(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 13 dell'8 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche all'art. 1 della legge regionale 9 agosto 2004, n. 13 1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 13/2004, il termine «30 settembre 2008» e' sostituito dal termine «31 dicembre 2009». 2. Il termine «31 dicembre 2009», di cui al comma 1, e' sostituito dal termine «31 dicembre 2012» per le strutture interessate da modifiche legislative intervenute nel corso del procedimento autorizzativo per l'adeguamento ai requisiti. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 7 ottobre 2008 BURLANDO (Omissis).