(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 47/I.II del 18 novembre 2008) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22 settembre 2008, n. 3406 Emana il seguente regolamento: Regolamento d'esecuzione all'articolo 10 della legge provinciale n. 4 del 13 febbraio 1997 Art. 1 Campo di applicazione e definizioni 1. I presenti criteri disciplinano gli aiuti che la Provincia intende concedere ai sensi dell'art. 10 della legge provinciale del 13 febbraio 1997, n. 4 agli organismi di ricerca come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca sviluppo e innovazione. 2. Per organismo di ricerca si intende: «un soggetto senza scopo di,lucro, quale un'universita' o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attivita' di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualita' di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacita' di ricerca dell'ente medesimo ne' ai risultati prodotti».