(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 36 del 14 agosto 2007) LA GIUNTA REGIONALE Ha approvato La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t to 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l'esercizio e la valorizzazione della pesca professionale e dell'acquacoltura), le attivita' di pescaturismo. 2. Ai fini del presente regolamento, e' considerato operatore di pescaturismo l'imprenditore ittico che esercita le attivita' di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 14/2005.