(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige, n. 30 del 8 luglio 1997) IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1562 del 14 aprile 1997. Emana il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le norme delle lettere b) e c) del terzo comma dell'articolo 8 del decreto del Presiderite della Giunta provinciale 21 luglio 1981, n. 26, recante norme di attuazione all'ordinamento urbanistico provinciale, sono da intendersi come norme speciali per consentire l'ampliamento di stabilimenti di produzione esistenti alla data di entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, e prevalgono sulle diverse norme dei piani urbanistici comunali che prevedano distanze superiori, anche se emanate successivamente al decreto di cui sopra. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Bolzano, 7 maggio 1997 DURNWALDER Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1997 Registro n. 5, foglio n. 102