(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 18 novembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2740 del 28 luglio 2008; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento detta, in esecuzione dell'art. 22-bis, comma 1, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, di seguito denominata legge, le norme per la prevenzione o la riduzione del pericolo dovuto a eventi naturali riconosciuto nei piani delle zone di pericolo. A questo scopo vengono individuati gli interventi, nonche' le misure di difesa ammissibili nelle zone esposte a pericolo idrogeologico. 2. Il presente regolamento detta altresi' la procedura per la prevenzione o la riduzione del pericolo dovuto a eventi naturali per quelle aree che non costituiscono zone di pericolo idrogeologico e anche per le aree non indagate nei piani delle zone di pericolo, in quanto al momento dell'indagine non sussistono e non sono previsti impianti o attivita' potenzialmente in pericolo o dalle quali possa scaturire pericolo per impianti che si trovino al di fuori di esse. 3. Le norme del presente regolamento non si applicano per le piste da sci ai sensi della legge provinciale 26 febbraio 1981, n. 6, e funivie di cui legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 1.