(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 61 del 1° ottobre 2008) IL PRESIDENTE Visto l'art. 6, commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e 2006-2008), che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (A.T.E.R.) i contributi di cui all'art. 5, comma 16, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per l'attuazione degli interventi ivi previsti, relativi all'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle ATER regionali in regime di edilizia sovvenzionata; Visto il proprio decreto 5 settembre 2006, n. 0270/Pres. che ha emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi pluriennali, previsti dall'art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e dall'art. 6, commi 52 e 53 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle A.T.E.R. regionali in regime di edilizia sovvenzionata»; Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre2008, n. 1808 con la quale e' stato approva to il Regolamento concernente «Modifiche al Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi pluriennali, previsti dall'art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, e dall'art. 6, commi 52 e 53 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2, come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12, per l'installazione di ascensori ne gli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle A.T.E.R. regionali in regime di edilizia sovvenzionata»; Ritenuto di adottare il Regolamento approvato con la suddetta deliberazione della Giunta regionale 11settembre 2008, n. 1808, allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione; Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2008, n. 1808 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi pluriennali, previsti dall'art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e dall'art. 6, commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e 2006-2008), per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali a maggioranza degli alloggi sia gestita dalle A.T.E.R. regionali in regime di edilizia sovvenzionata»; Decreta: 1. E' emanato il Regolamento recante «Modifiche al Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione di contributi pluriennali, previsti dall'art. 5, commi da 16 a 20, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e dall'art. 6, commi 52 e 53, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'art. 4, comma 21, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e 2006-2008), per l'installazione di ascensori negli edifici nei quali la maggioranza degli alloggi sia gestita dalle A.T.E.R. regionali in regime di edilizia sovvenzionata” di cui all'allegato A del presente provvedimento di cui costituisce parte integrante. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO