(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale 
 della Regione Trentino Alto Adige n. 47/I.II del 18 novembre 2008) 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 22  settembre
2008, n. 3406 
                                Emana 
il seguente regolamento: 
              Regolamento d'esecuzione all'articolo 10 
          della legge provinciale n. 4 del 13 febbraio 1997 
                               Art. 1 
                 Campo di applicazione e definizioni 
    1. I presenti criteri disciplinano gli  aiuti  che  la  Provincia
intende concedere ai sensi dell'art. 10 della legge  provinciale  del
13 febbraio 1997, n. 4 agli organismi di ricerca come definiti  dalla
disciplina comunitaria in materia di  aiuti  di  Stato  a  favore  di
ricerca sviluppo e innovazione. 
    2. Per organismo di ricerca si intende: «un soggetto senza  scopo
di,lucro,  quale   un'universita'   o   un   istituto   di   ricerca,
indipendentemente dal suo status  giuridico  (costituito  secondo  il
diritto  privato  o  pubblico)  o  fonte  di  finanziamento,  la  cui
finalita' principale consiste nello svolgere attivita' di ricerca  di
base, di  ricerca  industriale  o  di  sviluppo  sperimentale  e  nel
diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione  o
il trasferimento di tecnologie;  tutti  gli  utili  sono  interamente
reinvestiti nelle attivita' di ricerca,  nella  diffusione  dei  loro
risultati o nell'insegnamento; le  imprese  in  grado  di  esercitare
un'influenza su simile ente, ad esempio in qualita'  di  azionisti  o
membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle  capacita'  di
ricerca dell'ente medesimo ne' ai risultati prodotti».