(Pubblicata  nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 21 del
                          19 dicembre 2007)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                 Assemblea legislativa della Liguria
                            Ha approvato
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
   la seguente legge regionale:

                               Art. 1.
    Variazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito

   1.  A  decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2007,
l'aliquota  dell'addizionale  regionale all'imposta sul reddito (IRE)
di  cui  all'art. 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
(istituzione   dell'imposta  regionale  sulle  attivita'  produttive,
revisione   degli   scaglioni,  delle  aliquote  e  delle  detrazioni
dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche'  riordino della disciplina dei tributi locali) per i soggetti
aventi  un  reddito imponibile ai fini dell'addizionale regionale IRE
non  superiore  ad  euro  20.000,00  e' fissata nella misura prevista
dall'art.  50,  comma  3,  primo  periodo,  del  decreto  legislativo
n. 446/1997 senza alcuna maggiorazione regionale.
   2.   Per   i   soggetti  aventi  un  reddito  imponibile  ai  fini
dell'addizionale   regionale   IRE  superiore  a  euro  20.000,00,  a
decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2007 l'aliquota
dell'addizionale  regionale  all'imposta  sul  reddito  (IRE)  di cui
all'art.  50  del  decreto  legislativo  n. 446/1997,  da  applicarsi
all'intero  ammontare del reddito imponibile, e' fissata nella misura
prevista   dall'art.   50,   comma  3,  primo  periodo,  del  decreto
legislativo  n.446/1997,  maggiorata  nella  misura dello 0,50% fatto
salvo quanto previsto al successivo comma 3.
   3.  Al  decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2007
per  i soggetti aventi un reddito imponibile ai fini dell'addizionale
regionale   IRE  compreso  fra  euro  20.000,01  ed  euro  20.101,42,
l'imposta  determinata ai sensi del comma 2, e' ridotta di un importo
pari  al  prodotto tra il coefficiente 0,986 e la differenza fra euro
20.101,42   ed   il   reddito   imponibile   del   soggetto  ai  fini
dell'addizionale regionale IRE.