(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione Trentino-Alto
                  Adige n. 47 del 18 novembre 2008)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Vista  la  deliberazione  della  Giunta provinciale n. 2740 del 28
luglio 2008;
                              E m a n a
il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

   1.  Il presente regolamento detta, in esecuzione dell'art. 22-bis,
comma  1,  della  legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, di seguito
denominata  legge,  le  norme  per  la prevenzione o la riduzione del
pericolo  dovuto  a eventi naturali riconosciuto nei piani delle zone
di  pericolo.  A  questo  scopo  vengono  individuati gli interventi,
nonche' le misure di difesa ammissibili nelle zone esposte a pericolo
idrogeologico.
   2.  Il  presente  regolamento  detta  altresi' la procedura per la
prevenzione  o la riduzione del pericolo dovuto a eventi naturali per
quelle  aree  che  non costituiscono zone di pericolo idrogeologico e
anche  per  le aree non indagate nei piani delle zone di pericolo, in
quanto  al  momento  dell'indagine non sussistono e non sono previsti
impianti  o  attivita' potenzialmente in pericolo o dalle quali possa
scaturire pericolo per impianti che si trovino al di fuori di esse.
   3. Le norme del presente regolamento non si applicano per le piste
da  sci  ai  sensi  della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, e
funivie di cui legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.