(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
     della Regione Trentino Alto-Adige, n. 30 del 8 luglio 1997)
 
               IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
  Vista  la  deliberazione  della  giunta  provinciale n. 1562 del 14
aprile 1997.
 
                                Emana
                      il seguente regolamento:
 
                               Art. 1.
 
  1.  Le  norme delle lettere b) e c) del terzo comma dell'articolo 8
del decreto del Presiderite della Giunta provinciale 21 luglio  1981,
n.  26,  recante  norme  di  attuazione  all'ordinamento  urbanistico
provinciale, sono da intendersi come norme  speciali  per  consentire
l'ampliamento  di  stabilimenti  di produzione esistenti alla data di
entrata in vigore della legge provinciale 20 settembre 1973, n. 38, e
prevalgono sulle diverse norme dei  piani  urbanistici  comunali  che
prevedano  distanze  superiori,  anche  se emanate successivamente al
decreto di cui sopra.
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Trentino-Alto Adige. E' fatto obbligo a  chiunque  spetti  di
osservarlo e di farlo osservare.
   Bolzano, 7 maggio 1997
                             DURNWALDER
Registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1997
Registro n. 5, foglio n. 102