(Pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale  della Regione Friuli-Venezia
                  Giulia n. 61 del 1° ottobre 2008)

                            IL PRESIDENTE

   Visto  l'art.  6,  commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio
2006,  n.  2  (Legge  finanziaria 2006), come modificato dall'art. 4,
comma  21,  della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento
del  bilancio  2006  e  2006-2008),  che  autorizza l'Amministrazione
regionale  a  concedere  alle  Aziende  territoriali  per  l'edilizia
residenziale  (A.T.E.R.)  i  contributi  di cui all'art. 5, comma 16,
della  legge  regionale   26  febbraio  2001, n. 4 (Legge finanziaria
2001),  per  l'attuazione  degli  interventi  ivi  previsti, relativi
all'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza
degli  alloggi sia gestita dalle ATER regionali in regime di edilizia
sovvenzionata;
   Visto  il  proprio  decreto 5 settembre 2006, n. 0270/Pres. che ha
emanato   il   «Regolamento   recante  criteri  e  modalita'  per  la
concessione di contributi pluriennali, previsti dall'art. 5, commi da
16  a  20, della legge regionale  26 febbraio 2001, n. 4, e dall'art.
6,  commi  52 e 53 della legge regionale  18 gennaio 2006, n. 2, come
modificato  dall'art.  4,  comma 21, della legge regionale  21 luglio
2006, n. 12, per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali
la  maggioranza degli alloggi sia gestita dalle A.T.E.R. regionali in
regime di edilizia sovvenzionata»;
   Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre2008, n.
1808  con  la  quale  e'  stato approva to il Regolamento concernente
«Modifiche   al  Regolamento  recante  criteri  e  modalita'  per  la
concessione di contributi pluriennali, previsti dall'art. 5, commi da
16  a  20, della legge regionale  26 febbraio 2001, n. 4, e dall'art.
6,  commi  52 e 53 della legge regionale  18 gennaio 2006, n. 2, come
modificato  dall'art.  4,  comma 21, della legge regionale  21 luglio
2006,  n.  12,  per  l'installazione  di ascensori ne gli edifici nei
quali  la  maggioranza  degli  alloggi  sia  gestita  dalle  A.T.E.R.
regionali in regime di edilizia sovvenzionata»;
   Ritenuto  di  adottare  il  Regolamento  approvato con la suddetta
deliberazione  della  Giunta  regionale  11settembre  2008,  n. 1808,
allegato  A  al  presente  provvedimento  di  cui  costituisce  parte
integrante e sostanziale;
   Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione;
   Vista  la  deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2008,
n.  1808 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento
recante   criteri  e  modalita'  per  la  concessione  di  contributi
pluriennali,  previsti  dall'art.  5,  commi  da 16 a 20, della legge
regionale   26  febbraio  2001,  n.  4  (Legge  finanziaria  2001), e
dall'art.  6,  commi 52 e 53, della legge regionale  18 gennaio 2006,
n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'art. 4, comma 21,
della  legge  regionale   21  luglio  2006,  n.  12 (Assestamento del
bilancio  2006  e  2006-2008), per l'installazione di ascensori negli
edifici  nei  quali  a  maggioranza  degli  alloggi sia gestita dalle
A.T.E.R. regionali in regime di edilizia sovvenzionata»;
                              Decreta:

   1.  E'  emanato  il  Regolamento recante «Modifiche al Regolamento
recante   criteri  e  modalita'  per  la  concessione  di  contributi
pluriennali,  previsti  dall'art.  5,  commi  da 16 a 20, della legge
regionale   26  febbraio  2001,  n.  4  (Legge  finanziaria  2001), e
dall'art.  6,  commi 52 e 53, della legge regionale  18 gennaio 2006,
n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'art. 4, comma 21,
della  legge  regionale   21  luglio  2006,  n.  12 (Assestamento del
bilancio  2006  e  2006-2008), per l'installazione di ascensori negli
edifici  nei  quali  la  maggioranza  degli alloggi sia gestita dalle
A.T.E.R.  regionali in regime di edilizia sovvenzionata” di cui
all'allegato  A  del  presente provvedimento di cui costituisce parte
integrante.
   2.  E'  fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo
osservare come Regolamento della Regione.
   3.  Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione.

                                TONDO