(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del
                          21 ottobre 2008)
    IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
   la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
                        Modifiche all'art. 2

   1.  Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 2001, n.
19  (Norme  per  la  disciplina  dell'attivita'  degli  operatori del
turismo  subacqueo),  dopo  le  parole:  «Per istruttore subacqueo si
intende  chi,  in  possesso di corrispondente brevetto, insegna» sono
aggiunte   le  seguenti:  «,  anche  in  modo  non  esclusivo  e  non
continuativo,».
   2.  Al  comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2001, dopo
le  parole:  «Per  guida  subacquea  si  intende  chi, in possesso di
corrispondente brevetto accompagna» sono inserite le seguenti: «nelle
immersioni subacquee».
   3.  Al  comma  6  dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2001, le
parole: «quei soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «le imprese».