  delle  aree
soggette a rischio naturale;
     2)  la rappresentazione schematica della strategia del piano che
risulti  dalla  sintesi  degli  elementi  strutturali  del territorio
relazionati alle previsioni del piano;
     3) le planimetrie di progetto;
    b) sono strumenti normativi e descrittivi:
     1)  le schede quantitative dei dati urbanistici e territoriali e
la  relazione con l'indicazione motivata dei limiti di flessibilita',
riferiti  agli  specifici  contenuti  del piano, per l'attuazione, la
revisione  o l'aggiornamento del piano medesimo; la flessibilita' non
puo' consentire l'incremento di aree destinate alle funzioni di piano
superiore  al 10  per  cento, in relazione alla quantita' complessiva
delle superfici previste per le diverse funzioni, attuabile anche con
piu'   interventi  successivi,  con  esclusione  di  riduzioni  delle
superfici  delle  zone forestali e di tutela ambientale; per i Comuni
con  popolazione  residente  inferiore ai 15.000 abitanti, risultante
dall'ultimo  censimento,  la flessibilita' puo' consentire variazioni
fino al 20 per cento;
     2)  la  relazione  con  l'illustrazione  del  progetto  e con il
programma di attuazione delle previsioni del piano;
     3) le norme tecniche di attuazione.
   8.  Il consiglio comunale impartisce le direttive da seguire nella
predisposizione  di  un  nuovo strumento urbanistico generale e delle
sue varianti che incidono sugli obiettivi e sulle strategie di cui al
comma  3,  lettera  a).  Le  direttive  vengono  portate a conoscenza
dell'amministrazione   regionale,   delle   amministrazioni   statali
interessate,  degli  enti  e  delle  aziende  che esercitano pubblici
servizi, nonche' dei Comuni contermini.
   9.  Il  progetto  di  strumento  urbanistico  generale  o  una sua
variante   e'   adottato   dal   consiglio  comunale  ed  e'  inviato
all'amministrazione  regionale  che  ne  da'  avviso  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   10.   Lo   strumento   urbanistico   generale  adottato,  dopo  la
pubblicazione  di  cui al comma 9, e' depositato presso il comune per
la  durata  di  trenta  giorni  effettivi,  affinche'  chiunque possa
prenderne  visione.  Del  deposito  viene  data  notizia con apposito
avviso  pubblicato nell'albo comunale e mediante inserzione su almeno
un  quotidiano  locale  o  nel  sito  web  del Comune. Nei Comuni con
popolazione  inferiore  ai  10.000 abitanti tale forma di pubblicita'
puo' essere sostituita dall'affissione di manifesti.
   11.  Entro  il  periodo  di  deposito  chiunque puo' presentare al
Comune   osservazioni.  Nel  medesimo  termine  i  proprietari  degli
immobili  vincolati  dallo  strumento  urbanistico  generale  possono
presentare opposizioni sulle quali il Comune e' tenuto a pronunciarsi
specificatamente.
   12.  Nei  novanta  giorni  successivi alla data di ricezione della
deliberazione  esecutiva di adozione, la giunta regionale, sentita la
struttura  regionale competente, nonche' il Ministero per i beni e le
attivita'  culturali,  qualora  siano  interessati  beni vincolati ai
sensi  della  parte II del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice  dei  beni  culturali  e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10
della  legge  6  luglio  2002,  n. 137), e successive modifiche, puo'
comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:
    a)  dall'eventuale  contrasto fra il piano con le norme vigenti e
con le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;
    b)  dalla  necessita'  di  tutela e valorizzazione del paesaggio,
qualora  siano  interessati  beni  e  localita' sottoposti al vincolo
paesaggistico   di   cui  alla  parte  III  del  decreto  legislativo
n. 42/2004,  e successive modifiche, e di quella di complessi storici
monumentali  e archeologici, sottoposti al vincolo della parte II del
decreto  legislativo  n. 42/2004,  e successive modifiche, secondo le
prescrizioni del Ministero per i beni e le attivita' culturali.
   13. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con
le  amministrazioni  competenti  le  intese  necessarie ai fini degli
eventuali  mutamenti  di destinazione dei beni immobili, appartenenti
al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione,
nonche'  le  intese  con gli enti pubblici di cui al comma 3, lettera
g), nei limiti della competenza degli enti stessi.
   14.  Il consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 12,
approva  lo  strumento  urbanistico  generale,  con  deliberazione da
pubblicarsi, per estratto, a cura dell'amministrazione regionale, sul
Bollettino ufficiale della Regione, qualora:
    a)  non  vi  sia la necessita' di raggiungere le intese di cui al
comma 13 o le stesse siano gia' raggiunte;
    b) non siano state presentate opposizioni e osservazioni;
    c) non siano state formulate riserve dalla giunta regionale.
   15. Qualora siano state formulate riserve dalla giunta regionale o
siano  state  presentate  opposizioni  e osservazioni sullo strumento
urbanistico   generale,   il   consiglio   comunale,   si   pronuncia
motivatamente   sulle  stesse  e  approva  lo  strumento  urbanistico
generale  eventualmente  modificato  in  accoglimento di esse, ovvero
decide  la  sua  rielaborazione. La riadozione e' comunque necessaria
quando  le  modifiche  da  apportare  siano  tali  da  incidere sugli
obiettivi  e sulle strategie di cui al comma 3, lettera a), ovvero le
intese di cui al comma 13 non siano raggiunte.
   16.  La deliberazione del consiglio comunale e i relativi atti, di
cui  al  comma  15,  sono  inviati  all'amministrazione regionale. La
giunta  regionale  ne  conferma  l'esecutivita' con deliberazione che
viene  pubblicata,  per  estratto,  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.
   17.  Ferma  restando la disposizione di cui al comma 18, la giunta
regionale   non   conferma  l'esecutivita'  della  deliberazione  del
consiglio  comunale  di  cui  al  comma  15, limitatamente alle parti
oggetto  di  modifiche  introdotte  a  seguito  dell'accoglimento  di
opposizioni  e  osservazioni  che  confliggano con gli obiettivi e le
strategie  di cui al comma 3, lettera a), nonche' per le parti in cui
le  modifiche  introdotte  non attengano al superamento delle riserve
regionali.
   18.  Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 15,
il  presidente  della  Regione,  previa  deliberazione  della  giunta
regionale,  sentita la struttura regionale competente, entro sessanta
giorni  dal ricevimento della deliberazione del consiglio comunale di
cui  al  comma  15, con proprio decreto, dispone l'introduzione nello
strumento  urbanistico  generale  approvato  delle modifiche ritenute
indispensabili  e ne conferma l'esecutivita', ovvero, nell'ipotesi di
cui  al  comma  15,  secondo  periodo,  ne dispone la rielaborazione.
L'avviso  del decreto del presidente della Regione e' pubblicato, per
estratto, nel Bollettino ufficiale della Regione.
   19.  Nei procedimenti di cui ai commi 12 e 18 trovano applicazione
i  capi I e II del titolo I della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo  unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso), e successive modifiche.
   20.  I  piani  comunali  di  settore, elaborati in applicazione di
leggi  dello  Stato  o  della  Regione  o  su iniziativa autonoma del
Comune,  sono  strumenti  finalizzati  a  disciplinare  modalita'  di
esercizio  di  attivita'  di  rilievo sociale, economico e ambientale
relativamente    all'intero   territorio   comunale,   integrano   le
indicazioni dello strumento urbanistico generale e costituiscono, ove
necessario,    variante   al   medesimo   purche'   rientrino   nella
flessibilita'  di  cui  al  comma  7,  lettera b), numero 1); in caso
contrario,  sono  osservate  le  procedure di adozione e approvazione
previste dal presente articolo.
   21.   La  procedura  di  formazione  degli  strumenti  urbanistici
generali  e  delle  loro  varianti dei Comuni classificati montani ai
sensi  della  legge  regionale  o  aventi  una  popolazione residente
inferiore  a  2.500  abitanti  ai  sensi  dell'art.  15  della  legge
regionale  30  aprile  2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge
finanziaria  2003),  e'  disciplinata  dall'art.  17  del decreto del
presidente  della  Regione n. 86/2008, purche' non vengano modificate
le  previsioni  dell'art.  10,  comma  1,  della  legge  regionale 20
dicembre   2002,  n. 33  (Istituzione  dei  comprensori  montani  del
Friuli-Venezia Giulia).
   22.  La  deliberazione  del consiglio comunale di approvazione del
piano  delle  alienazioni  e valorizzazioni previsto dall'art. 58 del
decreto-legge  25  giugno  2008,  n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la  competitivita',  la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito  con  modificazioni  dalla  legge  6  agosto 2008, n. 133,
costituisce  variante  non  sostanziale  allo  strumento  urbanistico
generale  comunale  ai  sensi dell'art. 17 del decreto del presidente
della Regione n. 86/2008.».
   «Art.  63-ter  (Validita' temporale e salvaguardia degli strumenti
urbanistici  generali  comunali  e  loro  varianti  di  cui  all'art.
63-bis).  -  1. Gli strumenti urbanistici generali e le loro varianti
formati  ai  sensi  dell'art.  63-bis  hanno  durata indeterminata ed
entrano  in  vigore,  a  seconda  dei casi, il giorno successivo alla
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione:
    a)  della deliberazione di approvazione del consiglio comunale di
cui all'art. 63-bis, comma 14;
    b)  dell'estratto  della  deliberazione della giunta regionale di
conferma di' esecutivita' di cui all'art. 63-bis, comma 16;
    c)  dell'avviso  del  decreto del presidente della Regione di cui
all'art. 63-bis, comma 18.
   2.  Agli strumenti urbanistici generali formati ai sensi dell'art.
63-bis  si  applica l'art. 20 in materia di salvaguardia, nel termine
massimo di due anni. Il consiglio comunale, in sede di adozione delle
direttive  di  cui  all'art.  63-bis, comma 8, puo' prevedere che sia
adottata   analoga  sospensione  per  gli  interventi  che  siano  in
contrasto  con  le direttive suddette. In tal caso alla deliberazione
del  consiglio comunale deve essere allegato idoneo elaborato grafico
con l'indicazione delle aree soggette a regime di salvaguardia.
   3. Ai PRPC si applica la salvaguardia di cui al comma 2.
   4.   La  salvaguardia  non  trova  applicazione  relativamente  ai
contenuti previsti dall'art. 63-bis, comma 7, lettera a), numero 2).
   5.  Agli strumenti urbanistici generali formati ai sensi dell'art.
63-bis si applica l'art. 23 in materia di decadenza dei vincoli.
   6.  Nelle  aree  assoggettate  a  PRPC,  nelle quali i vincoli e i
limiti  edificatori  posti dalle norme di piano perdano efficacia per
mancata  adozione  entro cinque anni dall'entrata in vigore del piano
medesimo  dei  relativi piani attuativi, precedentemente all'adozione
delle  varianti  di cui all'art. 23 e' consentita l'adozione di PRPC,
purche'   tali  strumenti  prevedano  le  attrezzature  e  i  servizi
necessari   alle   esigenze   dei  soggetti  insediabili  nelle  aree
interessate  o sia dimostrato il soddisfacimento di tali esigenze dai
servizi  e  dalle attrezzature pubbliche eventualmente esistenti, con
l'osservanza  delle  prescrizioni  di  zona  e  degli  indici edilizi
previsti  dalle  norme  di  attuazione  dello  strumento  urbanistico
generale.».
   «Art.  63-quater  (Norme transitorie per gli strumenti urbanistici
attuativi  comunali  e  loro  varianti fino all'entrata in vigore del
PTR).  - 1. Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione dello
strumento urbanistico generale comunale, provvisto della relazione di
flessibilita' di cui all'art. 63-bis, comma 7, lettera b), numero 1),
il  PRPC  o  altro  strumento  urbanistico  attuativo  puo' apportare
modifiche  secondo le indicazioni dello strumento generale e comunque
nei  limiti  della  flessibilita'  cosi'  come definita. L'osservanza
delle  indicazioni dello strumento urbanistico generale e il rispetto
dei  limiti di flessibilita' devono essere asseverati dal progettista
incaricato della redazione dello strumento attuativo.».