(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 21 ottobre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge regionale: Art. 1. Modifiche all'art. 2 1. Al comma 4 dell'art. 2 della legge regionale 4 luglio 2001, n. 19 (Norme per la disciplina dell'attivita' degli operatori del turismo subacqueo), dopo le parole: «Per istruttore subacqueo si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto, insegna» sono aggiunte le seguenti: «, anche in modo non esclusivo e non continuativo,». 2. Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2001, dopo le parole: «Per guida subacquea si intende chi, in possesso di corrispondente brevetto accompagna» sono inserite le seguenti: «nelle immersioni subacquee». 3. Al comma 6 dell'art. 2 della legge regionale n. 19/2001, le parole: «quei soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «le imprese».