(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
           della Regione Umbria n. 36 del 14 agosto 2007)
                         LA GIUNTA REGIONALE
                            Ha approvato
La  Commissione  consiliare competente ha espresso il parere previsto
dall'art. 39, comma 1 dello statuto regionale.
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                                Emana
il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t to

1.  Il  presente  regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 10 della
legge  regionale  22 febbraio 2005, n. 14 (Norme per l'esercizio e la
valorizzazione  della  pesca  professionale  e dell'acquacoltura), le
attivita'  di  pescaturismo.  2. Ai fini del presente regolamento, e'
considerato  operatore  di  pescaturismo  l'imprenditore  ittico  che
esercita  le  attivita' di cui all'art. 10, comma 1, lettera a) della
legge regionale n. 14/2005.